CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica - ai sensi degli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma primo, n. 2) e n. 7) - perpetrato mediante allaccio diretto alla rete tramite due cavi flessibili di diametro 6 mm collegati l'uno mediante morsetto a perforazione al neutro della linea e l'altro con legatura alla fase della linea dopo averne asportato parte dell'isolamento alimentando i propri locali abitativi; e che con successive memorie si insiste nell'accoglimento del ricorso e si chiede altresì rilevarsi il difetto di querela; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso nella parte in cui lamenta che la corte di appello avrebbe risposto in maniera elusiva al motivo di appello sulla pena che partiva dal presupposto di una intervenuta esclusione di fatto, da parte del tribunale, dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è del tutto aspecifico, essendosi giustamente la corte di appello limitata ad osservare al riguardo che l'aggravante in parola non era stata affatto esclusa dal tribunale - come emerge per tabulas; Considerato che il medesimo motivo di ricorso nella parte in cui contesta altresì la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (Si veda pag. 2 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti - nel caso di specie individuati nei precedenti penali tra i quali anche uno per omicidio - , rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; rispetto a tale evenienza, l'eccezione di improcedibilità, svolta dalla difesa nell'atto contenente motivi nuovi, non muta la prospettiva, non facendo essa venir meno la originaria inammissibilità del ricorso, sicché anche i motivi nuovi sono privi di pregio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle a