CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 03514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG. 25467/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello . di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione' alla valutazione della falsità di tutte le circostanze indicate nella querela integrante la fattispecie della calunnia ai danni dell'amministratore giudiziario, con riferimento sia ai danneggiamenti inesistenti alle strutture dell'azienda amministrata e sia alla mancata consegna della documentazione, mentre il riferimento alla indisponibilità del conto corrente non assume alcuna rilevanza esimente, per le ragioni già esposte nella sentenza (ovvero la fissazione dell'appuntamento in banca per la chiusura del conto nello stesso pomeriggio del giorno in cui è stata sporta la querela), sicchè i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Consigliere e