CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 29/3/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 26/6/2013, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti ed assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo C) - dichiarava non doversi procedere per alcuni dei reati contestati al Rampuglia ed al [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena loro irrogata in primo grado e condannava il Caputo per il reato ascrittogli al capo C), punto 4) dell'imputazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione del canone di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Richiama in proposito gli arresti delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18620 del 19/1/2017, Patalano e n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, che hanno ritenuto nulla la sentenza di appello di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, qualora il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. Evidenzia che nel caso di specie il ricorrente è stato condannato sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute dal giudice di prime cure insufficienti; che nei giudizio di appello nessuno dei due dichiaranti è stato escusso. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla assenza di motivazione rafforzata. Rileva che il percorso logico argomentativo seguito dai giudici dell'appello non ha una forza persuasiva superiore rispetto a quello del Giudice dell'udienza preliminare; che, dunque, il provvedimento impugnato non fornisce una motivazione puntuale ed adeguata, che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Osserva che la Corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva in punto di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa rinviando alle considerazioni svolte in relazione ad un coimputato, senza farsi carico di trattare specificamente l'argomento per il [OSCURATO:PERSONA], come se si trattasse di posizioni sovrapponibili; che, dunque, le successive considerazioni danno per scontato detto assunto, di talchè non hanno una valenza motivazionale oggettivamente corretta e logica; che, peraltro, non è dato comprendere quali considerazioni specifiche i giudici di appello intendevano rinnovare; che, in conclusione, l'obbligo di motivazione non può essere assolto con il mero rinvio, dovendo essere argomentato in ogni sua parte. Sotto altro profilo evidenzia che la sentenza impugnata non esplora compiutamente la doglianza relativa alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che non dimostra in termini univoci il tentativo di estorcere denaro al Cavallaro, tenuto conto da un lato della inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie e dall'altro il contenuto neutro del messaggio di testo inviato dal [OSCURATO:PERSONA] al Cavallaro, che non contiene alcuna minaccia. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al trattamento sanzionatorio. Rileva che la posizione del tutto marginale del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comportare l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 e il comportamento successivo (la positiva conclusione di un percorso in comunità, l'essersi dato ad una stabile occupazione lavorativa e la cessata frequentazione di ambienti delinquenziali) il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'illogicità e la mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Osserva che la Corte territoriale non ha correttamente valutato la versione fornita dall'imputato, che risulta riscontrata da plurimi elementi: in particolare, il Rampuglia ha ammesso la richiesta estorsiva effettuata in data 19/2/2012, avendo tuttavia precisato di essere estraneo alle successive condotte poste in essere dai coimputati; ha, altresì, riferito che il suo credito, derivante dalla cessione di sostanza stupefacente, era stato soddisfatto, avendo ricevuto in compensazione del debito contratto la motocicletta Yamaha tg. A323125. Ritiene il difensore che tale circostanza troverebbe conferma nella documentazione depositata nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta inammissibile dal Giudice dell'udienza preliminare (trattasi della procura notarile a vendere rilasciata in data 3/2/2012 da tale [OSCURATO:PERSONA] in favore di un conoscente del Rampuglia, tale [OSCURATO:PERSONA]); che, dunque, il ricorrente sarebbe estraneo alle condotte successive, in quanto non aveva interesse a persistere nella condotta criminosa, avendo già ottenuto l'ingiusto profitto; che in ogni caso tutte le successive richieste al Cavallaro non vedono coinvolto il Rampuglia. 4.1 Con il secondo motivo eccepisce il vizio di motivazione apparente, mancante o contraddittoria con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che la Corte territoriale ha attribuito valenza negativa ai numerosi precedenti penali specifici da cui risulta gravato il ricorrente, ma non ha valutato correttamente la confessione, che è intervenuta prima della richiesta di rinvio a giudizio e non solo a processo inoltrato, come ritenuto erroneamente dai giudici di secondo grado; che non è stata considerata la risalenza dei precedenti penali; che, comunque, non risultano Specificati gli elementi negativi che hanno portato al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Ed invero, meritevole di accoglimento è il primo motivo, con cui si censura la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che sono state poste a base della sentenza di assoluzione, ma sono state utilizzate a carico dell'imputato dalla Corte territoriale, senza che detti soggetti fossero stati escussi. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole (Sezioni Unite, 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492 - 01), ha avuto modo di affermare che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come assolutamente necessaria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che tale attività si collega alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte. In questi casi, dunque, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Tale principio di diritto è stato esteso anche alle ipotesi in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato, come nel caso oggetto di scrutinio (Sezioni Unite, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01) Orbene, costituiscono prove decisive, al fine che qui interessa, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sezioni Unite Dasgupta, Rv. 267491 — 01). La conseguenza è che la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è affetta da vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (Sezioni Unite Dasgupta, Rv. 267492 — 01 e Sezioni Unite Patalano). Così inquadrata la questione, rileva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del di lui padre Carlo costituiscono prova decisiva, atteso che hanno contribuito a determinare l'assoluzione in primo grado dell'imputato, essendo state ritenute inidonee dal Giudice dell'udienza preliminare a provare la penale responsabilità del Caputo (pagina 43 della sentenza di primo grado). Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei termini sopra descritti. 1.2 n secondo motivo è assorbito. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 n primo motivo è inammissibile per diverse ragioni. La censura della motivazione per relationem è generica, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese: il rinvio alle considerazioni svolte in precedenza, con riguardo alla posizione di altro coimputato, ha ad oggetto il giudizio globale sulla attendibilità del dichiarante, che vale in generale per il complesso delle dichiarazioni rese, non riguardando partitamente le singole posizioni. In ogni caso, la difesa non indica i motivi per cui il giudizio sulla attendibilità intrinseca del Cavallaro effettuato dalla Corte territoriale sia fallace con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 2.1.1 La censura relativa all'elemento soggettivo del reato è aspecifica, in quanto solo apparentemente si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, i giudici di appello hanno dato conto in maniera puntuale del comportamento tenuto dall'odierno ricorrente nel corso dell'incontro avuto con la persona offesa il 24/2/2012, di piena adesione alle condotte violente poste in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (anche nella parte in cui negano che le circostanze attenuanti generiche possano essere ritenute prevalenti nel giudizio di bilanciamento), dato questo che fornisce la chiave di lettura del messaggio di testo del 24/2/2012. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 2.2 Inammissibile, poi, è il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed al bilanciamento delle circostanze, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Ed invero, sia il riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza del concorrente nella preparazione e nella esecuzione del reato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che può legittimare la diminuzione della pena, presuppongono una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della Corte di cassazione (Sezioni Unite, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sezione 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso di specie, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato le prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con la contestata circostanza aggravante, valorizzando la personalità trasgressiva del [OSCURATO:PERSONA] (che ha delinquito mentre era sottoposto a misura cautelare) e considerando che gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa giustificano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma non la loro prevalenza nel giudizio di bilanciamento; ha escluso la applicabilità dell'art.114 cod. pen. in ragione della condotta tenuta dall'imputato, che ha fattivamente collaborato alla intimidazione ed al controllo della persona offesa mentre la stessa veniva trasportata in luogo isolato a bordo dell'autovettura condotta dal coimputato. Trattasi di motivazione all'evidenza né arbitraria, né illogica. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1 II primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, come si specificherà oltre. Sul punto, va evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. In ogni caso, il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, posto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado - con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01) - osserva il Collegio che dalle sentenze di merito emergono in maniera evidente le ragioni per le quali entrambi i giudici, a prescindere dall'ammissibilità della documentazione prodotta, la hanno ritenuta del tutto ininfluente. In particolare, hanno evidenziato che tutta la vicenda del trasferimento del motociclo è a dir poco nebulosa, posto che non si comprende a che titolo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità del mezzo, né è noto il suo valore commerciale, né quali accordi sarebbero intercorsi tra il Mastrovito e il soggetto che ebbe a rilasciare la procura a vendere, né ancora perché il motociclo fu trasferito per la vendita in Sicilia, quando avrebbe potuto essere venduto in loco, in modo da soddisfare più celermente il credito vantato dal Rampuglia; in secondo luogo, che la procura è antecedente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui, se il Rampuglia si fosse ritenuto soddisfatto, non trova spiegazione la condotta estorsiva posta in essere il 19/2/2012; infine, che per lo stesso motivo nemmeno si giustificherebbero i successivi comportamenti violenti ed intimidatori posti in essere dai coimputati. Ebbene, tali argomentazioni non sono state affatto tenute in considerazione dalla difesa.3.2 Anche il secondo motivo è inammissibile. Se è vero che la confessione è intervenuta prima della richiesta di rinvio a giudizio e non a processo inoltrato, come ritenuto erroneamente dai giudici di secondo grado, è pur vero che la difesa non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza. In altri termini, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la questione relativa al momento in cui è intervenuta la confessione non risulta decisiva, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato ulteriori elementi, quali la parzialità della confessione, limitatamente al fatto considerato meno grave (tenuto conto di tutti gli altri episodi estorsivi di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile) e il precedente penale che «non è certo collocabile in epoca remota». Quanto, poi, al profilo della omessa indicazione degli elementi sfavorevolmente valutati, si osserva che dal tenore complessivo del provvedimento si evince agevolmente che inoltre è stata ritenuta decisiva la reiterazione delle condotte estorsive (si veda la pagina 19 della sentenza). Sul punto, è sufficiente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sezione 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). 4. All'inammissibilità dei ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Rampuglia segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appell