CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 29409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 23/11/19751 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza deliberata il 18 dicembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dittrcin ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea interpretazione degli artt. 438, comma 6-bis, 586 e 623 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tardività dell'eccezione di competenza territoriale. Rilevato che il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea interpretazione dell'art. 416 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al ruolo di promotore e direttore dell'ipotizzata associazione a delinquere. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è reiterativo di analoga doglianza manifestamente infondata avanzata con l'atto di appello ed adeguatamente confutata dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e condivisibile (pag. 3 della sentenza impugnata). La doglianza non tiene conto della preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo (Corte Costituzionale sentenze n. 349 del 2000, n. 130 del 1995, n. 521 del 1991). La richiesta di rito abbreviato ricomprende, infatti, un'implicita rinuncia alla proposizione di eccezioni in tema di competenza, nella consapevole accettazione di una procedura che non contempla tale proponibilità (Sez. 6, n. 45868 del 03/11/2011, Cirfera, Rv. 250989 - 01; Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, Angrisani, Rv. 277790 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è aspecifico non confrontandosi con le argomentazioni dei giudici di merito e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione articolata, coerente alle risultanze probatorie e privo di illogicità manifeste, hanno evidenziato gli indicatori logico-probatori da cui desumere il ruolo di promotore ed organizzatore rivestito dallo SCALA (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in ordine al ruolo alla capacità decisionale ed ai compiti organizzativi desumibili dalle conversazioni intercel:tate). Il percorso argomentativo dei giudici di appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. A fronte della lettura datane dai giudici di appello, il ricorrente sostiene che le conversazioni intercettate dimostrerebbero il ruolo subordinato dell'imputato, così accreditando una lettura parziale delle risultanze istruttorie che non si confronta con la dettagliata ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei moi:ivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 maggio 2023 Il