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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 31077/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25011/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4793/2021 depositata il30/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 30/6/2021 (n. 4793/2021), la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di successore dell’Inpdap e di procuratore speciale e successore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cartolarizzazione degli immobili pubblici; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato come il primo giudice avesse correttamente conferito rilievo determinante, ai fini della decisione, all’accordo di natura transattiva con il quale le parti avevano quantificato gli importi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto di locazione dedotto in giudizio, su tali basi confermando la radicale infondatezza della pretesa restitutoria avanzata da quest’ultima; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] (in qualità di successore dell’Inpdap e di procuratore speciale e successore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cartolarizzazione degli immobili pubblici) resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 161 c.p.c., dell’art. 2033 c.c. e degli artt. 3,24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito decisivo rilievo all’atto transattivo asseritamente concluso tra le parti (ma mai sottoscritto dall’odierna esponente), nonché per avere erroneamente omesso di rilevare l’inesistenza di alcuna morosità effettiva da parte della stessa, sulla base di una motivazione meramente apparente, e senza neppure considerare l’intervenuta prescrizione dei crediti eventualmente residuati a beneficio della controparte a titolo di canoni di locazione o di oneri accessori; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente l’atto transattivo menzionato in motivazione, avuto riguardo alla mancata attribuzione, da parte dell’odierna ricorrente e in favore del proprio fratello germano, di alcun potere di concludere un atto di tal genere in qualità di mandatario, in tal modo omettendo di accertare, sulla base della documentazione complessivamente depositata, l’inesistenza di alcuna residua morosità a suo carico; ritiene il Collegio di dover preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie, rileva il Collegio come nell’odierno ricorso risulti totalmente omessa, tanto l’indicazione del contenuto del petitum, quanto la specificazione delle circostanze relative ai termini della transazione conclusa tra le parti; la descrizione delle circostanze di fatto e delle modalità della relativa conclusione; l’indicazione delle reciproche pretese delle parti sostenute in sede giudiziale (tanto con riguardo al primo grado del giudizio, quanto in relazione al giudizio d’appello), la rappresentazione, infine, delle ragioni poste a fondamento di entrambe le decisioni di merito; sulla base di tali premesse, dovendo rilevarsi l’oggettiva impossibilità di procedere a un adeguato scrutinio dei motivi d’impugnazione proposti, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25011/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4793/2021 depositata il30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 30/6/2021 (n. 4793/2021), la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di successore dell’Inpdap e di procuratore speciale e successore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cartolarizzazione degli immobili pubblici; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato come il primo giudice avesse correttamente conferito rilievo determinante, ai fini della decisione, all’accordo di natura transattiva con il quale le parti avevano quantificato gli importi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto di locazione dedotto in giudizio, su tali basi confermando la radicale infondatezza della pretesa restitutoria avanzata da quest’ultima; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] (in qualità di successore dell’Inpdap e di procuratore speciale e successore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cartolarizzazione degli immobili pubblici) resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 161 c.p.c., dell’art. 2033 c.c. e degli artt. 3,24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito decisivo rilievo all’atto transattivo asseritamente concluso tra le parti (ma mai sottoscritto dall’odierna esponente), nonché per avere erroneamente omesso di rilevare l’inesistenza di alcuna morosità effettiva da parte della stessa, sulla base di una motivazione meramente apparente, e senza neppure considerare l’intervenuta prescrizione dei crediti eventualmente residuati a beneficio della controparte a titolo di canoni di locazione o di oneri accessori; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente l’atto transattivo menzionato in motivazione, avuto riguardo alla mancata attribuzione, da parte dell’odierna ricorrente e in favore del proprio fratello germano, di alcun potere di concludere un atto di tal genere in qualità di mandatario, in tal modo omettendo di accertare, sulla base della documentazione complessivamente depositata, l’inesistenza di alcuna residua morosità a suo carico; ritiene il Collegio di dover preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie, rileva il Collegio come nell’odierno ricorso risulti totalmente omessa, tanto l’indicazione del contenuto del petitum, quanto la specificazione delle circostanze relative ai termini della transazione conclusa tra le parti; la descrizione delle circostanze di fatto e delle modalità della relativa conclusione; l’indicazione delle reciproche pretese delle parti sostenute in sede giudiziale (tanto con riguardo al primo grado del giudizio, quanto in relazione al giudizio d’appello), la rappresentazione, infine, delle ragioni poste a fondamento di entrambe le decisioni di merito; sulla base di tali premesse, dovendo rilevarsi l’oggettiva impossibilità di procedere a un adeguato scrutinio dei motivi d’impugnazione proposti, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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