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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 02047/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. del 22 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ha proposto istanza di modifica e revoca della sentenza emessa il 4 febbraio 2025 dalla Quinta Sezione di questa Corte di cassazione in materia di misura di prevenzione patrimoniale.

Con tale decisione è divenuta definitiva la confisca di un immobile sito a Senigallia oggetto di provvedimento ablatorio nel corso di un procedimento definito, in primo grado, presso il Tribunale di Ancona e, in appello, davanti alla Corte di appello della medesima sede.

L’atto introduttivo ha sviluppato due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo l’errore di fatto è stato lamentato con riferimento alla valutazione della documentazione relativa ai fondi leciti utilizzati per l’acquisto dell’immobile e pretermessi da ogni valutazione dei giudici di merito i quali, pertanto, avrebbero operato una valutazione distorta delle emergenze processuali.

1.2. Con il secondo la deduzione dell’errore di fatto ha riguardato l’esame delle allegazioni difensive relative alle restituzioni dei finanziamenti e la valutazione della consulenza tecnica difensiva.

In particolare, l’elaborato tecnico, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, dimostrava, da un lato, la carenza probatoria delle allegazioni dell’organo inquirente e, dall’altro, la legittimità dei redditi del ricorrente, per come ricavati anche da partecipazioni societarie.

Oltre a ciò, sarebbe stata omessa la valutazione delle entrate provenienti dai conti correnti e derivanti da vendite immobiliari e vari risarcimenti danni.

A supporto del ricorso, ha illustrato, nel dettaglio, le emergenze desumibili dalla consulenza tecnica dalle quali poteva evincersi la disponibilità della provvista necessaria all’acquisto dell’immobile oggetto di confisca.

E’ mancato, inoltre, l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con conseguente violazione delle norme processuali a presidio del contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è riservato esclusivamente al «condannato» e non può essere esteso ai destinatari di misure di prevenzione personale e patrimoniale, così come ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale.

In tal senso, si è pronunciata, più volte, la giurisprudenza di questa Corte, che ha enunciato il principio per cui «la procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato)» (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazaferro, Rv. 222095; da ultimo Sez. 6, n. 20066 del 18/04/2024, Agostinacchio, n.m.).

Si tratta di orientamento che si colloca in termini di piena coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che esclude, per i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione, la possibilità della revisione (Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041 – 01) e che limita, individuando proprio nella revoca l’istituto idoneo ad accertare l’insussistenza originaria delle condizioni, esplicitamente, al condannato l’ammissibilità della richiesta di correzione dell’errore di fatto (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281, conforme Sez.

U., n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

Per completezza si segnala che Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse.

3. Alla luce di tali assorbenti ragioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (che preclude l’esame delle questioni poste con la memoria difensiva con la quale, peraltro, sono stati articolati motivi estranei all’atto introduttivo), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. del 22 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ha proposto istanza di modifica e revoca della sentenza emessa il 4 febbraio 2025 dalla Quinta Sezione di questa Corte di cassazione in materia di misura di prevenzione patrimoniale. Con tale decisione è divenuta definitiva la confisca di un immobile sito a Senigallia oggetto di provvedimento ablatorio nel corso di un procedimento definito, in primo grado, presso il Tribunale di Ancona e, in appello, davanti alla Corte di appello della medesima sede. L’atto introduttivo ha sviluppato due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo l’errore di fatto è stato lamentato con riferimento alla valutazione della documentazione relativa ai fondi leciti utilizzati per l’acquisto dell’immobile e pretermessi da ogni valutazione dei giudici di merito i quali, pertanto, avrebbero operato una valutazione distorta delle emergenze processuali. 1.2. Con il secondo la deduzione dell’errore di fatto ha riguardato l’esame delle allegazioni difensive relative alle restituzioni dei finanziamenti e la valutazione della consulenza tecnica difensiva. In particolare, l’elaborato tecnico, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, dimostrava, da un lato, la carenza probatoria delle allegazioni dell’organo inquirente e, dall’altro, la legittimità dei redditi del ricorrente, per come ricavati anche da partecipazioni societarie. Oltre a ciò, sarebbe stata omessa la valutazione delle entrate provenienti dai conti correnti e derivanti da vendite immobiliari e vari risarcimenti danni. A supporto del ricorso, ha illustrato, nel dettaglio, le emergenze desumibili dalla consulenza tecnica dalle quali poteva evincersi la disponibilità della provvista necessaria all’acquisto dell’immobile oggetto di confisca. E’ mancato, inoltre, l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con conseguente violazione delle norme processuali a presidio del contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. è riservato esclusivamente al «condannato» e non può essere esteso ai destinatari di misure di prevenzione personale e patrimoniale, così come ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale. In tal senso, si è pronunciata, più volte, la giurisprudenza di questa Corte, che ha enunciato il principio per cui «la procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato)» (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazaferro, Rv. 222095; da ultimo Sez. 6, n. 20066 del 18/04/2024, Agostinacchio, n.m.). Si tratta di orientamento che si colloca in termini di piena coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che esclude, per i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione, la possibilità della revisione (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041 – 01) e che limita, individuando proprio nella revoca l’istituto idoneo ad accertare l’insussistenza originaria delle condizioni, esplicitamente, al condannato l’ammissibilità della richiesta di correzione dell’errore di fatto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281, conforme Sez. U., n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Per completezza si segnala che Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse. 3. Alla luce di tali assorbenti ragioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso (che preclude l’esame delle questioni poste con la memoria difensiva con la quale, peraltro, sono stati articolati motivi estranei all’atto introduttivo), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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