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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31897/2026

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di Cagliari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 20 novembre 2025 la Corte di appello di Cagliari haconfermato la sentenza in data 29 novembre 2024 del Tribunale di Lanusei che hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 1161 del Codicedella navigazione per aver arbitrariamente occupato uno spazio del demaniomarittimo pari a mq 159, condotta consistita nell’accorpamento, mediante ilposizionamento di una recinzione, alla limitrofa area privata in uso allostabilimento balneare “[OSCURATO:PERSONA]”, di un’altra area ove ha posizionato gazebo,tappeti elastici e tensostrutture, reato accertato in Tortolì, nella località Lido di Orriil 19 settembre 2016, con condotta perdurante.2.

Ricorre per cassazione l’imputato per violazione e falsa applicazione dellalegge penale e vizio della motivazione in ordine alla prova tecnica sullo sforamentodell’occupazione del suolo pubblico (primo motivo), all’elemento soggettivo(secondo motivo), alla mancanza del superamento del ragionevole dubbio (terzomotivo), alla prescrizione del reato (quarto motivo), alla mancata applicazionedell’art. 131-bis cod. pen. (quinto motivo), alla mancata applicazione dellasospensione condizionale della pena (sesto motivo), all’omessa pronuncia sullarichiesta della nomina di un perito (settimo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.I primi tre motivi di ricorso, attinenti all’accertamento di responsabilità,sono fattuali e rivalutativi.L’imputato si affida alla sua consulenza di parte secondo cui non vi sarebbestato uno sconfinamento perché il metodo della sovrapposizione della mappacatastale con la foto satellitare non era affidabile in assenza di punti fiduciari, percui, se pure vi fosse stata un’impercettibile, e pur sempre involontaria,occupazione di una piccolissima area, pari a quella segnalata nella documentazionedi parte con “il triangolino rosso”, comunque, si sarebbe rimasti all’interno dellatolleranza prevista per tale utilizzo.La prospettazione è fallace e non porta in conto l’accurata motivazione dellasentenza impugnata che ha dato conto degli scrupolosi accertamenti effettuatidall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], mediante apposita strumentazione GPS nonché conl’utilizzo di idoneo software ([OSCURATO:PERSONA]), sui dati rilevati nei due sistemicartografici Cassini-Soldner e Gauss-Boaga, utilizzati dal Catasto.

I tecnicidell’Agenzia hanno chiarito che tali sistemi di rilevamento sono precisi alcentimetro, con un tasso di errore infinitesimale rispetto alle dimensioni dell’areainteressata, e che solo dopo questi accertamenti hanno proceduto alle operazionidi sovrapposizione e confronto con la mappa catastale e con i dati registrati nelSID.

La Corte territoriale ha respinto le allegazioni difensive, che avevano tentatodi indurre la suggestione di un errore nel meccanismo della sovrapposizione,portando a esempio proprio la sede del Tribunale di Lanusei, e ha stigmatizzatol’affermazione del professionista secondo cui non era nota l’affidabilità della cartadel SID, quando, invece, si trattava di un atto pubblico dell’Amministrazione.Ritiene il Collegio che la motivazione sull’elemento oggettivo siaineccepibile.La Corte di appello ha dimostrato, infatti, per quale ragione la tesiaccusatoria prevalga sulla tesi difensiva, evidenziando le aporie dell’analisi delconsulente di parte.

Va ribadito che, in tema di prova scientifica, la Corte dicassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delleacquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta,ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudicedelle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare lacorrettezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere,che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilitàdelle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che ilgiudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti dellaprova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede dilegittimità, se congruamente argomentato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 58465 del10/10/2018, T., Rv. 276151 – 01).

D’altra parte, chi intenda contestare, in sededi ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico, sul quale si basa ladecisione, ha l'onere di criticare specificamente l'esito della prova, non già persostituire alla tecnica adoperata dal perito o dal consulente della controparte econvalidata dal giudice di merito un'altra e diversa metodologia reputata dimaggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente perinvalidarla, dimostrando l'insufficienza di essa a poter essere posta, nel casospecifico, a fondamento del ragionamento probatorio (Sez. 3, n. 15891 del17/11/2015, dep. 2016, C., Rv. 266629 – 01).

Pertanto, il ricorso per cassazionerisulta carente anche sotto questo profilo.Del pari ineccepibile è la motivazione sull’elemento soggettivo del reato.

Lasentenza impugnata ha, infatti, efficacemente evidenziato che lo stesso imputatoaveva confessato di aver disposto dell’area limitrofa a quella oggetto diconcessione, per impedire il parcheggio selvaggio degli utenti della spiaggia vicinache turbavano il godimento dei clienti del suo stabilimento balneare, senza peraltromai confrontarsi con l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] ai fini della verifica della liceità dei suoicomportamenti.Il quarto motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato perché ilreato di occupazione abusiva del demanio marittimo è pacificamente permanentee l’interruzione della permanenza si è avuta solo con la sentenza di primo gradoin data 29 novembre 2024 (tra le più recenti, Sez. 3, n. 13576 del 13/02/2025,Magni, Rv. 287949 – 01).Il quinto motivo sul diniego della causa di proscioglimento di cui all’art.131-bis cod. pen. è inconsistente perché non si confronta con la puntualemotivazione che ha dato conto della lunghissima durata dell’occupazione abusivae della pervicacia dimostrata dal ricorrente nell’evitare un confronto con l’[OSCURATO:PERSONA] marittimo e il trasferimento della vertenza in un ambitogiurisdizionale per l’accertamento dei confini.Il sesto motivo sul diniego del beneficio della sospensione condizionale dellapena è del pari manifestamente infondato perché la Corte territoriale non hapotuto formulare una prognosi favorevole all’imputato di astensionedall’occupazione dopo la condotta tenuta e in conseguenza dell’esigenza diprotezione dei proprio interessi economici.Il settimo motivo sulla necessità della nomina di un perito al fine di disporre“un vaglio tecnico indipendente” è stravagante rispetto alla funzione della periziacome mezzo di ausilio tecnico del giudice ma non come mezzo sostitutivo delladecisione.

E’ pacifico in giurisprudenza che non può costituire motivo di ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancataeffettuazione di un accertamento peritale, in quanto esso non rientra nel concettodi prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", rimesso alladiscrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti (tra lepiù recenti, Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 – 01)Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cagliari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FulvioBaldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 20 novembre 2025 la Corte di appello di Cagliari haconfermato la sentenza in data 29 novembre 2024 del Tribunale di Lanusei che hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 1161 del Codicedella navigazione per aver arbitrariamente occupato uno spazio del demaniomarittimo pari a mq 159, condotta consistita nell’accorpamento, mediante ilposizionamento di una recinzione, alla limitrofa area privata in uso allostabilimento balneare “[OSCURATO:PERSONA]”, di un’altra area ove ha posizionato gazebo,tappeti elastici e tensostrutture, reato accertato in Tortolì, nella località Lido di Orriil 19 settembre 2016, con condotta perdurante.2. Ricorre per cassazione l’imputato per violazione e falsa applicazione dellalegge penale e vizio della motivazione in ordine alla prova tecnica sullo sforamentodell’occupazione del suolo pubblico (primo motivo), all’elemento soggettivo(secondo motivo), alla mancanza del superamento del ragionevole dubbio (terzomotivo), alla prescrizione del reato (quarto motivo), alla mancata applicazionedell’art. 131-bis cod. pen. (quinto motivo), alla mancata applicazione dellasospensione condizionale della pena (sesto motivo), all’omessa pronuncia sullarichiesta della nomina di un perito (settimo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.I primi tre motivi di ricorso, attinenti all’accertamento di responsabilità,sono fattuali e rivalutativi.L’imputato si affida alla sua consulenza di parte secondo cui non vi sarebbestato uno sconfinamento perché il metodo della sovrapposizione della mappacatastale con la foto satellitare non era affidabile in assenza di punti fiduciari, percui, se pure vi fosse stata un’impercettibile, e pur sempre involontaria,occupazione di una piccolissima area, pari a quella segnalata nella documentazionedi parte con “il triangolino rosso”, comunque, si sarebbe rimasti all’interno dellatolleranza prevista per tale utilizzo.La prospettazione è fallace e non porta in conto l’accurata motivazione dellasentenza impugnata che ha dato conto degli scrupolosi accertamenti effettuatidall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], mediante apposita strumentazione GPS nonché conl’utilizzo di idoneo software ([OSCURATO:PERSONA]), sui dati rilevati nei due sistemicartografici Cassini-Soldner e Gauss-Boaga, utilizzati dal Catasto. I tecnicidell’Agenzia hanno chiarito che tali sistemi di rilevamento sono precisi alcentimetro, con un tasso di errore infinitesimale rispetto alle dimensioni dell’areainteressata, e che solo dopo questi accertamenti hanno proceduto alle operazionidi sovrapposizione e confronto con la mappa catastale e con i dati registrati nelSID. La Corte territoriale ha respinto le allegazioni difensive, che avevano tentatodi indurre la suggestione di un errore nel meccanismo della sovrapposizione,portando a esempio proprio la sede del Tribunale di Lanusei, e ha stigmatizzatol’affermazione del professionista secondo cui non era nota l’affidabilità della cartadel SID, quando, invece, si trattava di un atto pubblico dell’Amministrazione.Ritiene il Collegio che la motivazione sull’elemento oggettivo siaineccepibile.La Corte di appello ha dimostrato, infatti, per quale ragione la tesiaccusatoria prevalga sulla tesi difensiva, evidenziando le aporie dell’analisi delconsulente di parte. Va ribadito che, in tema di prova scientifica, la Corte dicassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delleacquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta,ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudicedelle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare lacorrettezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere,che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilitàdelle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che ilgiudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti dellaprova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede dilegittimità, se congruamente argomentato (tra le più recenti, Sez. 1, n. 58465 del10/10/2018, T., Rv. 276151 – 01). D’altra parte, chi intenda contestare, in sededi ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico, sul quale si basa ladecisione, ha l'onere di criticare specificamente l'esito della prova, non già persostituire alla tecnica adoperata dal perito o dal consulente della controparte econvalidata dal giudice di merito un'altra e diversa metodologia reputata dimaggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente perinvalidarla, dimostrando l'insufficienza di essa a poter essere posta, nel casospecifico, a fondamento del ragionamento probatorio (Sez. 3, n. 15891 del17/11/2015, dep. 2016, C., Rv. 266629 – 01). Pertanto, il ricorso per cassazionerisulta carente anche sotto questo profilo.Del pari ineccepibile è la motivazione sull’elemento soggettivo del reato. Lasentenza impugnata ha, infatti, efficacemente evidenziato che lo stesso imputatoaveva confessato di aver disposto dell’area limitrofa a quella oggetto diconcessione, per impedire il parcheggio selvaggio degli utenti della spiaggia vicinache turbavano il godimento dei clienti del suo stabilimento balneare, senza peraltromai confrontarsi con l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] ai fini della verifica della liceità dei suoicomportamenti.Il quarto motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato perché ilreato di occupazione abusiva del demanio marittimo è pacificamente permanentee l’interruzione della permanenza si è avuta solo con la sentenza di primo gradoin data 29 novembre 2024 (tra le più recenti, Sez. 3, n. 13576 del 13/02/2025,Magni, Rv. 287949 – 01).Il quinto motivo sul diniego della causa di proscioglimento di cui all’art.131-bis cod. pen. è inconsistente perché non si confronta con la puntualemotivazione che ha dato conto della lunghissima durata dell’occupazione abusivae della pervicacia dimostrata dal ricorrente nell’evitare un confronto con l’[OSCURATO:PERSONA] marittimo e il trasferimento della vertenza in un ambitogiurisdizionale per l’accertamento dei confini.Il sesto motivo sul diniego del beneficio della sospensione condizionale dellapena è del pari manifestamente infondato perché la Corte territoriale non hapotuto formulare una prognosi favorevole all’imputato di astensionedall’occupazione dopo la condotta tenuta e in conseguenza dell’esigenza diprotezione dei proprio interessi economici.Il settimo motivo sulla necessità della nomina di un perito al fine di disporre“un vaglio tecnico indipendente” è stravagante rispetto alla funzione della periziacome mezzo di ausilio tecnico del giudice ma non come mezzo sostitutivo delladecisione. E’ pacifico in giurisprudenza che non può costituire motivo di ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancataeffettuazione di un accertamento peritale, in quanto esso non rientra nel concettodi prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", rimesso alladiscrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti (tra lepiù recenti, Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 – 01)Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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