CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 802/23 D'Amico OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la qualificazione giuridica del fatto non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di merito, laddove rappresenta che il ricorrente era intervenuto mentre era in corso un servizio di controllo già intrapreso mediante l'identificazione di uno dei parcheggiatori abusivi, così contestualizzando la condotta contestata nel capo di imputazione, e su cui l'imputato si era difeso nel merito: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di f responsabilità per il reato contestato, anche per travisamento della prova, b-W-Fq generiegt, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati con puntuale e logico apparato argomentativo, Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i