CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 142 Abbruzzese NRG 27205/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e precluse; Considerato infatti che la sentenza impugnata non presenta alcuna delle illogicità segnalate nel ricorso, avendo la Corte di appello escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. con motivazione lineare, ancorata all'infondatezza della prospettazione difensiva dell'essere stato trovato l'imputato in "zona adiacente" all'abitazione, e che la esclusione della recidiva non era stato oggetto del giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29