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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 21900/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2379-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Oggetto R.G.N. 2379/2021 Cron.

Rep.

Ud. 09/05/2023 CC avverso la sentenza n. 490/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2020 R.G.N. 1325/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. I lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], hanno agito in via monitoria nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento delle retribuzioni non ancora versate.

2. L’Istituto datore di lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo adducendo che il proprio inadempimento verso i dipendenti era dipeso dal mancato pagamento del saldo dei finanziamenti ancora dovuti dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, dal quale aveva chiesto di essere manlevato.

3. Il Tribunale di Palermo, accertato che nel corso della procedura esecutiva l'Istituto opponente aveva pagato le somme ingiunte, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il medesimo e i lavoratori ed ha condannato l'Assessorato a tenere indenne l'Istituto per il pagamento delle suddette somme, in base al rapporto di garanzia impropria ritenuto configurabile.

4. La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di manleva proposta nei confronti del medesimo.

Ha rilevato che la configurabilità di un rapporto di garanzia, affermata dal primo giudice, non era “ancorata all’accertamento del completamento della procedura di rendicontazione, finalizzata proprio ad acclarare, a chiusura del progetto formativo, l’eventuale esistenza di saldo attivo per l’Ente di formazione, che, invero, non era stata provata né, ancora prima, allegata dall’Ente” medesimo.

5. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Assessorato dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana ed i lavoratori non hanno svolto difese.

Considerato che:

5. Con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. 24/1976 in relazione alla L.R. 4/2003 e al Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004.

Si sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento ai programmi formativi del 2004, 2007, 2010, 2012, 2013 e 2014, ha ottenuto l’approvazione e il finanziamento di diversi [OSCURATO:PERSONA] e, in base all’art. 4, comma 3, del Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004, una volta espletate le iniziative formative, ha sempre chiesto le visite ispettive per l’esame della rendicontazione; che l’Assessorato, nonostante l’obbligo normativo di espletare i controlli in tempi ragionevoli, ha adottato una condotta dilatoria, che si protrae da diversi anni; che la Corte d’appello ha errato nel ritenere non operativo il diritto alla manleva in favore dell’Ente di Formazione solo perché i vari programmi formativi sono ancora in itinere e non vi è certezza del saldo, senza considerare che la mancata definizione e/o chiusura dei vari anni formativi è addebitabile alla censurabile condotta dell’Assessorato, che non può essere esonerato dalle conseguenze che derivano in capo all’Ente di formazione per effetto delle legittime richieste economiche dei lavoratori.

6. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento, alla luce degli argomenti e dei principi già enunciati in precedenti pronunce di questa S.C. (v.

Cass. n. 11636 del 2012; Cass. n. 14092 del 2012; Cass. n. 14091 del 2012; Cass. n. 12191 del 2012), che qui si condividono e a cui i giudici di appello si sono puntualmente attenuti.

7. Nei precedenti citati si è ricostruito il tessuto normativo di riferimento rilevandosi che, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la regione Sicilia ha approvato, in materia di formazione professionale, la legge base del 6 marzo 1976 n. 24, relativa all'"Addestramento professionale dei lavoratori".

Con tale legge si è affidato all'Assessorato regionale del lavoro il compito di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale (art. 1).

A tal fine l'Assessorato provvede, tra l'altro, a svolgere un'azione di coordinamento tra strutture formative, forze produttive, forze sociali e amministrazioni pubbliche interessate; alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale; alla promozione ed alla istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, al riconoscimento di idoneità tecnico-didattica dei suddetti centri ed enti; alla relativa vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo- co ntabile (art. 2); a promuovere, istituire e finanziare corsi di formazione, avvalendosi degli enti, anche di fatto, che abbiano per fine la formazione professionale (art. 3 e 4).

I corsi di formazione finanziati dalla regione si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale gestiti dagli enti indicati, di cui sia accertata l'idoneità dall'Assessorato regionale (art. 7); l'organizzazione e il funzionamento di tali centri sono disciplinati da un regolamento interno, il cui modello viene elaborato da una commissione istituita dall'art. 15 della legge ed approvato dall'assessore (art. 8).

Secondo l'art. 9 della legge, il contributo regionale potrà coprire, tra le altre, le spese relative agli oneri sociali, di legge e contrattuali per il personale degli enti.

Infine, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'assunzione, da parte degli enti dediti alla formazione, del personale preposto alle attività formative teoriche e pratiche e del personale amministrativo (art. 13) e per i docenti viene istituito un albo presso l'Assessorato regionale e vengono disciplinate le relative modalità di iscrizione e di cancellazione (art. 14).

8. Le sentenze di legittimità richiamate hanno ribadito, in base al tenore della legge regionale del 1976, che il personale docente o non, operante nei centri di formazione gestiti da enti, anche di fatto, finanziati dalla Regione e che perseguono tale finalità, è assunto, dipende ed è gestito e retribuito dall'ente medesimo, secondo principi stabiliti con legge regionale mentre nessun rapporto diretto intercorre con l'Assessorato regionale, che assume unicamente i compiti di promozione, coordinamento, vigilanza e finanziamento dei corsi medesimi.

La legge regionale citata (e non l'assessorato) disciplina, infine, i requisiti per l'assunzione del personale degli enti che ricevono i finanziamenti, il suo stato giuridico ed economico e l'iscrizione del personale docente in apposito albo a garanzia della idoneità alla funzione.

Hanno escluso, in base alla citata normativa, l'assunzione da parte dell'Assessorato di una garanzia diretta nei confronti dei lavoratori quanto all'osservanza da parte dell'ente dei suoi obblighi verso di essi, con particolare riferimento agli obblighi retributivi.

Sul piano economico, infatti, l'Assessorato dispone unicamente il finanziamento totale o parziale dei corsi istituiti o promossi mentre gli obblighi retributivi, contributivi etc., eventualmente assolti utilizzando tali contributi, gravano unicamente sull'ente gestore.

9. Nei precedenti di questa Corte si è affermata la netta distinzione e autonomia tra il titolo costitutivo del diritto dei lavoratori verso l'ente di formazione finanziato dalla regione e quello del diritto di quest'ultimo nei confronti della regione tenuta al finanziamento, ipotizzando unicamente la possibilità di una c.d. garanzia impropria (che presuppone appunto titoli diversi: v.

Cass. 29 luglio 2009 n. 17688) di questa verso quello, per tenerlo indenne da quanto pagato a titolo di retribuzioni, in assenza dell'erogazione del finanziamento dovuto.

10. La sentenza impugnata ha interpretato le norme di legge regionale in conformità ai precedenti di questa Corte e si sottrae alle censure mosse col motivo di ricorso in esame.

In particolare, i giudici di merito hanno escluso che fossero dimostrati i requisiti per poter configurare una garanzia impropria (v.

Cass. n. 8898 del 2014; n. 1515 del 2007) in favore dell’Istituto e a carico dell’Assessorato, basata su un obbligo di finanziamento per le somme oggetto di causa, ritenendo come tale obbligo non fosse dimostrato non risultando completata con esito positivo la procedura a tal fine prevista dalla legge regionale.

11. Da questo punto di vista, lo stesso motivo di ricorso si esaurisce nella sollecitazione a considerare sussistente l’obbligo di manleva a carico dell’Assessorato, a prescindere da quanto accertato dai giudici di appello sul mancato completamento della necessaria procedura di rendicontazione, ma sul diverso presupposto di una condotta dilatoria dell’Assessorato che si assume ingiustificata e illegittima.

Una simile censura, in quanto denuncia la violazione di legge sulla base di una diversa ricostruzione in fatto, si colloca fuori dall’ambito del vizio denunciato di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (v.

Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).

12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

13. Non si provvede alla regolazione delle spese poiché l’Assessorato e i lavoratori sono rimasti intimati.

14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2379-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Oggetto R.G.N. 2379/2021 Cron. Rep. Ud. 09/05/2023 CC avverso la sentenza n. 490/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/07/2020 R.G.N. 1325/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. I lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], hanno agito in via monitoria nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento delle retribuzioni non ancora versate. 2. L’Istituto datore di lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo adducendo che il proprio inadempimento verso i dipendenti era dipeso dal mancato pagamento del saldo dei finanziamenti ancora dovuti dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, dal quale aveva chiesto di essere manlevato. 3. Il Tribunale di Palermo, accertato che nel corso della procedura esecutiva l'Istituto opponente aveva pagato le somme ingiunte, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il medesimo e i lavoratori ed ha condannato l'Assessorato a tenere indenne l'Istituto per il pagamento delle suddette somme, in base al rapporto di garanzia impropria ritenuto configurabile. 4. La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di manleva proposta nei confronti del medesimo. Ha rilevato che la configurabilità di un rapporto di garanzia, affermata dal primo giudice, non era “ancorata all’accertamento del completamento della procedura di rendicontazione, finalizzata proprio ad acclarare, a chiusura del progetto formativo, l’eventuale esistenza di saldo attivo per l’Ente di formazione, che, invero, non era stata provata né, ancora prima, allegata dall’Ente” medesimo. 5. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Assessorato dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana ed i lavoratori non hanno svolto difese. Considerato che: 5. Con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. 24/1976 in relazione alla L.R. 4/2003 e al Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004. Si sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento ai programmi formativi del 2004, 2007, 2010, 2012, 2013 e 2014, ha ottenuto l’approvazione e il finanziamento di diversi [OSCURATO:PERSONA] e, in base all’art. 4, comma 3, del Decreto Assessoriale n. 3 del 4.2.2004, una volta espletate le iniziative formative, ha sempre chiesto le visite ispettive per l’esame della rendicontazione; che l’Assessorato, nonostante l’obbligo normativo di espletare i controlli in tempi ragionevoli, ha adottato una condotta dilatoria, che si protrae da diversi anni; che la Corte d’appello ha errato nel ritenere non operativo il diritto alla manleva in favore dell’Ente di Formazione solo perché i vari programmi formativi sono ancora in itinere e non vi è certezza del saldo, senza considerare che la mancata definizione e/o chiusura dei vari anni formativi è addebitabile alla censurabile condotta dell’Assessorato, che non può essere esonerato dalle conseguenze che derivano in capo all’Ente di formazione per effetto delle legittime richieste economiche dei lavoratori. 6. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento, alla luce degli argomenti e dei principi già enunciati in precedenti pronunce di questa S.C. (v. Cass. n. 11636 del 2012; Cass. n. 14092 del 2012; Cass. n. 14091 del 2012; Cass. n. 12191 del 2012), che qui si condividono e a cui i giudici di appello si sono puntualmente attenuti. 7. Nei precedenti citati si è ricostruito il tessuto normativo di riferimento rilevandosi che, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la regione Sicilia ha approvato, in materia di formazione professionale, la legge base del 6 marzo 1976 n. 24, relativa all'"Addestramento professionale dei lavoratori". Con tale legge si è affidato all'Assessorato regionale del lavoro il compito di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale (art. 1). A tal fine l'Assessorato provvede, tra l'altro, a svolgere un'azione di coordinamento tra strutture formative, forze produttive, forze sociali e amministrazioni pubbliche interessate; alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale; alla promozione ed alla istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, al riconoscimento di idoneità tecnico-didattica dei suddetti centri ed enti; alla relativa vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo- co ntabile (art. 2); a promuovere, istituire e finanziare corsi di formazione, avvalendosi degli enti, anche di fatto, che abbiano per fine la formazione professionale (art. 3 e 4). I corsi di formazione finanziati dalla regione si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale gestiti dagli enti indicati, di cui sia accertata l'idoneità dall'Assessorato regionale (art. 7); l'organizzazione e il funzionamento di tali centri sono disciplinati da un regolamento interno, il cui modello viene elaborato da una commissione istituita dall'art. 15 della legge ed approvato dall'assessore (art. 8). Secondo l'art. 9 della legge, il contributo regionale potrà coprire, tra le altre, le spese relative agli oneri sociali, di legge e contrattuali per il personale degli enti. Infine, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'assunzione, da parte degli enti dediti alla formazione, del personale preposto alle attività formative teoriche e pratiche e del personale amministrativo (art. 13) e per i docenti viene istituito un albo presso l'Assessorato regionale e vengono disciplinate le relative modalità di iscrizione e di cancellazione (art. 14). 8. Le sentenze di legittimità richiamate hanno ribadito, in base al tenore della legge regionale del 1976, che il personale docente o non, operante nei centri di formazione gestiti da enti, anche di fatto, finanziati dalla Regione e che perseguono tale finalità, è assunto, dipende ed è gestito e retribuito dall'ente medesimo, secondo principi stabiliti con legge regionale mentre nessun rapporto diretto intercorre con l'Assessorato regionale, che assume unicamente i compiti di promozione, coordinamento, vigilanza e finanziamento dei corsi medesimi. La legge regionale citata (e non l'assessorato) disciplina, infine, i requisiti per l'assunzione del personale degli enti che ricevono i finanziamenti, il suo stato giuridico ed economico e l'iscrizione del personale docente in apposito albo a garanzia della idoneità alla funzione. Hanno escluso, in base alla citata normativa, l'assunzione da parte dell'Assessorato di una garanzia diretta nei confronti dei lavoratori quanto all'osservanza da parte dell'ente dei suoi obblighi verso di essi, con particolare riferimento agli obblighi retributivi. Sul piano economico, infatti, l'Assessorato dispone unicamente il finanziamento totale o parziale dei corsi istituiti o promossi mentre gli obblighi retributivi, contributivi etc., eventualmente assolti utilizzando tali contributi, gravano unicamente sull'ente gestore. 9. Nei precedenti di questa Corte si è affermata la netta distinzione e autonomia tra il titolo costitutivo del diritto dei lavoratori verso l'ente di formazione finanziato dalla regione e quello del diritto di quest'ultimo nei confronti della regione tenuta al finanziamento, ipotizzando unicamente la possibilità di una c.d. garanzia impropria (che presuppone appunto titoli diversi: v. Cass. 29 luglio 2009 n. 17688) di questa verso quello, per tenerlo indenne da quanto pagato a titolo di retribuzioni, in assenza dell'erogazione del finanziamento dovuto. 10. La sentenza impugnata ha interpretato le norme di legge regionale in conformità ai precedenti di questa Corte e si sottrae alle censure mosse col motivo di ricorso in esame. In particolare, i giudici di merito hanno escluso che fossero dimostrati i requisiti per poter configurare una garanzia impropria (v. Cass. n. 8898 del 2014; n. 1515 del 2007) in favore dell’Istituto e a carico dell’Assessorato, basata su un obbligo di finanziamento per le somme oggetto di causa, ritenendo come tale obbligo non fosse dimostrato non risultando completata con esito positivo la procedura a tal fine prevista dalla legge regionale. 11. Da questo punto di vista, lo stesso motivo di ricorso si esaurisce nella sollecitazione a considerare sussistente l’obbligo di manleva a carico dell’Assessorato, a prescindere da quanto accertato dai giudici di appello sul mancato completamento della necessaria procedura di rendicontazione, ma sul diverso presupposto di una condotta dilatoria dell’Assessorato che si assume ingiustificata e illegittima. Una simile censura, in quanto denuncia la violazione di legge sulla base di una diversa ricostruzione in fatto, si colloca fuori dall’ambito del vizio denunciato di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 13. Non si provvede alla regolazione delle spese poiché l’Assessorato e i lavoratori sono rimasti intimati. 14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part
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