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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 15043/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19684/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 694/2021 emessa da CORTE D'APPELLO LECCE; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19684/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 694/2021 emessa da CORTE D'APPELLO LECCE; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Così de
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