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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 46950/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 27(

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di appello avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cui era sottoposto [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'impugnazione, revocando la custodia cautelare in carcere disposta a carico dell'indagato.

Tale decisione veniva assunta sul presupposto che l'ordinanza genetica dovesse ritenersi nulla per mancanza di autonoma valutazione, come riconosciuto a seguito delle impugnazioni presentate da altri coindagati, dal che ne conseguiva l'estensione dell'effetto favorevole anche nei confronti del Flaminio.

2. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato tale decisione, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen. in tema di efficacia estensiva dell'impugnazione. 3.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], con memoria tempestivamente depositata, ha eccepito che il Procuratore della Repubblica, oltre ad aver impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale, ha contestualmente riproposto la richiesta di misura cautelare, accolta con ordinanza del 21 luglio 2022, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del Flaminio.

4. La sopravvenuta applicazione, per il medesimo fatto, della misura cautelare determina il difetto di interesse con riguardo al ricorso proposto avverso l'annullamento della pregressa ordinanza cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 27( 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di appello avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cui era sottoposto [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'impugnazione, revocando la custodia cautelare in carcere disposta a carico dell'indagato. Tale decisione veniva assunta sul presupposto che l'ordinanza genetica dovesse ritenersi nulla per mancanza di autonoma valutazione, come riconosciuto a seguito delle impugnazioni presentate da altri coindagati, dal che ne conseguiva l'estensione dell'effetto favorevole anche nei confronti del Flaminio. 2. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato tale decisione, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen. in tema di efficacia estensiva dell'impugnazione. 3.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], con memoria tempestivamente depositata, ha eccepito che il Procuratore della Repubblica, oltre ad aver impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale, ha contestualmente riproposto la richiesta di misura cautelare, accolta con ordinanza del 21 luglio 2022, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del Flaminio. 4. La sopravvenuta applicazione, per il medesimo fatto, della misura cautelare determina il difetto di interesse con riguardo al ricorso proposto avverso l'annullamento della pregressa ordinanza cautelare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estensore
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