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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 16611/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA emessa d'ufficio ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., relativamente al procedimento r.g. n. 33926/2021, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza del 21/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. o Letta la sentenza n. 7881/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA], assunta in decisione all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 4.03.2022; Rilevato che è necessario correggere l'errore materiale contenuto nella mo- tivazione della stessa, nella quale, per mero refuso in fase di composizione, è stato omesso al § 4 (pag. 6), dopo le parole "non tiene conto della", il seguente inciso "logica motivazione sul diniego dell'attenuante da parte della sentenza impugnata, pur essendo astrattamente applicabile la", e non è stato inserito l'avverbio di ne- gazione "non" tra la parola "qual" e il verbo "è"; Ritenuto che la procedura di correzione di errore materiale è, nel caso di specie, consentita, trattandosi di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, non dovendosi, nel caso in esame, disporre la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un provvedimento con un nuovo testo contenente la motivazione corretta, non com- portando pertanto la rettifica una modifica essenziale del provvedimento o la so- stituzione di una decisione già assunta (v., in tal senso, con riferimento all'affine procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013 - dep. 19/02/2014, Rv. 258836; Sez. 5, ord. n.' 11064 del 07/11/2017 - dep. 13/03/2018, Rv. 272658 - 01); Ritenuto, infine, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 625-bis, comma terzo, cod. proc. pen., il quale prevede che "l'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità"; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza-docu- mento n. 7881/2022 del 21 gennaio 2022, sul ricorso n. 33926/2021 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, al paragrafo 4 (pag. 6), il secondo capoverso deve inten- dersi e leggersi come di seguito: "Orbene, anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto il ricorrente, nel dolersi per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., non tiene conto della logica motivazione sul diniego dell'atte- nuante da parte della sentenza impugnata, pur essendo astrattamente applicabile la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante in esame, che fa espresso riferimento ai soli delitti, non è ritenuta configurabile in relazione alle contravvenzioni, qual non è quella per la quale è intervenuto il giudizio di condanna (C., Sez.

III, 8.4.2009, n. 23872; C., Sez.

III, 15.4.2002; C., Sez.

III, A 28.2.2002, n. 14290; C., Sez.

III, 2.12.1997, n. 3010; C., Sez.

III, 14.3.1997, n. 3859; C., Sez.

III, 31.3.1994, n. 6187)".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso, il 29 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] !II

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA emessa d'ufficio ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., relativamente al procedimento r.g. n. 33926/2021, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza del 21/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. o Letta la sentenza n. 7881/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA], assunta in decisione all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 4.03.2022; Rilevato che è necessario correggere l'errore materiale contenuto nella mo- tivazione della stessa, nella quale, per mero refuso in fase di composizione, è stato omesso al § 4 (pag. 6), dopo le parole "non tiene conto della", il seguente inciso "logica motivazione sul diniego dell'attenuante da parte della sentenza impugnata, pur essendo astrattamente applicabile la", e non è stato inserito l'avverbio di ne- gazione "non" tra la parola "qual" e il verbo "è"; Ritenuto che la procedura di correzione di errore materiale è, nel caso di specie, consentita, trattandosi di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, non dovendosi, nel caso in esame, disporre la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un provvedimento con un nuovo testo contenente la motivazione corretta, non com- portando pertanto la rettifica una modifica essenziale del provvedimento o la so- stituzione di una decisione già assunta (v., in tal senso, con riferimento all'affine procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013 - dep. 19/02/2014, Rv. 258836; Sez. 5, ord. n.' 11064 del 07/11/2017 - dep. 13/03/2018, Rv. 272658 - 01); Ritenuto, infine, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 625-bis, comma terzo, cod. proc. pen., il quale prevede che "l'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità"; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza-docu- mento n. 7881/2022 del 21 gennaio 2022, sul ricorso n. 33926/2021 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, al paragrafo 4 (pag. 6), il secondo capoverso deve inten- dersi e leggersi come di seguito: "Orbene, anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto il ricorrente, nel dolersi per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., non tiene conto della logica motivazione sul diniego dell'atte- nuante da parte della sentenza impugnata, pur essendo astrattamente applicabile la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante in esame, che fa espresso riferimento ai soli delitti, non è ritenuta configurabile in relazione alle contravvenzioni, qual non è quella per la quale è intervenuto il giudizio di condanna (C., Sez. III, 8.4.2009, n. 23872; C., Sez. III, 15.4.2002; C., Sez. III, A 28.2.2002, n. 14290; C., Sez. III, 2.12.1997, n. 3010; C., Sez. III, 14.3.1997, n. 3859; C., Sez. III, 31.3.1994, n. 6187)". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 29 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] !II
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