CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta nel primo motivo la mancata indicazione del divieto di espatrio tra le prescrizioni del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che non attiene alla legalità della pena, e nel secondo motivo la qualificazione giuridica del fatto, motivo che propone in modo assertivo e privo di articolazione logica, senza che tale violazione sia "immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza" (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore - della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] DEPOS![OSCURATO:PERSONA] .-I Akiit UttifiS L. 2