CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 03856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1770/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1186/2022 depositata il 10/11/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con sentenza del 4.11.2022 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza del Tribunale di Torino con la quale, per quanto qui di interesse, era stata rigettata la domanda ex art.2901 c.c. avente ad oggetto un atto di disposizione immobiliare stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e MariaLucaccioni. I n particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in via pauliana nei confronti del Bertinetto a dducendo di vantare un credito di oltre 400.000 euro per esposizione debitoria bancaria di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di cui il Bertinetto si era reso fideiussore, ma il Tribunale, ritenuta la nullità della clausola contrattuale inclusa nella fideiussione che derogava all’applicazione dell’art.1957 c.c., aveva rigettato la domanda. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mandataria di Siena NPL succeduta a [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso in base a un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi. Fissata l’odierna adunanza camerale, entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c. Ritenuto che: 1. L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 360,primo co mma, n n .3, 4 e 5 c.p.c., per v iolazione dell’ art. 1936 c.c. nonché “o messo esame di un fatto e di un documento decisivo”. 1.1 Si assume, in particolare, che “la sentenza è ingiusta, laddove la Corte d’Appello ha travisato un documento essenziale ai fini della decisione dell’accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria. La Corte erroneamente ha considerato il contratto stipulato dalle parti nella fattispecie della fideiussione senza motivare congruamente e prescindendo dal testo contrattuale, con ciò violando le norme in materia di fideiussione ed interpretazione dei contratti. La Corte ha ritenuto erroneamente che il contratto sottoscritto dalle parti ripercorresse lo schema fideiussorio ed ha ritenuto di escludere che la garanzia sottoscritta dal Bertinetto costituisse un contratto autonomo di garanzia stante l’assenza di espressioni inequivoche quali per esempio ‘senza poter sollevare eccezioni’, senza considerare, invece, il complessivo tenore letterale della scrittura/modulo sottoscritto in data 30.11.2005”. 1.2 Il ricorso è ictu oculiinammissibile. La ricorrente, dopo aver invocato arresti giurisprudenziali in tema di distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia per schermare l’effettiva natura del motivo, propone , argomentando sul contenuto delle clausole,un’interpretazione del contratto diversa da quella adottata dal giudice d’appello, per giungere appunto ad afferma re che il complesso tenore delle norme contrattuali richiamate impedirebbe “che il contratto sottoscritto dalle parti ripercorresse lo schema fideiussorio” A prescindere quindi da ogni ulteriore considerazione in merito all’idonea conformazione secondo i parametri di cui ai citati nn.3, 4 e 5 dell’art.360 , primo comma,c.p.c., risulta che il ricorso persegue , sostanzialmente, un terzo grado di merito. Il motivo unico che veicola, invero, è unicamente diretto a sottoporre a questa Suprema Corte una nuova valutazione del materiale probatorio tramite un sindacato di merito precluso al giudice di legittimità. 2. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna parte ricorrente a rifondere alle part i controricorrent i le spese processuali , liquidate per ciascuna in euro 10.000, oltre euro 200 per esborsi , nonché rimborso forfettario ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del