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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20838/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 4/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 11/02/2022, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 8 mesi di arresto e di 4.000.00 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con la recidiva specifica e infraquinquennale, dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere, senza giustificato motivo, portato in luogo pubblico un coltello con la lama lunga 9 cm., utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (capo A) e 651 cod. pen., per avere rifiutato, per essendo stato a ciò richiesto dai pubblici ufficiali in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta, di dare indicazioni sulla propria identità personale (capo B), fatti accertati in Caltanissetta il 21/11/2016.

Con lo stesso provvedimento, Miraglia fu assolto dal reato di danneggiamento aggravato di un'autovettura, a lui ascritto al capo c) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

2. Con sentenza in data 4/07/2022, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la ritenuta recidiva, per l'effetto rideterminando la pena in 7 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda, confermando, nel resto, le precedenti statuizioni.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Miraglia a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. in relazione all'art. 2 cod. pen. e agli artt. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erroneo calcolo del periodo di sospensione della prescrizione.

La sentenza impugnata avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione in ragione dei periodi in cui il termine prescrizionale era rimasto sospeso, pari a complessivi 7 mesi e 20 giorni, per essere stato il dibattimento rinviato su richiesta o per impedimento del difensore ovvero a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19.

Infatti, tale calcolo sarebbe errato con riferimento al periodo intercorrente tra il 6/04/2020 (data in cui era stata fissata la relativa udienza di rinvio del procedimento de quo) e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dies ad quem del periodo di sospensione imposto dal legislatore per l'emergenza sanitaria, preso in considerazione nella sentenza impugnata).

In particolare, nell'ordinanza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata dal Tribunale fuori udienza, si sarebbe tenuto conto dell'art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 all'epoca vigente, secondo cui «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020» e non di quella novellata dall'art. 36, comma 1, dl. 8 aprile 2020, n. 23 (entrato in vigore in data 9 aprile 2020, successivamente alla citata ordinanza di rinvio) che ha prolungato il periodo di sospensione dal 15/04/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Pertanto, tenendo conto del periodo di sospensione vigente nel momento in cui veniva pronunciata l'ordinanza di rinvio (dies ad quem 15/04/2020), il calcolo della sospensione della prescrizione effettuato dal Giudice di appello sarebbe errato, dovendo essere decurtato di ventisei giorni (non più dal 6/04/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], bensì dal 6/04/2020 al 15/04/2020), sicché i reati contravvenzionali de quibus, commessi in data 21/11/2016, andrebbero dichiarati prescritti già alla data della pronuncia della sentenza impugnata (4/07/2022).

Del resto, non sarebbe dato rinvenire, dalla lettura della normativa emergenziale, una disposizione transitoria che disciplini i rinvii per covid-19 effettuati con la novella del d.l. n. 18 del 2020, fermo restando che una lettura della normativa in questione ispirata al favor rei dovrebbe portare a ritenere prescritti i reati.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giustificato motivo del porto dell'arma e il vizio di «travisamento della prova».

L'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, dovrebbe tenere conto di altro indirizzo, secondo cui deve ritenersi legittimo il porto di oggetti che, pur potendo servire occasionalmente all'offesa, abbiano una diversa destinazione come strumenti di lavoro, ove esso sia in rapporto di causalità con l'attività lavorativa, ben potendo servire l'eventuale deposizione testimoniale resa nel corso del processo ad avvalorare gli esiti del relativo accertamento.

Nel caso di specie, dal momento che già all'atto del controllo era risultato che Miraglia svolgeva l'attività di pastore e che l'arma trovatagli indosso era in diretto rapporto con tale attività lavorativa, le dichiarazioni testimoniali rese dalla moglie dell'imputato avrebbero confermato tali emergenze, considerato che Miraglia non aveva fornito giustificazioni, nell'immediatezza dei fatti, verosimilmente per lo stato di ebbrezza alcolica in cui versava; circostanze che i Giudici di merito avrebbero omesso di valutare, incorrendo nel lamentato vizio di travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello ravvisato la sussistenza del «giustificato motivo» previsto dalla citata disposizione di legge, le doglianze difensive si connotano in termini di manifesta infondatezza e sono comunque dirette a dedurre censure non consentite in sede di legittimità.Nel caso considerato, invero, la Corte territoriale ha preso in considerazione il rilievo difensivo secondo cui il possesso del coltello da parte di Miraglia doveva essere ricondotto alla attività di pastore svolta dall'imputato, secondo quanto dichiarato anche dalla moglie in sede testimoniale.

Infatti, la sentenza di secondo grado ha puntualmente esplicitato le ragioni per cui tale versione è stata ritenuta inverosimile, considerato che non vi era alcuna contestualità tra il porto dell'arma e l'impiego indicato, posto che l'imputato, al momento della perquisizione, non si trovava in campagna, né vi si stava recando, ma stava percorrendo, in sella a un cavallo, le vie del centro cittadino, peraltro in evidente stato di ebbrezza alcolica.

La circostanza, dedotta in ricorso, per cui il diretto interessato non avrebbe dichiarato, nell'immediatezza, la destinazione del coltello in considerazione dello stato di ebbrezza in cui si trovava, introduce un elemento fattuale, del tutto congetturale, che risulta però pienamente neutralizzato dalla puntuale e niente affatto illogica ricostruzione compiuta in sede di meritod4i —S c4k -< --E - ),Lk5. .. (9evn--4.g.k)

3. Manifestamente infondata è anche la censura svolta con il primo motivo, relativa alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella «prima fase» dell'emergenza (periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/06/2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03, secondo i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate; per analoghe pronunce v.

Sez. 5, n. 29959 del 15/09/2020, Bugini, Rv. 279746 - 01; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 - 03).

A tali principi si è attenuta la sentenza di appello, la quale ha puntualmente riportato i periodi di sospensione del termine prescrizionale, per essere stato il dibattimento rinviato su richiesta o per impedimento del difensore ovvero, appunto, a causa della emergenza sanitaria dovuta al Covid.

In particolare, i periodi di rinvio all'uopo calcolati dalla Corte territoriali, così come ricostruibili dalla lettura degli atti del fascicolo processuale (accessibile alla cognizione del Collegio in ragione della specifica questione dedotta), sono quelli dal 29/01/2020 al 4/03/2020 (per richiesta del difensore); dal 6/04/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sospensione ex lege per Covid); dal 6/07/2020 per 60 giorni (per impedimento del difensore); dal 9/11/2020 al 10/12/2020 (per impedimento del difensore); dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22/04/2021 (per impedimento del difensore); dal 13/09/2021 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (per impedimento del difensore); dal 15/11/2021 al 13/12/2021 (su richiesta del difensore), per un totale di 7 mesi e 20 giorni.

Ne consegue, dunque, che il termined(jrescrizione doveva collocarsi, stante il menzionato periodo di sospensione, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (così calcolato: quattro anni decorrenti dal 21/11/2016, data della commissione del reato, più un anno per le varie interruzioni del termine, più 7 mesi e venti giorni per le ricordate sospensioni); sicché esso non era ancora spirato alla data della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta qui impugnata, pronunciata in data 4/07/2022.

E per tale ragione, l'inammissibilità di entrambi i motivi di censura e, con essi, del ricorso, non consente di dichiarare la prescrizione nel frattempo maturata (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 4/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 11/02/2022, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 8 mesi di arresto e di 4.000.00 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con la recidiva specifica e infraquinquennale, dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere, senza giustificato motivo, portato in luogo pubblico un coltello con la lama lunga 9 cm., utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (capo A) e 651 cod. pen., per avere rifiutato, per essendo stato a ciò richiesto dai pubblici ufficiali in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Caltanissetta, di dare indicazioni sulla propria identità personale (capo B), fatti accertati in Caltanissetta il 21/11/2016. Con lo stesso provvedimento, Miraglia fu assolto dal reato di danneggiamento aggravato di un'autovettura, a lui ascritto al capo c) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste. 2. Con sentenza in data 4/07/2022, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la ritenuta recidiva, per l'effetto rideterminando la pena in 7 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda, confermando, nel resto, le precedenti statuizioni. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Miraglia a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. in relazione all'art. 2 cod. pen. e agli artt. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'erroneo calcolo del periodo di sospensione della prescrizione. La sentenza impugnata avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione in ragione dei periodi in cui il termine prescrizionale era rimasto sospeso, pari a complessivi 7 mesi e 20 giorni, per essere stato il dibattimento rinviato su richiesta o per impedimento del difensore ovvero a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid-19. Infatti, tale calcolo sarebbe errato con riferimento al periodo intercorrente tra il 6/04/2020 (data in cui era stata fissata la relativa udienza di rinvio del procedimento de quo) e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (dies ad quem del periodo di sospensione imposto dal legislatore per l'emergenza sanitaria, preso in considerazione nella sentenza impugnata). In particolare, nell'ordinanza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata dal Tribunale fuori udienza, si sarebbe tenuto conto dell'art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 all'epoca vigente, secondo cui «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020» e non di quella novellata dall'art. 36, comma 1, dl. 8 aprile 2020, n. 23 (entrato in vigore in data 9 aprile 2020, successivamente alla citata ordinanza di rinvio) che ha prolungato il periodo di sospensione dal 15/04/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto, tenendo conto del periodo di sospensione vigente nel momento in cui veniva pronunciata l'ordinanza di rinvio (dies ad quem 15/04/2020), il calcolo della sospensione della prescrizione effettuato dal Giudice di appello sarebbe errato, dovendo essere decurtato di ventisei giorni (non più dal 6/04/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], bensì dal 6/04/2020 al 15/04/2020), sicché i reati contravvenzionali de quibus, commessi in data 21/11/2016, andrebbero dichiarati prescritti già alla data della pronuncia della sentenza impugnata (4/07/2022). Del resto, non sarebbe dato rinvenire, dalla lettura della normativa emergenziale, una disposizione transitoria che disciplini i rinvii per covid-19 effettuati con la novella del d.l. n. 18 del 2020, fermo restando che una lettura della normativa in questione ispirata al favor rei dovrebbe portare a ritenere prescritti i reati. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giustificato motivo del porto dell'arma e il vizio di «travisamento della prova». L'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, dovrebbe tenere conto di altro indirizzo, secondo cui deve ritenersi legittimo il porto di oggetti che, pur potendo servire occasionalmente all'offesa, abbiano una diversa destinazione come strumenti di lavoro, ove esso sia in rapporto di causalità con l'attività lavorativa, ben potendo servire l'eventuale deposizione testimoniale resa nel corso del processo ad avvalorare gli esiti del relativo accertamento. Nel caso di specie, dal momento che già all'atto del controllo era risultato che Miraglia svolgeva l'attività di pastore e che l'arma trovatagli indosso era in diretto rapporto con tale attività lavorativa, le dichiarazioni testimoniali rese dalla moglie dell'imputato avrebbero confermato tali emergenze, considerato che Miraglia non aveva fornito giustificazioni, nell'immediatezza dei fatti, verosimilmente per lo stato di ebbrezza alcolica in cui versava; circostanze che i Giudici di merito avrebbero omesso di valutare, incorrendo nel lamentato vizio di travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dal secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello ravvisato la sussistenza del «giustificato motivo» previsto dalla citata disposizione di legge, le doglianze difensive si connotano in termini di manifesta infondatezza e sono comunque dirette a dedurre censure non consentite in sede di legittimità.Nel caso considerato, invero, la Corte territoriale ha preso in considerazione il rilievo difensivo secondo cui il possesso del coltello da parte di Miraglia doveva essere ricondotto alla attività di pastore svolta dall'imputato, secondo quanto dichiarato anche dalla moglie in sede testimoniale. Infatti, la sentenza di secondo grado ha puntualmente esplicitato le ragioni per cui tale versione è stata ritenuta inverosimile, considerato che non vi era alcuna contestualità tra il porto dell'arma e l'impiego indicato, posto che l'imputato, al momento della perquisizione, non si trovava in campagna, né vi si stava recando, ma stava percorrendo, in sella a un cavallo, le vie del centro cittadino, peraltro in evidente stato di ebbrezza alcolica. La circostanza, dedotta in ricorso, per cui il diretto interessato non avrebbe dichiarato, nell'immediatezza, la destinazione del coltello in considerazione dello stato di ebbrezza in cui si trovava, introduce un elemento fattuale, del tutto congetturale, che risulta però pienamente neutralizzato dalla puntuale e niente affatto illogica ricostruzione compiuta in sede di meritod4i —S c4k -< --E - ),Lk5. .. (9evn--4.g.k) 3. Manifestamente infondata è anche la censura svolta con il primo motivo, relativa alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella «prima fase» dell'emergenza (periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/06/2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03, secondo i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate; per analoghe pronunce v. Sez. 5, n. 29959 del 15/09/2020, Bugini, Rv. 279746 - 01; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 - 03). A tali principi si è attenuta la sentenza di appello, la quale ha puntualmente riportato i periodi di sospensione del termine prescrizionale, per essere stato il dibattimento rinviato su richiesta o per impedimento del difensore ovvero, appunto, a causa della emergenza sanitaria dovuta al Covid. In particolare, i periodi di rinvio all'uopo calcolati dalla Corte territoriali, così come ricostruibili dalla lettura degli atti del fascicolo processuale (accessibile alla cognizione del Collegio in ragione della specifica questione dedotta), sono quelli dal 29/01/2020 al 4/03/2020 (per richiesta del difensore); dal 6/04/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (sospensione ex lege per Covid); dal 6/07/2020 per 60 giorni (per impedimento del difensore); dal 9/11/2020 al 10/12/2020 (per impedimento del difensore); dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22/04/2021 (per impedimento del difensore); dal 13/09/2021 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (per impedimento del difensore); dal 15/11/2021 al 13/12/2021 (su richiesta del difensore), per un totale di 7 mesi e 20 giorni. Ne consegue, dunque, che il termined(jrescrizione doveva collocarsi, stante il menzionato periodo di sospensione, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (così calcolato: quattro anni decorrenti dal 21/11/2016, data della commissione del reato, più un anno per le varie interruzioni del termine, più 7 mesi e venti giorni per le ricordate sospensioni); sicché esso non era ancora spirato alla data della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta qui impugnata, pronunciata in data 4/07/2022. E per tale ragione, l'inammissibilità di entrambi i motivi di censura e, con essi, del ricorso, non consente di dichiarare la prescrizione nel frattempo maturata (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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