CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di Sassari lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso il carcere di Bancali in regime ex art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 12 settembre 2024, con il quale era stato respinto il reclamo proposto dal detenuto avverso la disposizione dell’istituto penitenziario di non consentire l’acquisto di lievito e farina. Il Tribunale ha accolto il reclamo ritenendo che una tale limitazione fosse illegittima, non trovando alcuna giustificazione funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza, non essendo dimostrato, anche alla luce di una recente informativa del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] CC di Nuoro, che l'uso e la cottura dei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di pericolo. 2. Avverso detta ordinanza la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. ed il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Sassari, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1.Con il primo motivo i ricorrenti assumono che il Tribunale di sorveglianza ha esercitato potestà non spettanti alla giurisdizione; il detenuto, limitandosi ad avanzare mere lamentele attinenti alla regolamentazione dell'istituto di pena dettata dalla Direzione, non aveva fatto valere alcuna lesione attuale e grave di diritti soggettivi, non venendo in questione il diritto alla salute o ad una sana alimentazione. 2.2. Con il secondo motivo deducono la falsa applicazione del principio di non discriminazione, dal momento che la direzione del carcere di Sassari ha riconosciuto ai detenuti sottoposto al regime differenziato di acquistare i medesimi prodotti inseriti nel mod. 72 per i detenuti comuni: conseguentemente la limitazione prevista per tutti i detenuti non può ritenersi illegittima. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata, per violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., per avere illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione in istituto del lievito e della farina, sostanze pericolose perché potenzialmente infiammabili; e ciò ancor più in considerazione del fatto che proprio all’interno del carcere di Bancali è stato inserito nel mod. 72, esteso anche ai detenuti in regime differenziato, l’accendino. 3. Il sostituto Procuratore generale, Marilia di Nardo, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Questa Corte ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vulnerate da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». L'attivazione del rimedio risarcitorio, dunque, presuppone l'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo, che è configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alle pretese del detenuto di alimentarsi in modo sano ed equilibrato, che, come tali, hanno un'immediata incidenza anche sul diritto alla salute (tra le altre, Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281794 - 01, in motivazione. È stato, tuttavia, anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, conseguenti all'adozione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, Pesce). Il citato orientamento è stato recentemente ribadito da Sez. 1, n. 23731 del 17/05/2024, Ministero, Rv. 286672 - 01), che ha affermato il condivisibile principio, cui occorre dare continuità, per cui «in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto (nella specie, lievito e farina) non può essere oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, non determinando la lesione di un diritto soggettivo del detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il diritto del detenuto ad una sana alimentazione è garantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo e dalla loro idoneità a soddisfare i bisogni nutritivi, e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria e non è giustiziabile in sede giurisdizionale)». 3. Nel caso di specie, la Direzione ha vietato l'acquisto, al sopravvitto, di farina e lievito in forza di una valutazione di tipo organizzativo che all'evidenza rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivamente riservati, non apparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo alle ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile infiammabilità di tali sostanze, e, dall'altro, la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto distribuito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali (e, quindi, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata). 4. Per tali ragioni, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annull