CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 15338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6155/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Pagina2di 5 - RGN 6155 /201 7 estensore cons. m.ferro -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE AVEZZANO n. 547 /201 7 depositat o il 27/01/2017. Vista la memoria del Procuratore Generale della Corte di cassazione, nella persona del sost. proc. generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria del ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [ [OSCURATO:PERSONA] ] impugna il DECRETO di TRIBUNALE AVEZZANO n. 547/2017depositato il27/01/2017 che ne ha rigettato l’ opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all’insinuazione solo in chirografo , anziché in privilegio generale,del credito per euro 1.040.474,11 ; 2. il tribunale ha premesso che : a) l’insinuazione richiamava, come titolo, ilprivilegio generale di cui era munito il credito restitutorio del la sovvenzione concessaalla società già sulla base di un ‘contratto di finanziamento ’ stipulato dall’alloraSocietà per l’imprenditoria giovanile s.p.a. nel 1996 ai sensi del d.l. 31.1.1995,n. 26 e così invocando l’art.9 co.5 d.lgs. n. 123 del 1998, istitutivo didetta causa di prelazione per ogni ipotesi di re voca ; b) la non ammissione erasostenuta dalla curatela per la differenza tra la revoca, contemplant e una deviazione dallo scopo per il quale la provvista era stata data e l’inadempimento, per il quale l’insorgenza del fallimento consegnava al creditoreunicamente rimedi civilistici; 3. il tribunale ha ritenuto che: a) il privilegio innanzitutto non spettava sulla base della distinzione tra revoca per anomalie nel finanziamento e inadempimento, la sola circostanza rilevante in cau s a ; b) pari rigetto era Pagina3di 5 - RGN 6155 /201 7 estensore cons. m.ferro fondato sulla attribuzione all’istituto già del privilegio speciale , ai sensi dell’art.1co.5 d.l. n. 26 del 1995, ciò escludendo di per sé anche il privilegio generaleinvocato; c) lo stesso privilegio, poi, era fondato su norma posteriore all’erogazionedel credito, oggetto di diversa disciplina ratione temporis , senza possibilitàdi interpretazione estensiva o retroattiva ; 4. Invitalia ha avversato il decreto con ri corso in due motivi , illustrati poi damemoria; il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per ilrigetto del ricorso ; la causa è pervenuta alla pubblica udienza a seguito di ordinanzainterlocutoria 1.7.2022 , n. 21043 . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo , il ricorrente ha dedotto la violazione de ll’art. 9 co. 1,4 e 5 d.lgs. n. 123 del 1998 , oltre che il vizio di om essa o apparente motivazione, posto che erroneamente il tribunale ha trascurato che alla societàera stata concessa una agevolazione finanziaria pubblicistica ai sensi deld.l. 786 del 1985 , tipologicamente assimilabile ai casi del d.lgs. n. 123 del 1998, così che la revoca del finanziamento già derivava ope legis dalla dichiarazionedi fallimento, data l’impossibilità di restituzione , come d’altronde previstoanche testualmente nel contratto di erogazione ; 2. con il secondo m o tivo , s’invoc a la violazione dell’art.11 prel. c.c. ancorain rapporto all’art .9 d.lgs. n. 123 del 1998 , essendo errata la negazione delprivilegio condotta all’altezza del divieto d’interpretazione estensiva e con riguardo a contratto anteriore all’istituzione normativa del la causa di prelazione,posto che la nuova regola disciplina gli effetti presenti del rapporto e dunque si deve applicare a quelli conseguenti all’inadempimento oggettivamenteriscontrato con il fallimento del soggetto finanziato; 3. il ricorso è in fondato , sotto molteplici profili e pur se con parziale correzione della motivazione adottata dal giudice di merito ; come condivisibilmente osservato da questa Corte già nell’ordinanza n.18695 del 2022, anche l’eventuale accoglimento della censura condotta sulla portata dellanozione di revoca, non potrebbe condurre ad una condivisione efficace Pagina4di 5 - RGN 6155 /201 7 estensore cons. m.ferro del ricorso, post a la preclusione normativa ad un a lettura estensiva o retroattivadel privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n.123 del 1998 rispetto ad una vicendacostitutiva del credito però anteriore; 4. la descritta ragione , per come opposta dal tribunale , non appare superabile dall’attuale, fermo, assetto interpretativo sulla improduttività di effettidelle nuove istituzioni di privilegi se non per l’avvenire, salvo discipline specialiin termini di deroga e s pressa o norme interpretative sopravvenute ; 5. così è vero che questa Corte, ribadendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario, ha avuto modo di precisa re (come di recente da Cass.8882/2020,5430/2022) che il provvedimento di revoca ex art. 9 d.lgs. n. 123 del1998 si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto inmodo puntuale dalla legge, senza alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal « momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la re voca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito»; per cui sarebbe irrilevante che l’insorgenza dei presupposti della revoca sia anteriore o successiva al fallimento, nel caso in cui , per tale dichiarazionea car ico dell'impresa alla quale era stato concesso il contributo, sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato, poiché l'amministrazione, nel revocareil contributo stesso o nel dichi arare la decadenza, non compie alcuna valutazionediscrezionale, pur operando in una dimensione e secondo regole pubblicistiche, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previsto in modo pu ntuale dalla legge (Cass. s.u. 15867/2011) , dovendo così il giudice procedere all’accertamentodel credito di restituzione secondo le regole anche probatorie chegli siano proprie; 6. in realtà, la fattispecie costitutiva del privilegio, attenendo all’insorgenza del credito nel 1996 (con l’esecuzione della delibera di ammissione al finanziamento, pag.2 decr.) , manifesta un dato storico incompatibile con l’attagliarsi alla previsione del privilegio speciale sopravvenutonel 1998; va invero ripetuto i l principio, già chiarito da Cass. Pagina5di 5 - RGN 6155 /201 7 estensore cons. m.ferro s.u. 5685 del 2015 per le imprese artigiane, che il privilegio di nuova inserzione ordinamentale, di regola, non ha effetto retroattivo, come poi ribaditoanche per i crediti per dazi doganali da Cass. 36755 del 2021 , per la rivalsae il contributo previdenziale dei professionisti da Cass. 6906 del 2022 , perle accise del d.lgs. n. 504 del 1995 da Cass. 17738 del 2022, oltre che in identicafattispecie, rispetto all’odierna , dalla cit. ord. Cass. 18695 del 2022; s’impone pertanto il rigetto del ricorso, corretta la motivazione ai sensi dell’art.384c.p.c. come a l punt o n.6 , senza condanna alle spese stante la non costituzione della procedura; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso , con correzione della motivazione ai sensi dell’art.384 c.p.c. come da punt o 6 della presente sentenza;ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore import