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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11045/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, resa il 23/05/2022, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 01/11/2018).

In data 19/11/2024 è pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato che insiste nelle ragioni del ricorso.

2. Due i motivi affidati al ricorso.

Con il primo, la difesa del ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 598-bis e 603 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di appello proceduto con il rito cartolare nonostante l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dall'appellante e volta a produrre apposita certificazione attestante l'avvenuta cancellazione dall'albo professionale del precedente difensore.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 97 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione sul punto.

Ribadendo come, in ragione dell'anzidetta avvenuta cancellazione dall'albo del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data antecedente l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte le udienze celebrate successivamente a tale data sarebbero nulle, così come la stessa sentenza di primo grado, la difesa osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che l'unica irregolarità compiuta dal Giudice di primo grado sia consistita nell'aver nominato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., invece che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, senza tenere conto della conseguente violazione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, laddove investe la nomina del difensore di ufficio, avvenuta ai sensi del comma 4 dell'art. 97, anziché ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, non è manifestamente fondato, il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, resa il 23/05/2022, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 01/11/2018). In data 19/11/2024 è pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato che insiste nelle ragioni del ricorso. 2. Due i motivi affidati al ricorso. Con il primo, la difesa del ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 598-bis e 603 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di appello proceduto con il rito cartolare nonostante l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dall'appellante e volta a produrre apposita certificazione attestante l'avvenuta cancellazione dall'albo professionale del precedente difensore. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 97 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione sul punto. Ribadendo come, in ragione dell'anzidetta avvenuta cancellazione dall'albo del precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data antecedente l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte le udienze celebrate successivamente a tale data sarebbero nulle, così come la stessa sentenza di primo grado, la difesa osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che l'unica irregolarità compiuta dal Giudice di primo grado sia consistita nell'aver nominato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., invece che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, senza tenere conto della conseguente violazione del diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta. 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, laddove investe la nomina del difensore di ufficio, avvenuta ai sensi del comma 4 dell'art. 97, anziché ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, non è manifestamente fondato, il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12
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