CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 30123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MURE' OMAR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 09/06/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 26/02/2015, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110, 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Osservato pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando gli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale, come la puntuale ricostruzione degli operanti, le fotografie in atti, la personalità dei prevenuti (trovati peraltro in possesso di chiavi di vetture di provenienza delittuosa), il difetto di qualunque ipotetica buona fede degli stessi - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità dei ricorrenti, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i