CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alerio Stanisci, come in atti domiciliato,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stanisci, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,Numero registro generale 20229/2019Numero sezionale 2345/2026Numero di raccolta generale 10362/2026Data pubblicazione 20/04/2026RESISTENTEavverso la sentenza n. 5553/18 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, pubblicata in data 20 dicembre2018.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4417/17 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, con la qualeerano stati accolti i ricorsi -separatamente proposti e poiriuniti- di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioninumero 14 1T 032793 000 P002, avente ad oggetto le impostedi donazione, ipotecaria e catastale, calcolate in misuraproporzionale e non fissa, in relazione all’atto di istituzione deltrust denominato “Fraelsa”, del quale la [OSCURATO:SOCIETA]. era iltrustee e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i beneficiari.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hannoproposto separati ricorsi per cassazione -poi oggetto diriunione- avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le loro difese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente ingiudizio, specificando di farlo ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorsi sono fondati e, in quanto tali, meritanoaccoglimento.Numero registro generale 20229/2019Numero sezionale 2345/2026Numero di raccolta generale 10362/2026Data pubblicazione 20/04/20262. Con il primo motivo -avente tenore sostanzialmenteanalogo per tutti e tre i ricorsi- i ricorrenti, ai sensi dell’art.360, comma primo, num. 3, c.p.c., prospettano la violazione ofalsa applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006,conv. dalla legge n. 286 del 2006, non rientrando l’istituzionedi un trust tra gli atti idonei a costituire vincoli di destinazionetassabili secondo le norme dettate per l’imposta sullesuccessioni e donazioni, non realizzando alcun trasferimento diricchezza, ma solo un effetto segregativo del patrimonio,essendo il trustee mero amministratore dei beni e nonproprietario.3. Il motivo è fondato.3.1. L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,perché non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile diricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheacquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta, quale calcolata, nel caso di specie,dall’amministrazione finanziaria, che è dovuta, invece, almomento del passaggio dei beni o dei diritti dal trustee albeneficiario (e, quindi, al momento della realizzazione di unvero e proprio effetto traslativo, presupposto dell’imposizionede qua), essendo questa interpretazione la sola conforme aiprincipi delineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale latassazione non deve essere arbitraria, ma ragionevole,connessa, cioè, ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n.19617/19, Cass. n. 29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione, non costituisce un autonomoNumero registro generale 20229/2019Numero sezionale 2345/2026Numero di raccolta generale 10362/2026Data pubblicazione 20/04/2026presupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), per cui l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito altrasferimento finale dei beni o dei diritti al beneficiario, giacchésolo tale trasferimento è suscettibile di esprimere un effettivoindice di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 19167/19) e,quindi, di integrare un arricchimento, avente il carattere delladefinitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e, nello stesso senso, Cass.n. 30343/25).3.2. Questa opzione ermeneutica, peraltro, si pone nel solcodegli indirizzi espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, daultimo, con la circolare n. 34 del 2022, rubricata “Disciplinafiscale dei trusts ai fini della imposizione diretta e indiretta”,con la quale “l’amministrazione, recependo le critiche sollevatedall’utenza, nonché recenti e condivisibili pronuncegiurisprudenziali sul tema” (cfr., tra le tante, anche successivealla suddetta circolare, Cass. n. 24153/20, Cass. n. 24154/20,Cass. n. 6080/23, Cass. n. 5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass.n. 2334/24), ha riconosciuto che “l’atto istitutivo con cui ildisponente esprime la volontà di costituire il trust … èassoggettato all’imposta di registro in misura fissa” ed, alcontempo, che “la costituzione del vincolo di destinazione nonintegra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sullesuccessioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza”.Numero registro generale 20229/2019Numero sezionale 2345/2026Numero di raccolta generale 10362/2026Data pubblicazione 20/04/2026Su questa scia, del resto, si è collocato recentemente ancheil legislatore, il quale ha sostanzialmente recepito -con il d.lgs.n. 123 del 2025- la soluzione giurisprudenziale affermatasi nelcorso degli ultimi anni, poc’anzi rammentata, ancorchéintroducendo un regime -meramente opzionale- di liquidazionedelle imposte al momento “di ciascun conferimento dei beni edei diritti o dell’apertura della successione”.3.3. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado,disattendendo i principi ai quali si è fatto cenno ed omettendodi tenerne conto nella disamina della controversia, anche inrelazione alla finalità perseguita attraverso lo schema negozialeposto in essere dai contraenti, funzionale al trasferimento deibeni in favore dei beneficiari, hanno ritenuto che l’istituzionedel trust costituisse il presupposto per l’applicazionedell’imposta de qua, avendo natura di atto traslativo dei beniconferiti in proprietà al trustee (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 2 e 3).4. Con il secondo motivo -avente anch’esso tenoresostanzialmente analogo per tutti e tre i ricorsi- i ricorrenti, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., denunciano lanullità della sentenza impugnata, per essere la decisionecarente di motivazione riguardo alla dibattuta sussistenza deipresupposti richiesti per l’applicazione dell’imposta ipotecaria ecatastale in misura proporzionale (come sostenutodall’amministrazione finanziaria), invece che in misura fissa(come sostenuto dai contribuenti).5. Il motivo è infondato.5.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5,c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteriNumero registro generale 20229/2019Numero sezionale 2345/2026Numero di raccolta generale 10362/2026Data pubblicazione 20/04/2026ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al“minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delNumero registro generale 20229/2019Numero sezionale 2345/2026Numero di raccolta generale 10362/2026Data pubblicazione 20/04/2026proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).5.2. La corte regionale lombarda, nella vicenda in esame, siapure in termini non sempre adamantini, ma comunque al disopra del succitato “minimo costituzionale”, si è pronunciataaccogliendo, in toto, l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, dando conto delle ragioni che l’avevano indotta aformarsi il convincimento trasfuso nel decisum, inerente -comeè possibile evincere dal tenore complessivo della motivazione,nonché dai richiami contenuti nella sentenza impugnata allequestioni dibattute nel corso del giudizio ed alle soluzioniadottate, con riferimento ad esse, in prime cure- non soloall’imposta di donazione, ma anche a quelle ipotecaria ecatastale.6. Con il terzo motivo -avente ancora una volta tenoresostanzialmente analogo per tutti e tre i ricorsi- i ricorrentideducono, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.,la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347del 1990, per essere state erroneamente reputate dovute leimposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non inmisura fissa.7. Il motivo è fondato.7.1. Analogamente a quanto si è detto per l’imposta didonazione, ai fini dell’applicazione di quelle ipotecaria ecatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivodi ricchezza, mediante attribuzione patrimoniale stabile e nonNumero registro generale 20229/2019Numero sezionale 2345/2026Numero di raccolta generale 10362/2026Data pubblicazione 20/04/2026meramente strumentale (cfr. Cass. n. 30821/19, Cass. n.5766/20, Cass. n. 31857/23 e Cass. n. 26796/24).7.2. Questo effetto, nel caso di specie, non si è affattorealizzato, come si è già avuto modo di accennare inprecedenza, per cui non è possibile ipotizzare l’applicazionedelle imposte ipotecaria e catastale, quali calcolate, in misuraproporzionale, dall’amministrazione finanziaria.8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, iricorsi devono essere accolti, essendo fondati il primo ed ilterzo motivo ed infondato il secondo, e, per l’effetto, lasentenza impugnata deve essere cassata, con il conseguenteaccoglimento -giusta decisione nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384,comma secondo, c.p.c.- degli originari ricorsi proposti daicontribuenti.9. Le spese di lite, stante il consolidarsi nel corso del giudiziodell’orientamento giurisprudenziale al quale si è fattoprecedentemente cenno, possono essere integralmentecompensate. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo dei ricorsi, rigetta ilsecondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c.,accoglie gli originari ricorsi proposti dai contribuenti; compensaintegralmente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]