CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 18855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari proponeva appelloavverso la sentenza del Tribunale per i minorenni del Tribunale di Bari che aveva assoltoXXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di cui all’art. 648 cod. pen.; con successiva istanza del 14gennaio 2026, il Procuratore della Repubblica dichiarava di rinunciare all’appello che,pertanto, veniva dichiarato inammissibile e proponeva successivamente ricorso percassazione, eccependo:1.1 violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata avevaescluso la configurabilità nel delitto di ricettazione per il solo fatto che non era stato accertatochi, tra i soggetti presenti sull’autovettura rubata, ne fosse alla guida; tale statuizione siponeva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il concorso nel reato diricettazione può configurarsi anche in capo al passeggero del veicolo, ove ricorrano elementisintomatici della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene;1.2 violazione dell’art. 62 cod. proc pen. in quanto erano state valorizzate, ai fini delladecisione assolutoria, dichiarazioni asseritamente rese dall’imputato nell’immediatezza deifatti, contenute esclusivamente in una annotazione di servizio dei carabinieri, come taliprocessualmente inutilizzabili;1.3 manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta neutra la fugadell’imputato alla vista delle Forze dell’Ordine e ne aveva ipotizzato cause alternativemeramente congetturali, senza alcun riscontro negli atti o, peggio, ne aveva ipotizzato causerivenienti da dichiarazioni inutilizzabili; parimenti illogica era la pretesa di individuare concertezza il conducente dell’auto quale presupposto indefettibile per l’affermazione diresponsabilità, introducendo un onere probatorio non richiesto dalla legge e non coerentecon la natura concorsuale del reato contestato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che con diversepronunce questa Corte di legittimità ha già affermato l’insufficienza ai fini del concorso inricettazione della condizione di passeggero a bordo di un mezzo poi risultato di origineillecita. In particolare, si è stabilito che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede ilconseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto (Sez.2, n. 12763 del 11/03/2011, Rv. 249863 - 01) che non può essere ricavata dalla merapresenza a bordo del mezzo. Con altro intervento si è annullata la sentenza di condannafondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura diprovenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profilipartecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto (Sez. 2, n.22959 del 29/03/2017, Rv. 270292 - 01).1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile attesa la sua genericità, posto che ilPubblico ministero non ha allegato né indicato dove sia reperibile l’annotazione deicarabinieri che avrebbe riportato le dichiarazioni dell’imputato.1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ribadire che In questa sede non èconsentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbiafondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta direinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se detti elementi sussistano.Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi dicensure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazioneda attribuire in ordine al comportamento dell’imputato, fuggito alla vista dei militari, diversada quella contenuta nell’ultima pagina della sentenza impugnata In conclusione, nei motivi di ricorso sono state esposte censure che costituisconovalutazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede, per cui ilricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.