CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 24344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5219/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2/A –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –dogane – dazi antidumping N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale della Liguria, n. 819/03/2019, depositata in data 5 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La societàcontribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato due avvisi di rettifica, relativi a sette bollette di importazione degli anni 2009 e 2010, nonché due provvedimenti di irrogazione di sanzioni, riguardanti importazioni di silicio metallico, relativamente alle quali –a seguito di indagine OLAF - si disconosceva l’origine taiwanese e si accertava essere i prodotti di provenienza cinese, con applicazione di dazi antidumping. 2. La CTP di Genova ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 5 luglio 2019 , ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto impugnato fosse debitamente motivato, per avere riportato i risultati dell’indagine OLAF e, nel merito, è stato osservato il prodotto, di provenienza cinese, non erastato sottoposto in Taiwan ad alcuna trasformazione. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto – per quanto qui rileva –insussistente la buona fede del contribuente e ha ritenuto correttamente irrogate le sanzioni. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000e del principio per cui l’avviso di rettifica debba avere un contenuto tale da consentire al destinatario di controllare eventuali N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino errori di calcolo nell’applicazione dei coefficienti e delle aliquote, contenendo pertanto gli ulteriori elementi posti a base dell’imposizione. Il ricorrente censura sotto tale profilo la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto correttamente motivato l’avviso per avere riportato i risultati dell’indagine OLAF. Osserva parte ricorrente che gli atti impugnati fossero talmente generici quanto alla loro formulazione da pregiudicare il diritto di difesa della società contribuente e n on consentisse, in particolare, di controllare eventuali errori di calcolo, per errata indicazione del codice doganale e mancata indicazione delle quantità importate. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2699 – 2700 cod. civ. e falsa applicazione del principio stabilito con sentenza della Corte di Giustizia C-407/2016, secondo cui qualora la relazione OLAF contenga una descrizione generale, essa non può essere posta a fondamento di una rettifica e di una conseguente decisione giurisdizionale. Parte ricorrente trascrive la relazione OLAF e osserva come la suddetta relazione contenesse unicamente valutazioni, senza individuazione della fonte delle informazioni, osservando come la relazione OLAF non possa essere equiparata a un atto pubblico. In particolare, deduce parte ricorrente che la relazione si sia basata su alcune dichiarazioni del liquidatore della società esportatrice che avrebbero avvalorato la tesi che il silicio importato dalla Cina non sarebbe stato sottoposto a ulteriori lavorazioni, senza elementi di riscontro e senza avere provato che il silicio di cui si fa menzione nella relazione sia quello oggetto per cui è causa, con assenza (pertanto) di alcun riferimento con le importazioni in oggetto. Si deduce, inoltre, l’inattendibilità di tali dichiarazioni 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino giudizio, costituito dall’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società esportatrice quattro mesi prima delle indagini OLAF. Osserva parte ricorrente come la sentenza impugnata non avrebbe considerato che tale evento avrebbe reso problematico il riconoscimento della qualifica di company head in capo al soggetto che ha reso le dichiarazioni all’OLAF (Mr. Liu), circostanza che renderebbe anche perplessa la motivazione della sentenza impugnata. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b) Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC)e dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-407/16 ([OSCURATO:PERSONA]) e C.47/16 (Veloserviss). Osserva parte ricorrente che sussisterebbe il principio della buona fede, non potendo i dazi essere riscossi a causa di un errore delle Autorità doganali non rilevabile da un debitore in buona fede.In particolare, ciò d eriverebbe dal fatto che gli elementi di prova sarebbero contenuti in una relazione OLAF di per sé insufficiente a stabilire la consapevolezza della società contribuente. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 7 d. lgs. n. 546/1992 dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2702 cod. civ., nonché error in procedendo, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha fatto uso dei propri poteri istruttori al fine di verificare se il prezzo del silicio importato fosse coerente con quello di mercato, se sussistesse la buona fede dell’importatore e se gli elementi di prova addotti dall’Ufficio fossero sufficienti. 6. Il controricorrenteosserva come sarebbe passata in giudicato la causa, relativa alle medesime bollette doganali, in cui era parte [OSCURATO:SOCIETA]., coobbligato solidale e rappresentante indiretto dell’odierna ricorrente(Cass., Sez. V, 15 ottobre 2019, n. 25988). La N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino circostanza che si tratti delle medesime bollette doganali emerge per tabulas dalla suddetta sentenza (IM4 T 7351/D del 7/06/2010, IM4 T11169/D del 12/07/2010, IM4 T 15065/F del 20/08/2010, IM4 T 18520/M del 21/09/2010, IM4 T 21229/R del 1 1/10/2010, IM4 5 36940/D del 10/12/2010 e IM4 S 44567/X del 30/10/2009 ) , come evidenziato da entrambe le parti nel presente giudizio. Tuttavia , in questo caso non si tratta di un giudicato favorevole al coobbligato solidale ma al creditore, per cui non è invocabile in questo caso il disposto dell’art. 1306 cod. civ. 7. Il primo motivo – in disparte l ’inammissibilità del motivo per difetto di specificitàper omessa trascrizione dell’atto impugnato, al fine di verificare l’omessa indicazione di importi, aliquote, codici doganali e quantità importante (Cass., Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928) – è infondato. L’obbligo di motivazione gravante sull’Amministra zione finanziaria riguarda non solo degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma si estende anche ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano; ciò, peraltro, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, per l’effetto,di determinare l’oggetto della contestazione giudiziale, consentendo al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto di difesa (Cass., Sez. V, 24 luglio 2014, n. 16836; Cass., Sez. V, 7 ottobre 2014, n. 22003). 8. Nella specie, il giudice di appello ha accertato che l’atto impugnato fosse sufficientemente motivato al fine di individuare il thema decidendum e di consentire , di conseguenza , al ricorrente l’esercizio delle proprie difese in sede processuale («risulta evidente dalle stesse difese sviluppate dalla società che la doglianza di difficoltà nel formulare compiutamente le proprie difese non è sussistita essendo dimostrato che ha avuto contezza delle contestazioni che le venivano sollevate»), così facendo corretta applicazione del suddetto principio. N.5219/20 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente intende censurare con il vizio di violazione di legge l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa la completezza della motivazione dell’atto impositivo, che è accertamento non censurabile in sede di legittimità con il vizio di violazione di legge. 9. Il secondo motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha accertato che «la relazione OLAF non contiene unicamente una descrizione generale dei fatti riferibili a una o più importazioni ma riferisce invece del comportamento rilevante dell’esportatore, così come emerge dalle dichiarazioni del suo amministratore». Nel qual caso opera la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia di aggiramento di dazi antidumping, gli accertamenti compiuti dall'OLAF, ivi compresi i verbali di operazioni di missione, hanno rilevanza probatoria in ambito unionale in forza degli artt. 9 e 10 Reg. (CE) n. 1073 / 1999 ; l'esistenza di specifiche risultanze conseguenti a relazioni ispettive dell'OLAF, come accertato dal giudice di appello, comporta l'insussistenza di ogni dubbio sulla falsità del certificato di origine preferenziale sicché non è richiesta, peraltro, la preventiva attivazione della cooperazione amministrativa (Cass., Sez. V , 13 febbraio 2020, n. 3607). 10. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce l’assenza di specificità della relazione OLAF, in quanto volto a ripercorrere in sede di legittimità il giudizio di fatto compiuto dal giudice di appelloin ordine alla valutazione di attendibilità e alla completezza del materiale probatorio, così come è inammissibile il motivo nella parte in cui censura il giudizio contenuto nella sentenza impugnata circa l’attendibilità della fonte sulla quale l’OLAF ha fondato l’accertamento istruttorio. Il giudice del merito, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che il rapporto non contenesse unicamente una descrizione generale, bisognosa di ulteriori riscontri, ma si riferisse specificamente alle importazioni per cui è causa sulla base di fonti di N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino prova ritenute attendibili, accertamento che non può essere censurato con la violazione di legge e come, invero, il ricorrente tende non condivisibilmente a ribadire in memoria. 11. Né ricorre il vizio di erronea attribuzione al rapporto OLAF di efficacia privilegiata quanto alle valutazioni compiute dagli agenti accertatori (come si deduce ulteriormente in memoria), posto che la sentenza di appello ha ritenuto che «alla relazione OLAF può essere attribuita efficacia probatoria privilegiata quanto ai fatti accertati che non costituiscono un semplice giudizio degli ispettori ma piuttosto il risultato concreto dell’indagine». Con ciò, il giudice di appello si è uniformato ai principi affermati da questa Corte, secondo cui gli accertamenti OLAF, al pari degli altri accertamenti tributari, hanno rilevanza probatoria nell'ordinamento comunitario in forza di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 1073/1999, poiché l'art. 9, comma primo, riconosce efficacia probatoria privilegiata ai fatti accaduti in presenza degli ispettori, e l'art. 9, comma secondo, stabilisce l'equipollenza della relazione redatta al termine delle indagini a quella redatta agli ispettori amministrativi dello Stato membro(Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13496), potendosi distinguere un livello di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. , relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese(Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n. 7993). 12. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto – in disparte l’applicazione nel caso di specie dell’art. 348-ter cod. proc. civ., come dedotto dal controricorrente - il fatto storico dedotto dal ricorrente è stato espressamente preso in esame dal giudice del merito. Ove, pertanto, il ricorrente si dolga di un omesso esame di fatto storico che, N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino effettivamente, è stato preso in esame, il ricorrente sta censurando l’omesso esame di elementi istruttori, il cui omesso esame non può essere dedotto in sede di legittimità qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice del merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. V, 2 marzo 2022, n. 6907; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28887), tenendo in questo caso il motivo di ricorso a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). 13. Il quarto motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto che non sussiste la buona fede della società contribuente in quanto, valorizzando a tal fine le dichiarazioni del legale rappresentante dell’esportatore (Mr. Liu), è stato ritenuto che la insufficiente lavorazione del prodotto fosse di dominio pubblico per il mercato europeo («la vendita del prodotto senza lavorazione o previa insufficiente lavorazione era conosciuta dai clienti europei») e che la società contribuente non «abbia svoltoindagini o controlli per verificare l’effettiva origine» e che « la relazione O L AF (…) riferisce i nvece del comportamento rilevante dell’esportatore». Il giudice di appello ha, pertanto, escluso che l’errore del contribuente fosse imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali dello Stato di esportazionee, soprattutto, che fosse ascrivibile a un comportamento di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, a dispetto del la propria esperienza professionale e della diligenza di cui è tenuto a dar prova ( CGUE, 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 36; CGUE, 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C ‑ 251/00, punto 38); ciòin quanto è stata ritenut a a monte l’assenza inescusabile di diligenza del contribuente, che non ha svolto alcun controllo sulle importazioni e non ha tenuto conto di informazioni disponibili, conosciute «dai clienti europei». N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino 14. Nel qual caso, in applicazione del principio dell'affidamento, può configurarsi l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine solo laddove il contribuente sia in buona fede, configurandosi tale buona fede in termini del tutto oggettivie conformi allo standard di diligenza imposto o esigibile da un accorto operatore del settore, che sussiste laddove il contribuente provi di avere osservato tutte le disposizioni vigenti in materia tributaria per la dichiarazione in doganae laddove il comportamento dell'autorità non sia stato meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Cass., Sez. V , 19 dicembre 2019, n. 34067). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie a inescusabili difetti di diligenza del contribuente secondo gli standard imposti a un accorto operatore commerciale, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 15. Il quinto motivo è infondato, posto che il potere del giudice tributario di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza(Cass., sez. V, 11 maggio 2021, n. 12383; Cass., Sez. V, 31 luglio 2020, n. 16476). Nella specie, l’i ncertezza sulla situazione di fatto è stataesclusa dal giudice di appello, il quale ha ritenuto decisive e sufficienti a provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria le emergenze istruttorie contenute nella relazione OLAF. 16. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in fav ore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a N.5219/20 R.G. Est. F. D’Aquino carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della