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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39118/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 del la CORTE di APPELLO dì MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che insiste nei motivi di ricorso, altresì invocando la prescrizione, e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, ai sensi dell'art. 495 cod. pen. ( così riqualificato anche il capo A, originariamente contestato ai sensi dell'art. 494 cod. pen. ), per avere fornito generalità false agli agenti della Polizia stradale di Messina, in occasione dell'accertamento di violazioni del codice della strada.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia vizio della motivazione, nell'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonostante le contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, e travisando la decisiva prova costituita dalla sottoscrizione apposta sul verbale di accertamento, il cui tratto grafico - asserisce la Difesa - sarebbe corrispondente a quello del denunciante persona offesa, come si evince dal confronto con la sottoscrizione da questi apposta sulla querela.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 495 e 496 cod. pen., sostenendo che, nel caso di specie, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nel meno grave delitto di false dichiarazioni sulla propria identità, di cui all'art. 496 cod. pen., in virtù dell'iniziativa del soggetto agente nel domandare notizie in ordine alle generalità, iniziativa che costituirebbe uno dei presupposti dell'art. 496 cod. pen.; si denuncia, inoltre, il vizio motivazionale con riguardo alla ricostruzione strutturale delle fattispecie in esame, che, secondo la sentenza impugnata, si appunterebbe sul verbo "attestare" presente nella disposizione di cui all'art. 495 cod. pen., non rinvenibile nell'altra disposizione di legge.

Invece - contesta la Difesa - l'art. 495 cod. pen., nell'individuare la condotta illecita sanzionata, fa riferimento, alternativamente, sia ad attestazioni che a mere dichiarazioni.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia ancora violazione della legge penale, e, in specie, degli artt.157 e 159 cod. pen., sostenendo che, erroneamente, la Corte di appello aveva considerato sospeso il termine di prescrizione per 105 giorni complessivi, laddove, trattandosi nel caso di specie, di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria, avrebbe dovuto considerarsi una sospensione di solo 60 giorni.

Cosicchè, all'atto della pronuncia della sentenza impugnata, i reati erano già prescritti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo attinge al merito, è meramente contestativo della decisione impugnata oltre che reiterativo di questione già posta nella sede di merito e adeguatamente affrontata dal Giudice a quo.

La Corte di appello ha replicato all'analoga doglianza, evidenziando l'errore contenuto nella firma del Cunsolo, e ritenendo velleitaria e apodittica la pretesa corrispondenza delle firme, in quanto "ictu ocu/i" non sovrapponibili, e ha richiamato le dichiarazioni testimoniali circa la disponibilità esclusiva dell'autovettura in capo al ricorrente.

Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione - sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione - va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e dì contraddittorietà, laddove, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla riconducibilità della sottoscrizione all'imputato.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione. ( Sez.

U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). 2.Non ha pregio la reìterata questione della qualificazione giuridica del fatto, correttamente affrontata già nelle sedi di merito, alla luce del consolidato canone ermeneutico - che il Collegio condivide e ribadisce - che, nel porre il discrimine tra le due fattispecie penali di cui agli artt.495 e 496 cod. pen., ha chiarito che ciò che è dirimente per tracciare il discrimine fra il meno grave reato di «false dichiarazioni sulla identità o qualità personali», di cui all'art.496 cod.pen., dal più grave reato affine di «falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali», di cui all'art.495 cod.pen., è rappresentato dalla destinazione delle dichiarazioni rese dall'agente ad essere trasfuse in atto pubblico.

Pertanto, come ripetutamente affermato, integra il primo reato la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza dì altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla L. n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262658 ; conf.

Sez. 5 n. 3042 del 03/12/2010 (dep.2011) Rv. 249707; Sez. 5 n. 19963 del 15/04/2009, Rv. 244004).

2.1. Nella fattispecie, la dichiarazione del privato è destinata ad incidere direttamente sulla formazione dell'atto pubblico costituito dal verbale di accertamento, integrando così l'elemento che caratterizza la fattispecie più grave (cfr. Sez. 5, n. 35447 del 21/07/2009, Mereu, Rv. 245155).

Infatti il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di «attestazione falsa», sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni «attestanti», ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità _3 della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle ( 5, n. 25649 del 13/02/2018, Rv. 273324; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 Ud. (dep. 18/02/2015) Rv. 262658; Sez. 4, n. 19963 del 15/04/2009, PRv. 244004; Sez. 5, n. 4414 del 15/01/2009, Rv. 242620; conf.

Sez. 5 n. 47044 del 10/07/2019 Rv. 277839 ).

Va qui ribadito, dunque, che deve trovare applicazione l'art. 495 cod. pen, - e non l'art. 496 c.p., che è norma residuale rispetto alla prima - quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica la norma dell'art. 495 soltanto.

E tale attestazione ricorre quando le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali.

Si tratta di una argomentazione in diritto già esposta correttamente dal giudice a quo, e criticata in maniera generica dal ricorrente attraverso al richiamo a elementi descrittivi ('attestazione' e 'dichiarazione') il cui significato e la cui interpretazione sono stati già chiariti, come si è visto,

2.2. Non può ozi farsi a meno di sottolineare, inoltre, la non apprezzabilità dell'interesse alla diversa qualificazione giuridica in un caso nel quale, oltre a non contestarsi comunque la ricorrenza della fattispecie dell'art. 496, è stata irrogata una pena pari al minimo edittale, che è identico per entrambe le norme sopra richiamate,

3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo.

Il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla successiva del 28.9.2017, disposto per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi unitari dell'Avvocatura, ha comportato la sospensione della prescrizione per un totale di giorni 105, come rilevato dai giudici del gravame, con la conseguenza che, tenuto conto di detto periodo di sospensione e di ulteriori periodi , per complessivi giorni 495, alla data della pronuncia in grado d'appello il termine prescrizionale non era maturato.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n.11671 del 24/02/2015, Rv. 26305201; sez. 5, n. 18071 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv. 247142; sez. 4, n. 10261 del 29.1.2013, rv. 256067, che ha precisato che il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso fino alla data della successiva udienza).

Va, invece, corretta la statuizione del Giudice di primo grado che, all'udienza del 4 marzo 2016, dopo avere disposto il rinvio all'udienza del 14 luglio 2016, per omessa traduzione dell'imputato, ha erroneamente decretato la sospensione della prescrizione per l'analogo periodo, giacchè non ricorreva, nella specie, un impedimento dell'imputato, rilevante ai fini della sospensione ex art. 159 cod. proc. pen., ma l'ineludibile esigenza processuale di assicurare la partecipazione al processo dell'imputato (Sez. 4 3 n. 23179 del 16/06/2020,Rv. 279861).

Pertanto, calcolando un periodo complessivo di sospensione della prescrizione pari a 495 giorni, il termine massimo maturato il 02 aprile 2021, deve essere traslato al 10 agosto 2022, ovvero a un'epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ( 22/11/2021). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 del la CORTE di APPELLO dì MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che insiste nei motivi di ricorso, altresì invocando la prescrizione, e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, ai sensi dell'art. 495 cod. pen. ( così riqualificato anche il capo A, originariamente contestato ai sensi dell'art. 494 cod. pen. ), per avere fornito generalità false agli agenti della Polizia stradale di Messina, in occasione dell'accertamento di violazioni del codice della strada. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizio della motivazione, nell'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonostante le contraddittorie dichiarazioni della persona offesa, e travisando la decisiva prova costituita dalla sottoscrizione apposta sul verbale di accertamento, il cui tratto grafico - asserisce la Difesa - sarebbe corrispondente a quello del denunciante persona offesa, come si evince dal confronto con la sottoscrizione da questi apposta sulla querela. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 495 e 496 cod. pen., sostenendo che, nel caso di specie, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nel meno grave delitto di false dichiarazioni sulla propria identità, di cui all'art. 496 cod. pen., in virtù dell'iniziativa del soggetto agente nel domandare notizie in ordine alle generalità, iniziativa che costituirebbe uno dei presupposti dell'art. 496 cod. pen.; si denuncia, inoltre, il vizio motivazionale con riguardo alla ricostruzione strutturale delle fattispecie in esame, che, secondo la sentenza impugnata, si appunterebbe sul verbo "attestare" presente nella disposizione di cui all'art. 495 cod. pen., non rinvenibile nell'altra disposizione di legge. Invece - contesta la Difesa - l'art. 495 cod. pen., nell'individuare la condotta illecita sanzionata, fa riferimento, alternativamente, sia ad attestazioni che a mere dichiarazioni. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia ancora violazione della legge penale, e, in specie, degli artt.157 e 159 cod. pen., sostenendo che, erroneamente, la Corte di appello aveva considerato sospeso il termine di prescrizione per 105 giorni complessivi, laddove, trattandosi nel caso di specie, di rinvio per adesione del difensore all'astensione di categoria, avrebbe dovuto considerarsi una sospensione di solo 60 giorni. Cosicchè, all'atto della pronuncia della sentenza impugnata, i reati erano già prescritti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo attinge al merito, è meramente contestativo della decisione impugnata oltre che reiterativo di questione già posta nella sede di merito e adeguatamente affrontata dal Giudice a quo. La Corte di appello ha replicato all'analoga doglianza, evidenziando l'errore contenuto nella firma del Cunsolo, e ritenendo velleitaria e apodittica la pretesa corrispondenza delle firme, in quanto "ictu ocu/i" non sovrapponibili, e ha richiamato le dichiarazioni testimoniali circa la disponibilità esclusiva dell'autovettura in capo al ricorrente. Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione - sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione - va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e dì contraddittorietà, laddove, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla riconducibilità della sottoscrizione all'imputato. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione. ( Sez. U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794). 2.Non ha pregio la reìterata questione della qualificazione giuridica del fatto, correttamente affrontata già nelle sedi di merito, alla luce del consolidato canone ermeneutico - che il Collegio condivide e ribadisce - che, nel porre il discrimine tra le due fattispecie penali di cui agli artt.495 e 496 cod. pen., ha chiarito che ciò che è dirimente per tracciare il discrimine fra il meno grave reato di «false dichiarazioni sulla identità o qualità personali», di cui all'art.496 cod.pen., dal più grave reato affine di «falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali», di cui all'art.495 cod.pen., è rappresentato dalla destinazione delle dichiarazioni rese dall'agente ad essere trasfuse in atto pubblico. Pertanto, come ripetutamente affermato, integra il primo reato la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza dì altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla L. n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262658 ; conf. Sez. 5 n. 3042 del 03/12/2010 (dep.2011) Rv. 249707; Sez. 5 n. 19963 del 15/04/2009, Rv. 244004). 2.1. Nella fattispecie, la dichiarazione del privato è destinata ad incidere direttamente sulla formazione dell'atto pubblico costituito dal verbale di accertamento, integrando così l'elemento che caratterizza la fattispecie più grave (cfr. Sez. 5, n. 35447 del 21/07/2009, Mereu, Rv. 245155). Infatti il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di «attestazione falsa», sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni «attestanti», ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità _3 della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle ( 5, n. 25649 del 13/02/2018, Rv. 273324; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014 Ud. (dep. 18/02/2015) Rv. 262658; Sez. 4, n. 19963 del 15/04/2009, PRv. 244004; Sez. 5, n. 4414 del 15/01/2009, Rv. 242620; conf. Sez. 5 n. 47044 del 10/07/2019 Rv. 277839 ). Va qui ribadito, dunque, che deve trovare applicazione l'art. 495 cod. pen, - e non l'art. 496 c.p., che è norma residuale rispetto alla prima - quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica la norma dell'art. 495 soltanto. E tale attestazione ricorre quando le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali. Si tratta di una argomentazione in diritto già esposta correttamente dal giudice a quo, e criticata in maniera generica dal ricorrente attraverso al richiamo a elementi descrittivi ('attestazione' e 'dichiarazione') il cui significato e la cui interpretazione sono stati già chiariti, come si è visto, 2.2. Non può ozi farsi a meno di sottolineare, inoltre, la non apprezzabilità dell'interesse alla diversa qualificazione giuridica in un caso nel quale, oltre a non contestarsi comunque la ricorrenza della fattispecie dell'art. 496, è stata irrogata una pena pari al minimo edittale, che è identico per entrambe le norme sopra richiamate, 3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. Il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla successiva del 28.9.2017, disposto per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi unitari dell'Avvocatura, ha comportato la sospensione della prescrizione per un totale di giorni 105, come rilevato dai giudici del gravame, con la conseguenza che, tenuto conto di detto periodo di sospensione e di ulteriori periodi , per complessivi giorni 495, alla data della pronuncia in grado d'appello il termine prescrizionale non era maturato. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n.11671 del 24/02/2015, Rv. 26305201; sez. 5, n. 18071 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv. 247142; sez. 4, n. 10261 del 29.1.2013, rv. 256067, che ha precisato che il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso fino alla data della successiva udienza). Va, invece, corretta la statuizione del Giudice di primo grado che, all'udienza del 4 marzo 2016, dopo avere disposto il rinvio all'udienza del 14 luglio 2016, per omessa traduzione dell'imputato, ha erroneamente decretato la sospensione della prescrizione per l'analogo periodo, giacchè non ricorreva, nella specie, un impedimento dell'imputato, rilevante ai fini della sospensione ex art. 159 cod. proc. pen., ma l'ineludibile esigenza processuale di assicurare la partecipazione al processo dell'imputato (Sez. 4 3 n. 23179 del 16/06/2020,Rv. 279861). Pertanto, calcolando un periodo complessivo di sospensione della prescrizione pari a 495 giorni, il termine massimo maturato il 02 aprile 2021, deve essere traslato al 10 agosto 2022, ovvero a un'epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ( 22/11/2021). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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