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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 02469/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Savona ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di un anno di reclusione ed euro 140 di multa, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva ed all'ulteriore aggravante contestata (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito.

L'imputato è accusato di aver commesso i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni aggravate ad un pubblico ufficiale (un agente di polizia giudiziaria nell'atto di effettuare un controllo presso l'abitazione ove egli si trovava agli arresti domiciliari), evasione e tentato furto.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo violazione di legge per erroneità del calcolo della pena.

L'attenuante del vizio parziale di mente sarebbe stata ritenuta prevalente ed applicata in relazione alla sola pena base relativa al reato di furto aggravato, considerato più grave.

La riduzione di pena per l'operare dell'attenuante, invece, avrebbe dovuto essere valutata all'esito del calcolo della pena complessiva determinata per la continuazione tra i reati (si cita la sentenza n. 37606 del 2015).

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso, non rientrando il vizio dedotto in quelli che consentono il sindacato di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. La questione proposta dal ricorrente, relativa ad una violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del patteggiamento nel calcolare la circostanza attenuante del vizio parziale di mente soltanto sul reato base della continuazione e non, piuttosto, come si sarebbe dovuto, in relazione a ciascuno dei reati satellite a lui ascritti nel contesto del reato continuato, in linea astratta ha fondamento.

Il vizio parziale di mente, in quanto attinente alla sfera dell'imputabilità, come circostanza inerente alla persona del colpevole, deve essere qualificato, infatti, come circostanza soggettiva (Sez. 1, n. 37606 del 26/2/2015, n.m.; Sez. 1, n. 40812 del 27/10/2010, Bertuzzi, Rv. 248442; Sez. 6, n. 17908 del 20/2/2003, Piludu, Rv. 224508).

La sua natura di circostanza soggettiva implica, a giudizio del Collegio, che la diminuente deve essere calcolata su ciascuno dei reati componenti la continuazione criminosa, non potendo immaginarsi che un simile deficit dell'atteggiamento volitivo dell'agente possa avere un'incidenza diversa nella valutazione di una fattispecie di reato piuttosto che di un'altra, tutte componenti il tessuto e la forma unitari della continuazione criminosa.

La struttura multifocale (ora unitaria, ora pluralistica) del reato continuato, infatti, pur pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez.

U, n.

Sebbar e Sez.

U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750), non può giungere a determinare risultati illogici dal punto di vista fenomenico, essendo stata elaborata, peraltro, in funzione prettamente di favore per l'autore del reato (come ad esempio in tema di calcolo della prescrizione, ovvero quanto alla necessità di ricalcolare il trattamento sanzionatorio in caso di illegalità della pena inflitta per i reati satellite).

Essa comporta, secondo la stessa impostazione delle Sezioni Unite Sebbar, che l'individuazione delle pene per i singoli reati satellite sia essenziale ai fini della "misura" degli aumenti da apportare alla pena-base: la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell'ambito del reato continuato non comporta affatto l'irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmente considerati; e tale impostazione è stata confermata dalla recentissima decisione delle Sezioni Unite del 24/6/2021 sulla necessità di calcolare e motivare l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite in modo distinto (la sentenza non è ancora depositata), evitando quantificazioni forfettarie, in quanto tale specificazione rileva non solo allorché debba procedersi alla scissione delle pene per applicare soltanto ad alcuni dei reati fittiziamente unificati taluni istituti giuridici, ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, e quindi il rispetto del principio di proporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodi in continuazione (così, già Sez.

U, Giglia, cit.).

Deve, pertanto ribadirsi il principio recentemente affermato dalla sentenza Sez. 2, n. 8749 del 22/11/2019, dep. 2020, Pavone, Rv. 278528, e cioè che, in tema di reato continuato, nella determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole.

In verità, nella giurisprudenza di questa Corte sono recentemente emersi atteggiamenti interpretativi in qualche misura non coerenti tra loro quanto alla relazione tra reato continuato e circostanze attenuanti soggettive, con particolare riguardo alle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

In particolare, un'opzione afferma che, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di .elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375, in una fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base del comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base; Sez. 1, n. 20945 del 25/2/2021, Casarano, Rv. 281562).

Altra tesi, invece, ritiene che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107), facendo leva sulla natura multifocale del reato continuato e sull'esigenza di garantire l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena che non ammette automatismi, essendo possibile che anche gli indici soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. vengano ritenuti rilevanti, in concreto, soltanto per alcuno dei reati in continuazione e non per gli altri.

Il contrasto attiene, quindi, al carattere automatico o meno della estensione delle attenuanti, in particolare generiche o soggettive, riconosciute per uno dei reati a tutti gli altri unificati dalla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire - in linea di principio - alle ragioni del primo orientamento, maggiormente coerenti, come si è anticipato, con la proiezione giuridica della natura ontologica delle circostanze che attengono alla personalità del colpevole, lette nella loro essenza fenomenica, e meglio rispondenti alla natura del reato continuato, la cui struttura multifocale, a volte unitaria, a volte pluralistica, risponde ad una logica di favore giuridico per l'autore di una condotta che, frutto di una medesima determinazione criminosa, viene concepita dal legislatore sintomatica di minor pericolosità rispetto a plurime progettazioni criminose (così, Sez.

U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750).

Tuttavia, non può non rilevarsi la singolarità - tra le diverse circostanze soggettive attinenti alla persona del colpevole - della diminuente del vizio parziale di mente, che costituisce senza dubbio una forma di condizionamento dell'atteggiamento cognitivo e volontaristico dell'agente così pervasiva da meritare comunque una riflessione specifica, anche da parte di coloro i quali intendano sostenere le ragioni del secondo orientamento.

2.1. Tanto premesso, nel caso di specie non si ritrova il vizio addotto dal ricorrente.

Invero, in tema di reato continuato, se il giudice non ha espressamente indicato le imputazioni in relazione alle quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti (nella specie, il vizio parziale di mente), queste devono intendersi riferite a tutti i reati in contestazione, non solo per la mancanza di una specifica indicazione di segno contrario, ma anche per il principio del "favor rei" e per la natura stessa di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e pertanto concedibili in 4 * relazione a tutti i fatti addebitatigli (Sez. 6 sentenza n. 12414 del 08/03/2011 dep. 28/03/2011 Rv. 249646, che così conferma anche l'automatismo dell'applicazione delle circostanze soggettive a tutte le componenti della struttura del reato continuato).

Se il giudice, dunque, non adempie all'obbligo specifico di indicare in modo espresso le imputazioni satellite in relazione alle quali le attenuanti sono state riconosciute - obbligo da ultimo sancito dalle Sezioni Unite, con la decisione del 2021 citata e di cui è nota per ora solo la notizia - la concessione-riconoscimento (ex art. 62-bis cod. pen. o ex art. 89 cod. pen.) deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso (in tal senso, Sez. 1, 37108 del 20/9/2002, Peddio, Rv. 222528; Sez. 1, n. 37606 del 26/2/2015, n.m.).

È quello che è accaduto nel caso di specie.

L'entità minima degli aumenti disposti per ciascuno dei reati satellite della continuazione criminosa e l'assenza di indicazioni esplicite di esclusione dell'attenuante in relazione a questi ultimi puntano a ritenere che il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente sia stato considerato ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato in ogni sua singola componente.

Il motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

3. [OSCURATO:PERSONA], in chiusura dell'analisi svolta sulle ragioni specifiche di ricorso, intende chiarire che si è ritenuto di "aprire" la valutazione di legittimità sulla questione giuridica dedotta, in ragione dell'esistenza di atteggiamenti interpretativi non coincidenti, nella giurisprudenza di questa Corte, sul tema dei confini del sindacato di legittimità in punto di illegalità della pena ed erroneità del calcolo di essa, nell'ambito del patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Nel caso esaminato, infatti, non viene in rilievo, a giudizio del Collegio, un'ipotesi di denuncia di "illegalità della pena", poiché si intende ribadire che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).Tuttavia, l'esistenza di letture diversificate sul tema dell'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, in relazione al concetto di pena illegale, anche nell'ambito del reato continuato, ha indotto a decidere la questione dedotta dal ricorrente nel merito, prendendo atto di tale situazione interpretativa non lineare e tenuto conto di esigenze generali di garanzia dei diritti dell'imputato.

In particolare, si evidenziano divisioni ermeneutiche nella giurisprudenza di legittimità riguardo alle conseguenze del mancato aumento di pena per i reati satellite.

A fronte di un'opzione che, nella scia della predetta concezione sistematica della nozione di "pena illegale", intesa soltanto come quella che si pone fuori, per natura o quantità, dai limiti legali, ha ribadito, condivisibilmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a denunciare l'omessa applicazione dell'incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati (Sez. 5, n. 15413 del 5/3/2020, Rama, Rv. 279080), si ritrovano sentenze che, invece, in simili casi, ritengono ammissibile l'impugnazione dinanzi a questa Corte da parte del pubblico ministero (Sez. 4, n. 10688 del 5/3/2020, Tonoli, Rv. 278970).

Anche in tema di errori sul calcolo delle circostanze attenuanti o aggravanti si ritrovano i medesimi atteggiamenti ermeneutici distonici.

Per l'inammissibilità si sono pronunciate, in fattispecie comunque tutte eterogenee: Sez. 5, n. 17982 del 18/5/2020, Benjezia, Rv. 279117 e Sez. 6, n. 28031 del 27/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282104, che ha anche precisato come la pena "erronea", derivata da un bilanciamento tra circostanze condotto non simultaneamente, non determina l'illegalità della sanzione, quando questa, così determinata, corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice.

A favore dell'ammissibilità, si sono pronunciate: Sez. 6, n. 4726 del 20/1/2021, avuto riguardo all'incidenza della recidiva reiterata sul limite previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. (ed applicazione di una pena inferiore al minimo aumento previsto da tale disposizione); nonché Sez. 5, n. 7246 del 13/1/2021, Cannavò, Rv. 280475, in un'ipotesi peculiare di mancata sottrazione delle circostanze aggravanti privilegiate di cui all'art.625 cod. pen. al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen..

3.1. Di fronte a tale quadro composito, il Collegio intende ribadire che la nozione di pena illegale, per come declinata anche sulla base di un complesso e costante percorso interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte, deve essere estratta "in purezza" dal contesto ordinamentale penale, al fine anche di individuare i confini del sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è la questione in cui tale concetto ha mostrato maggiormente alcuni limiti interpretativi, dinanzi alle molteplici fattispecie che possono proporsi nella realtà giuridica.

Un'ultima sentenza del massimo collegio nomofilattico ha fatto il punto degli approdi sul tema, sicché converrà seguire il filo logico di essa.Si tratta di Sez.

U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934, che, risolvendo la questione ad essa sottoposta ed inerente problemi sanzionatori derivati da successione di leggi penali nel tempo, al fine di decidere, si è interrogata, sui limiti entro i quali errori in diritto nella determinazione della pena "patteggiata" possano dar luogo all'annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., interrogativo, che, come rilevano le Sezioni Unite, ruota intorno alla nozione di "pena illegale".

La sentenza evidenzia come detta nozione sia stata valorizzata, sin da tempi risalenti, dalla giurisprudenza di legittimità nella prospettiva di riconoscere alla Corte di cassazione un potere decisorio, in bonam partem, oltre il devolutum e come, più di recente, la nozione di "pena illegale" sia stata al centro di varie pronunce delle Sezioni Unite, sovente collegate a declaratorie di illegittimità costituzionale di norme sostanziali e orientate a valorizzare il ruolo del giudice dell'esecuzione nel "ripristino" della pena costituzionalmente corretta (Sez.

U, n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651; Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859).

Per giungere, poi, alle pronunce Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106, che ha chiarito come, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena non sia rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, ed alla coeva Sez.

U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111, che ha enunciato il principio di diritto in forza del quale, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, pur in presenza di un ricorso inammissibile.

Tali approdi hanno costituito la base delle sentenze più recenti, con le quali si è ribadito che l'illegalità della pena può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità investito di un ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, risulti inammissibile (Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016 - dep. 2017, Jomle, Rv. 268593; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639): potere officioso, questo, attivabile solo in bonam partem, posto che la pena favorevole all'imputato può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di impugnazione del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio, in sede di legittimità, ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato (Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265529; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, Rv. 257672).

Le Sezioni Unite, in ordine alla definizione del perimetro della nozione di "pena illegale", hanno ricondotto, in generale, nel novero della pena illegale la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a «quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale» (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, relativa a una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette "droghe leggere" dall'art. 73 QB d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309 nella formulazione oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale).

Anche la sentenza Jazouli ha, quindi, rimarcato che l'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche «ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali».

Ebbene, sulla stessa scia si muove la sentenza Sez.

U, n. 40986 del 2018, che ricorda come, muovendo dall'insegnamento della sentenza Jazouli, si sia ribadito che non configura un'ipotesi di pena illegale ab origine la pena che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di un ricorso inammissibile: la sentenza cita Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080), ritenendo centrale, ai fini di circoscrivere il sindacato di legittimità in tema di patteggiamento, il rilievo che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse.

Affermano le Sezioni Unite P., «Dalla natura negoziale dell'accordo sulla pena e dall'individuazione del relativo oggetto (il "risultato finale") discende una duplice ricaduta sul piano della sindacabilità, quanto alla determinazione della pena stessa, della sentenza di patteggiamento: per un verso, la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari "passaggi" attraverso i quali si giunge al "risultato finale" e, per altro verso, la rilevanza di tali errori quando conducano ad una pena illegale.

Dunque, non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata» (sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718).

Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimità come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento, le Sezioni Unite P. richiamano quelli della pena inferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen.; dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa; dell'erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria; della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace.

Nel caso deciso dalle Sezioni Unite, viene in rilievo una pena illegale perché in contrasto, prima di tutto, con il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.: il procedimento di commisurazione del giudice del patteggiamento si è dunque sviluppato all'interno di una comminatoria edittale in radice - e in toto - illegale perché lesiva di un principio che dà corpo alla tutela di un «valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali» (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011).

Si tratta di un caso analogo a quello della pena illegale perché frutto di un procedimento commisurativo fondato su parametri dichiarati incostituzionali ex tunc, come per le Sezioni Unite Jazouli.

Pertanto, quelle pronunce che propongono una lettura "aperta" del concetto di illegalità della pena, riconducendola a qualsiasi divergenza dal canone di "calcolo legale" previsto per l'interazione di differenti norme incidenti sul trattamento sanzionatorio (ad esempio, l'art.81, commi secondo o quarto, cod. pen.), si pongono fuori dall'alveo interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite, ragione per cui il Collegio, aderendo comunque, in linea di principio alle indicazioni del massimo collegio nomofilattico tracciate in plurimi arresti, non ha inteso rimettere la questione preliminarmente ex art. 618 cod. proc. pen. 4.

Al rigetto del ricorso segue la condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Savona ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di un anno di reclusione ed euro 140 di multa, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla recidiva ed all'ulteriore aggravante contestata (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed operata la riduzione per il rito. L'imputato è accusato di aver commesso i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni aggravate ad un pubblico ufficiale (un agente di polizia giudiziaria nell'atto di effettuare un controllo presso l'abitazione ove egli si trovava agli arresti domiciliari), evasione e tentato furto. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo violazione di legge per erroneità del calcolo della pena. L'attenuante del vizio parziale di mente sarebbe stata ritenuta prevalente ed applicata in relazione alla sola pena base relativa al reato di furto aggravato, considerato più grave. La riduzione di pena per l'operare dell'attenuante, invece, avrebbe dovuto essere valutata all'esito del calcolo della pena complessiva determinata per la continuazione tra i reati (si cita la sentenza n. 37606 del 2015). 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso, non rientrando il vizio dedotto in quelli che consentono il sindacato di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. La questione proposta dal ricorrente, relativa ad una violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del patteggiamento nel calcolare la circostanza attenuante del vizio parziale di mente soltanto sul reato base della continuazione e non, piuttosto, come si sarebbe dovuto, in relazione a ciascuno dei reati satellite a lui ascritti nel contesto del reato continuato, in linea astratta ha fondamento. Il vizio parziale di mente, in quanto attinente alla sfera dell'imputabilità, come circostanza inerente alla persona del colpevole, deve essere qualificato, infatti, come circostanza soggettiva (Sez. 1, n. 37606 del 26/2/2015, n.m.; Sez. 1, n. 40812 del 27/10/2010, Bertuzzi, Rv. 248442; Sez. 6, n. 17908 del 20/2/2003, Piludu, Rv. 224508). La sua natura di circostanza soggettiva implica, a giudizio del Collegio, che la diminuente deve essere calcolata su ciascuno dei reati componenti la continuazione criminosa, non potendo immaginarsi che un simile deficit dell'atteggiamento volitivo dell'agente possa avere un'incidenza diversa nella valutazione di una fattispecie di reato piuttosto che di un'altra, tutte componenti il tessuto e la forma unitari della continuazione criminosa. La struttura multifocale (ora unitaria, ora pluralistica) del reato continuato, infatti, pur pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. Sebbar e Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750), non può giungere a determinare risultati illogici dal punto di vista fenomenico, essendo stata elaborata, peraltro, in funzione prettamente di favore per l'autore del reato (come ad esempio in tema di calcolo della prescrizione, ovvero quanto alla necessità di ricalcolare il trattamento sanzionatorio in caso di illegalità della pena inflitta per i reati satellite). Essa comporta, secondo la stessa impostazione delle Sezioni Unite Sebbar, che l'individuazione delle pene per i singoli reati satellite sia essenziale ai fini della "misura" degli aumenti da apportare alla pena-base: la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell'ambito del reato continuato non comporta affatto l'irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati singolarmente considerati; e tale impostazione è stata confermata dalla recentissima decisione delle Sezioni Unite del 24/6/2021 sulla necessità di calcolare e motivare l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite in modo distinto (la sentenza non è ancora depositata), evitando quantificazioni forfettarie, in quanto tale specificazione rileva non solo allorché debba procedersi alla scissione delle pene per applicare soltanto ad alcuni dei reati fittiziamente unificati taluni istituti giuridici, ma soprattutto per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, e quindi il rispetto del principio di proporzionalità di essa, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità degli episodi in continuazione (così, già Sez. U, Giglia, cit.). Deve, pertanto ribadirsi il principio recentemente affermato dalla sentenza Sez. 2, n. 8749 del 22/11/2019, dep. 2020, Pavone, Rv. 278528, e cioè che, in tema di reato continuato, nella determinazione dell'aumento di pena per ciascun reato che rientra nel calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. si deve tenere conto della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., attesa la sua natura di circostanza inerente alla persona del colpevole. In verità, nella giurisprudenza di questa Corte sono recentemente emersi atteggiamenti interpretativi in qualche misura non coerenti tra loro quanto alla relazione tra reato continuato e circostanze attenuanti soggettive, con particolare riguardo alle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. In particolare, un'opzione afferma che, ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di .elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375, in una fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base del comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base; Sez. 1, n. 20945 del 25/2/2021, Casarano, Rv. 281562). Altra tesi, invece, ritiene che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, anche se fondato solo su elementi di natura soggettiva, può essere riferito ai singoli episodi criminosi e non necessariamente esteso in via automatica ed in modo indistinto a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107), facendo leva sulla natura multifocale del reato continuato e sull'esigenza di garantire l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena che non ammette automatismi, essendo possibile che anche gli indici soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. vengano ritenuti rilevanti, in concreto, soltanto per alcuno dei reati in continuazione e non per gli altri. Il contrasto attiene, quindi, al carattere automatico o meno della estensione delle attenuanti, in particolare generiche o soggettive, riconosciute per uno dei reati a tutti gli altri unificati dalla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire - in linea di principio - alle ragioni del primo orientamento, maggiormente coerenti, come si è anticipato, con la proiezione giuridica della natura ontologica delle circostanze che attengono alla personalità del colpevole, lette nella loro essenza fenomenica, e meglio rispondenti alla natura del reato continuato, la cui struttura multifocale, a volte unitaria, a volte pluralistica, risponde ad una logica di favore giuridico per l'autore di una condotta che, frutto di una medesima determinazione criminosa, viene concepita dal legislatore sintomatica di minor pericolosità rispetto a plurime progettazioni criminose (così, Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750). Tuttavia, non può non rilevarsi la singolarità - tra le diverse circostanze soggettive attinenti alla persona del colpevole - della diminuente del vizio parziale di mente, che costituisce senza dubbio una forma di condizionamento dell'atteggiamento cognitivo e volontaristico dell'agente così pervasiva da meritare comunque una riflessione specifica, anche da parte di coloro i quali intendano sostenere le ragioni del secondo orientamento. 2.1. Tanto premesso, nel caso di specie non si ritrova il vizio addotto dal ricorrente. Invero, in tema di reato continuato, se il giudice non ha espressamente indicato le imputazioni in relazione alle quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti (nella specie, il vizio parziale di mente), queste devono intendersi riferite a tutti i reati in contestazione, non solo per la mancanza di una specifica indicazione di segno contrario, ma anche per il principio del "favor rei" e per la natura stessa di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e pertanto concedibili in 4 * relazione a tutti i fatti addebitatigli (Sez. 6 sentenza n. 12414 del 08/03/2011 dep. 28/03/2011 Rv. 249646, che così conferma anche l'automatismo dell'applicazione delle circostanze soggettive a tutte le componenti della struttura del reato continuato). Se il giudice, dunque, non adempie all'obbligo specifico di indicare in modo espresso le imputazioni satellite in relazione alle quali le attenuanti sono state riconosciute - obbligo da ultimo sancito dalle Sezioni Unite, con la decisione del 2021 citata e di cui è nota per ora solo la notizia - la concessione-riconoscimento (ex art. 62-bis cod. pen. o ex art. 89 cod. pen.) deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso (in tal senso, Sez. 1, 37108 del 20/9/2002, Peddio, Rv. 222528; Sez. 1, n. 37606 del 26/2/2015, n.m.). È quello che è accaduto nel caso di specie. L'entità minima degli aumenti disposti per ciascuno dei reati satellite della continuazione criminosa e l'assenza di indicazioni esplicite di esclusione dell'attenuante in relazione a questi ultimi puntano a ritenere che il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente sia stato considerato ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato in ogni sua singola componente. Il motivo di ricorso, pertanto, è infondato. 3. [OSCURATO:PERSONA], in chiusura dell'analisi svolta sulle ragioni specifiche di ricorso, intende chiarire che si è ritenuto di "aprire" la valutazione di legittimità sulla questione giuridica dedotta, in ragione dell'esistenza di atteggiamenti interpretativi non coincidenti, nella giurisprudenza di questa Corte, sul tema dei confini del sindacato di legittimità in punto di illegalità della pena ed erroneità del calcolo di essa, nell'ambito del patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Nel caso esaminato, infatti, non viene in rilievo, a giudizio del Collegio, un'ipotesi di denuncia di "illegalità della pena", poiché si intende ribadire che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).Tuttavia, l'esistenza di letture diversificate sul tema dell'inammissibilità del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, in relazione al concetto di pena illegale, anche nell'ambito del reato continuato, ha indotto a decidere la questione dedotta dal ricorrente nel merito, prendendo atto di tale situazione interpretativa non lineare e tenuto conto di esigenze generali di garanzia dei diritti dell'imputato. In particolare, si evidenziano divisioni ermeneutiche nella giurisprudenza di legittimità riguardo alle conseguenze del mancato aumento di pena per i reati satellite. A fronte di un'opzione che, nella scia della predetta concezione sistematica della nozione di "pena illegale", intesa soltanto come quella che si pone fuori, per natura o quantità, dai limiti legali, ha ribadito, condivisibilmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a denunciare l'omessa applicazione dell'incremento sanzionatorio imputabile alla continuazione tra i reati (Sez. 5, n. 15413 del 5/3/2020, Rama, Rv. 279080), si ritrovano sentenze che, invece, in simili casi, ritengono ammissibile l'impugnazione dinanzi a questa Corte da parte del pubblico ministero (Sez. 4, n. 10688 del 5/3/2020, Tonoli, Rv. 278970). Anche in tema di errori sul calcolo delle circostanze attenuanti o aggravanti si ritrovano i medesimi atteggiamenti ermeneutici distonici. Per l'inammissibilità si sono pronunciate, in fattispecie comunque tutte eterogenee: Sez. 5, n. 17982 del 18/5/2020, Benjezia, Rv. 279117 e Sez. 6, n. 28031 del 27/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282104, che ha anche precisato come la pena "erronea", derivata da un bilanciamento tra circostanze condotto non simultaneamente, non determina l'illegalità della sanzione, quando questa, così determinata, corrisponde comunque, per specie e quantità, a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice. A favore dell'ammissibilità, si sono pronunciate: Sez. 6, n. 4726 del 20/1/2021, avuto riguardo all'incidenza della recidiva reiterata sul limite previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. (ed applicazione di una pena inferiore al minimo aumento previsto da tale disposizione); nonché Sez. 5, n. 7246 del 13/1/2021, Cannavò, Rv. 280475, in un'ipotesi peculiare di mancata sottrazione delle circostanze aggravanti privilegiate di cui all'art.625 cod. pen. al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen.. 3.1. Di fronte a tale quadro composito, il Collegio intende ribadire che la nozione di pena illegale, per come declinata anche sulla base di un complesso e costante percorso interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte, deve essere estratta "in purezza" dal contesto ordinamentale penale, al fine anche di individuare i confini del sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è la questione in cui tale concetto ha mostrato maggiormente alcuni limiti interpretativi, dinanzi alle molteplici fattispecie che possono proporsi nella realtà giuridica. Un'ultima sentenza del massimo collegio nomofilattico ha fatto il punto degli approdi sul tema, sicché converrà seguire il filo logico di essa.Si tratta di Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934, che, risolvendo la questione ad essa sottoposta ed inerente problemi sanzionatori derivati da successione di leggi penali nel tempo, al fine di decidere, si è interrogata, sui limiti entro i quali errori in diritto nella determinazione della pena "patteggiata" possano dar luogo all'annullamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., interrogativo, che, come rilevano le Sezioni Unite, ruota intorno alla nozione di "pena illegale". La sentenza evidenzia come detta nozione sia stata valorizzata, sin da tempi risalenti, dalla giurisprudenza di legittimità nella prospettiva di riconoscere alla Corte di cassazione un potere decisorio, in bonam partem, oltre il devolutum e come, più di recente, la nozione di "pena illegale" sia stata al centro di varie pronunce delle Sezioni Unite, sovente collegate a declaratorie di illegittimità costituzionale di norme sostanziali e orientate a valorizzare il ruolo del giudice dell'esecuzione nel "ripristino" della pena costituzionalmente corretta (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859). Per giungere, poi, alle pronunce Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106, che ha chiarito come, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena non sia rilevabile d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, ed alla coeva Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111, che ha enunciato il principio di diritto in forza del quale, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, pur in presenza di un ricorso inammissibile. Tali approdi hanno costituito la base delle sentenze più recenti, con le quali si è ribadito che l'illegalità della pena può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità investito di un ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, risulti inammissibile (Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016 - dep. 2017, Jomle, Rv. 268593; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639): potere officioso, questo, attivabile solo in bonam partem, posto che la pena favorevole all'imputato può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di impugnazione del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio, in sede di legittimità, ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato (Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265529; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, Rv. 257672). Le Sezioni Unite, in ordine alla definizione del perimetro della nozione di "pena illegale", hanno ricondotto, in generale, nel novero della pena illegale la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a «quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale» (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, relativa a una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette "droghe leggere" dall'art. 73 QB d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 309 nella formulazione oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale). Anche la sentenza Jazouli ha, quindi, rimarcato che l'ambito dell'illegalità della pena si riferisce anche «ai classici casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali». Ebbene, sulla stessa scia si muove la sentenza Sez. U, n. 40986 del 2018, che ricorda come, muovendo dall'insegnamento della sentenza Jazouli, si sia ribadito che non configura un'ipotesi di pena illegale ab origine la pena che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di un ricorso inammissibile: la sentenza cita Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080), ritenendo centrale, ai fini di circoscrivere il sindacato di legittimità in tema di patteggiamento, il rilievo che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Affermano le Sezioni Unite P., «Dalla natura negoziale dell'accordo sulla pena e dall'individuazione del relativo oggetto (il "risultato finale") discende una duplice ricaduta sul piano della sindacabilità, quanto alla determinazione della pena stessa, della sentenza di patteggiamento: per un verso, la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari "passaggi" attraverso i quali si giunge al "risultato finale" e, per altro verso, la rilevanza di tali errori quando conducano ad una pena illegale. Dunque, non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata» (sul sindacato di legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione, limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena, cfr. Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 3, n. 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 del 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718). Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimità come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento, le Sezioni Unite P. richiamano quelli della pena inferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen.; dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa; dell'erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria; della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace. Nel caso deciso dalle Sezioni Unite, viene in rilievo una pena illegale perché in contrasto, prima di tutto, con il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.: il procedimento di commisurazione del giudice del patteggiamento si è dunque sviluppato all'interno di una comminatoria edittale in radice - e in toto - illegale perché lesiva di un principio che dà corpo alla tutela di un «valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali» (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011). Si tratta di un caso analogo a quello della pena illegale perché frutto di un procedimento commisurativo fondato su parametri dichiarati incostituzionali ex tunc, come per le Sezioni Unite Jazouli. Pertanto, quelle pronunce che propongono una lettura "aperta" del concetto di illegalità della pena, riconducendola a qualsiasi divergenza dal canone di "calcolo legale" previsto per l'interazione di differenti norme incidenti sul trattamento sanzionatorio (ad esempio, l'art.81, commi secondo o quarto, cod. pen.), si pongono fuori dall'alveo interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite, ragione per cui il Collegio, aderendo comunque, in linea di principio alle indicazioni del massimo collegio nomofilattico tracciate in plurimi arresti, non ha inteso rimettere la questione preliminarmente ex art. 618 cod. proc. pen. 4. Al rigetto del ricorso segue la condann
Sentenza Cassazione n. 02469/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris