Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31155/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3731/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla sussistenza del dolo, è genericamente proposto in fatto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito, fondate sulla negativa personalità del ricorrente e gravità del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3731/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla sussistenza del dolo, è genericamente proposto in fatto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito, fondate sulla negativa personalità del ricorrente e gravità del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 31155/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris