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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 14715/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (,vverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.

Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (,vverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14715/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris