CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 1973
Cassazione n. 17827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1973 Avverso la ordinanza del 18/10/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di FOGGIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, M. Francesca LOY, che ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16/12/2019, il G.I.P. del Tribunale di Bari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei delitti di bancarotta patrimoniale e docurnentale, e di banc:arotta impropria per effetto di operazioni dolose, quale amministratore di :Fatto della Prestigia s.r.I..; il Tribunale del riesame aveva sostituito la misura custodiale con quella interdittiva del divieto di esercitare professioni e imprese; sul ricorso del Pubblico Ministero, la Corte di cassazione, con sentenza n. 29133/2020 del 10/09/2020, ha annullato l'ordinanza del Tribunale, limitatamente alle esigenze cautelari, con specifico riferimento alla scelta della misura, rinviando per nuovo esame sul punto relativo al profili) dell'attualità del pericolo di recidiva, alla luce della circostanza che l'indagato ricopriva ancora il ruolo di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed operava nel medesimo contesto economico e finanziario in cui erano maturate le condotte delittuose. 1.1. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, in parziale accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnato titolo, disponeva gli arresti domiciliari con ordinanza del 23/11/2020, a sua volta, impugnata dall'indagato con ricorso per cassazione, che la Corte di legittimità ha rigettato con sentenza n. 32813/2021. 1.2. Successivamente, la Difesa ha più volte chiesto la sostituzione della misura restrittiva, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., con istanze del 27.11.2020, del 30.12.2020, del 25/02/2021, rigettate dal G.I.P. , che riteneva la misura restrittiva in atto ancora in linea con le esigenze cautelari, evidenziando come, anche successivamente al fallimento della Prestigia, il ricorrente avesse tenuto comportamenti improntati alla frode e all'opacità, elementi che avevano indotto la Corte di cassazione a ritenere inidonea la misura interdittiva. Anche il Tribunale del riesame, si era pronunciato in tali termini rigettando l'appello dell'indagato, facendo riferimento all'integrazione di indagine depositata dalla Procura di Bari, in particolare, una nota di polizia giudiziaria, intanto già prodotta nel giudizio di rinvio, afferenti alla attualità delle esigenze cautelari e alle effettive mansioni svolte dal ricorrente presso la soc. coop, Gelma di Altamura ove era stato assunto quale dirigente, ma dalla quale risulta essere stato licenziato. 1.3. Il Tribunale di Bari - Prima sezione dibattimentale dinanzi al quale è stato intanto instaurato il giudizio - con ordinanza del 15/04/2021 ha, invece, accolto l'istanza di sostituzione del 09/04/2021, e sostituito gli arresti domiciliari con la misura con l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ritenendo affievolite le esigenze cautelari in considerazione di plurimi fattori: il tempo trascorso dall'esecuzione della misura; il rispetto delle prescrizioni da parte dell'indagato; le condizioni di salute dell'Abbinante. 1.4. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto appello il P.M. procedente, sostenendo la neutralità degli elementi evidenziati dal Tribunale. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale della cautela ha accolto l'appello dell'Accusa, ripristinando il precedente regime domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale ha ritenuto elementi neutri sia il decorso del tempo in regime di custodia domiciliare, in uno alla corretta osservanza degli obblighi a esso connessi, sia lo stato depressivo dell'indagato, in quanto ininfluente sulla capacità di recidiva dell'indagato, non avendo ravvisato elementi espressivi di un "mutamento rispetto alla situazione complessiva relativa allo status libertatis" apprezzata ab initio, piuttosto valorizzando la capacità di intrattenere rapporti commerciali con numerosi operatori economici, grazie alla quale l'Abbinante potrebbe reiterare condotte analoghe a quelle per cui si procede, e che non risultano arginabili con una misura non detentiva "posto che anche la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza non sarebbe in grado di impedire a [OSCURATO:PERSONA] di assumere ruoli gestori di mero fatto" 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, i quali svolgono tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 272 e 274, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 13 Cost. e 216 I. fall., per avere erroneamente ritenuto, il Tribunale del riesame, che la Corte di cassazione ,con la sentenza n. 32813 del 2021, si fosse pronunciata sulla permanenza delle esigenze cautelari fino alla data della pronuncia della sentenza, e non , invece, con riguardo al tempo della emissione del titolo. L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha tenuto conto del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per la ritenuta adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, posto che il ricorrente, per sei mesi, era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e si era astenuto dall'assumere incarichi societari e commettere reati, con ciò dimostrando l'adeguatezza della misura applicata in precedenza. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 299 , comrna 1, e 603, commi 2 e 3 c.p.p., per non avere il Tribunale preso in considerazione la memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di appello cautelare, con cui si facevano valere gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, fino a quel momento già svolta, che aveva fatto emergere un ridimensionamento del quadro indiziario a carico del ricorrente; in tal modo, il Tribunale del Riesame ha erroneamente omesso di valutare gli elementi nuovi e sopravvenuti posti all'attenzione dei giudici. 2.4. Infine, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, abbia deciso su una istanza cautelare, a far parte del Tribunale del riesame che decide sull'appello presentato dal pubblico ministero avverso una ordinanza di modifica della misura cautelare del medesimo soggetto.2.5. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. 2.6. Con memoria depositata in data 14 febbraio 2022, la Difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nei motivi di ricorso, in specie, con riguardo al mancato esame della memoria difensiva, dimostrativa della minore gravità dei fatti. Insiste anche nella eccezione di legittimità costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. 2. E' fondato, in modo assorbente, il motivo che denuncia il mancato esame, rilevante ai fini del giudizio di adeguatezza della misura, della circostanza che il ricorrente sia stato sottoposto, per sei mesi, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Bari del 09/04/2021, alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, astenendosi dal compiere alcuna delle condotte segnalate nella ordinanza impugnata come ostative a un regime cautelare differente da quello detentivo. 3. Ci si riferisce, in particolare al punto dell'ordinanza in cui il Tribunale - al fine di dimostrare l'inadeguatezza della misura non detentiva - sottolinea l'attualità del rischio che il ricorrente continui a operare in modo spregiudicato„ assumendo incarichi non emergenti formalmente per dare luogo a "una gestione opaca degli affari foriera di illeciti penali" societari e fallimentari, altresì facendosi riferimento alla rete di relazioni che, pur legittima sul piano astratto, assume, nell'ambito dello specifico quadro indiziario, "uno specifico valore e significato al fine dell'attualità delle esigenze cautelari perché consente di ritenere che l'Abbinate, proprio grazie a questa fitta rete di contatti e attività di intermediazione - e a prescindere dal dato storico del licenziamento intervenuto nellell<Ore - commetterà altri reati della stessa specie per cui si procede" . 4. Alla luce di tali dati della personalità, il Tribunale impugnato ha, dunque, desunto la inadeguatezza di un regime cautelare diverso da quello detentivo, ritenendo la capacità criminale del l'indagato indipendente dalla possibilità di ricoprire qualifiche sociali, ben potendo egli fornire il proprio contributo dietro le quinte, dacchè l'insufficienza della mera misura dell'obbligo di dimora, cosicchè il Tribunale ha proporzionalmente valutato come congrua la misura degli arresti domiciliari. 4.1. E, tuttavia, come si anticipava, in tale valutazione risulta del tutto obliterato il dato - rilevante proprio ai fini del giudizio di adeguatezza concreta del tipo di misura - che il ricorrente - nelle more della decisione sull'appello del Pubblico Ministero avverso la ordinanza che revocava il regime detentivo sostituendolo con l'obbligo di dimora - si sia trovato di fatto ad essere sottoposto proprio a quel regime, senza dare adito a rilievi di sorta, avendovi prestato piena osservanza. 4.2. In considerazione del non trascurabile periodo di sottoposizione a un regime non detentivo, il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un più pertinente vaglio incentrato sulla mancata emersione, in tale spazio temporale, di elementi di criticità nel comportamento dell'indagato, illustrando le ragioni per le quali - in ipotesi - essi non si dimostrassero sufficienti a scardinare la valutazione sull'inadeguatezza della misura e, quindi, sul tipo di scelta operata. Invero, sotto l'evidenziato profilo, risulta evidente il salto logico che caratterizza la struttura argomentativa della ordinanza impugnata che, da un lato, ha valorizzato, ai fini del giudizio di idoneità della misura detentiva, il profilo di personalità tratto dalle condotte pregresse che hanno dato luogo al processo a carico dell'Abbinante, dall'altro ha obliterato un'oggettiva emergenza processuale, pure essa agganciata ai comportamenti dell'indagato, che, dando atto della perfetta osservanza prestata al regime cautelare al quale era sottoposto, ha fatto emergere un elemento di giudizio oggettivamente contrastante con la "previsione" di inidoneità che, invece, ne ha fatto il Tribunale di Bari. Trascurando un elemento meritevole, per la sua concreta oggettività, di adeguato apprezzamento da parte del giudice della cautela ai fini della valutazione prognostica sulla idoneità della misura a fronteggiare le rilevate esigenze cautelari, il Tribunale impugnato ha, quindi, fondato il giudizio su una analisi astratta e solo parziale della concreta fattispecie cautelare al suo esame, laddove, invece, non può non esigersi, ai fini di uno scrutinio accurato - nel rispetto del principio di proporzionalità - che, ove il "periculum libertatis" sia individuato nei rischio di inosservanza delle prescrizioni connesse a un regime non detentivo, il giudice debba preventivamente porre in relazione la concreta osservanza già prestata all'invocato meno rigoroso regime cautelare, laddove questa non abbia dato luogo a rilievi, dando conto del relativo giudizio, ovvero esplicitando le ragioni per le quali si ritenga che tale regime si sia dimostrato o meno adeguato alla finalità cautelare che si intende prevenire. 4.5. Fondato si rivela, dunque, il secondo profilo di censura, relativo al difetto di proporzionalità della misura coercitiva degli arresti clomiciliari applicata nei confronti del ricorrente, che - alla luce del comportamento tenuto dall'indagato proprio nell'ambito della medesima vicenda cautelare - si risolverebbe nell'imposizione di un sacrificio eccessivo e non necessario dei diritti fondamentali e delle libertà del ricorrente ( Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Rv. 282181). La valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento concreto del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020 (dep. 2021), Rv. 280470; Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Rv. 279475 - 01) al fine di evitare l'imposizione di restrizioni della libertà dell'indagato più ampie rispetto a quelli funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie; si determina, infatti, la violazione del principio di proporzionalità, quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva (Sez. 6, n. 3514 del 18/12/2019, Rv. 278222). La verifica della specifica inidoneità delle alternative cautelari prospettabili costituisce, del resto, diretta applicazione del canone di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare che, come la Corte Costituzionale ha, infatti, reiteramente ribadito, è espressione del criterio costituzionale del "minore sacrificio necessario", in virtù del quale la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato deve essere contenuta in limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto (ex plurimis Corte cost., sent. n. 191 del 2020; sent. n. 232 del 2013; n. 299 del 2005). 5. Alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con riguardo al profilo della proporzionalità della misura applicata rispetto alle specifiche esigenze cautelari ritenute sussistenti e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Gli altri motivi restano assorbiti.