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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 48352/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, sotto il profilo della mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e sotto quello della valutazione della prova, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, pag. 3 della sentenza di appello ove si esclude che l'imputato abbia concorso nel delitto di furto dell'autovettura e, più ampiamente, pagg. 7-9 di quella di primo grado), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; vista la memoria difensiva contenente anche motivi nuovi del 20 ottobre 2023, con la quale il difensore del ricorrente ha altresì eccepito la nullità della sentenza impugnata sul rilievo dell'inosservanza da parte della Corte territoriale dell'art. 23- bis dl. n. 176 del 2020; considerato che detta eccezione muove dall'errato presupposto che la mera richiesta di rinnovazione istruttoria contenuta nell'atto di appello determinerebbe la trasformazione del rito da cartolare a pubblica udienza, quando invece il mutamento del rito consegue soltanto all'ipotesi in cui la Corte d'appello ritenga di dover disporre l'assunzione della prova, trattandosi di adempimento processuale che necessariamente richiede l'osservanza delle forme della pubblica udienza e del contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che l'omesso esame della relativa eccezione sollevata dalla difesa con apposita memoria in appello non determina alcun vizio di legittimità della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157); ritenuto che le ulteriori censure contenute nella memoria, vuoi sotto il profilo della denunzia del vizio di motivazione che sull'errata applicazione della legge penale, nulla di decisivo aggiungono rispetto ai motivi principali, la cui inammissibilità originaria, peraltro, non consente sanatorie successive a mezzo della presentazione di motivi nuovi (Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 novembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, sotto il profilo della mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e sotto quello della valutazione della prova, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, pag. 3 della sentenza di appello ove si esclude che l'imputato abbia concorso nel delitto di furto dell'autovettura e, più ampiamente, pagg. 7-9 di quella di primo grado), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; vista la memoria difensiva contenente anche motivi nuovi del 20 ottobre 2023, con la quale il difensore del ricorrente ha altresì eccepito la nullità della sentenza impugnata sul rilievo dell'inosservanza da parte della Corte territoriale dell'art. 23- bis dl. n. 176 del 2020; considerato che detta eccezione muove dall'errato presupposto che la mera richiesta di rinnovazione istruttoria contenuta nell'atto di appello determinerebbe la trasformazione del rito da cartolare a pubblica udienza, quando invece il mutamento del rito consegue soltanto all'ipotesi in cui la Corte d'appello ritenga di dover disporre l'assunzione della prova, trattandosi di adempimento processuale che necessariamente richiede l'osservanza delle forme della pubblica udienza e del contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che l'omesso esame della relativa eccezione sollevata dalla difesa con apposita memoria in appello non determina alcun vizio di legittimità della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157); ritenuto che le ulteriori censure contenute nella memoria, vuoi sotto il profilo della denunzia del vizio di motivazione che sull'errata applicazione della legge penale, nulla di decisivo aggiungono rispetto ai motivi principali, la cui inammissibilità originaria, peraltro, non consente sanatorie successive a mezzo della presentazione di motivi nuovi (Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il
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