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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26334/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18693-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controilcorrenti- avverso la sentenza n. 7082/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 19 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento relativa ad IRES ed IRAP emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione per l'anno d'imposta 2010, all'esito del quale l'Agenzia delle entrate disconosceva le perdite riportate in dichiarazione in quanto relative all'annualità precedente (2009) per la quale la società aveva presentato la dichiarazione oltre i termini di legge.

Riteneva la CTR - per quanto di interesse in questa sede - che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, le perdite di esercizi precedenti, relativamente ai quali non sia stata presentata la dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto delle perdite, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Ric. 2020 pi. 18693 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 330 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e mancata applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 322/1988.

Sostiene la ricorrente che ciò che rileva ai fini della detrazione d'imposta è il carattere sostanziale ed effettivo del credito, non assumendo rilievo la violazione formale concernente l'omessa dichiarazione della pertinente dichiarazione annuale.

Nel caso di specie„ essendovi una contestazione nel merito dell'imposta dovuta, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare alla contribuente un apposito avviso di accertamento e non procedere a controllo automatizzato emettendo cartella di pagamento ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.

Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17758 del 2016) hanno statuito che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, Ric. 2020 n. 18693 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».

Si è inoltre affermato che «Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato„ ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria» (Cass. 31433 del 2018).

Dai principi innanzi richiamati emerge che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili grava sull'Amministrazione finanziaria che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova.

Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili è onere dello stesso di fornire adeguata prova dell'esistenza dei requisiti sostanziali per l'insorgenza del y( diritto alla detrazione.

Ric. 2020 n. 18693 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -4- Nel caso di specie, in difetto di dichiarazione relativa all'annualità in cui si sono verificate le perdite, la società contribuente avrebbe quindi dovuto, avendo l'Ufficio disconosciute le perdite riportate nella successiva dichiarazione, dimostrare in concreto la sussistenza di tali perdite.

Dal contenuto del ricorso non emerge - di contro - che la contribuente abbia fornito siffatta prova, avendo la ricorrente operato un generico riferimento alla documentazione che, secondo il proprio assunto, avrebbe dimostrato l'esistenza delle perdite, senza tuttavia - come invece ric:hiesto dal principio di autosufficienza - riprodurla nel ricorso né allegarla allo stesso.

Pertanto, la CTR ha correttamente ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse legittima mente disconosciuto, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, le perdite relative all'annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione.

Alla stregua delle considerazioni svolte restano disattesi i rilievi formulati in memoria dalla ricorrente.

Va al riguardo precisato che la memoria è destinata unicamente ad illustrare ulteriormente difese già svolte e non può pertanto sopperire ad un deficit di autosufficienza del ricorso, nella specie in relazione alla indicazione degli elementi probatori addotti nel giudizio di merito riguardo alle perdite dell'anno precedente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, Ric. 2020 n. 18693 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -5- che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18693-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controilcorrenti- avverso la sentenza n. 7082/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 19 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento relativa ad IRES ed IRAP emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione per l'anno d'imposta 2010, all'esito del quale l'Agenzia delle entrate disconosceva le perdite riportate in dichiarazione in quanto relative all'annualità precedente (2009) per la quale la società aveva presentato la dichiarazione oltre i termini di legge. Riteneva la CTR - per quanto di interesse in questa sede - che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, le perdite di esercizi precedenti, relativamente ai quali non sia stata presentata la dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto delle perdite, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ric. 2020 pi. 18693 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 330 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e mancata applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 322/1988. Sostiene la ricorrente che ciò che rileva ai fini della detrazione d'imposta è il carattere sostanziale ed effettivo del credito, non assumendo rilievo la violazione formale concernente l'omessa dichiarazione della pertinente dichiarazione annuale. Nel caso di specie„ essendovi una contestazione nel merito dell'imposta dovuta, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare alla contribuente un apposito avviso di accertamento e non procedere a controllo automatizzato emettendo cartella di pagamento ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17758 del 2016) hanno statuito che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, Ric. 2020 n. 18693 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili». Si è inoltre affermato che «Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato„ ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria» (Cass. 31433 del 2018). Dai principi innanzi richiamati emerge che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili grava sull'Amministrazione finanziaria che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l'onere della relativa contestazione e della consequenziale prova. Diversamente, se il contribuente non si attiene alle prescrizioni formali e contabili è onere dello stesso di fornire adeguata prova dell'esistenza dei requisiti sostanziali per l'insorgenza del y( diritto alla detrazione. Ric. 2020 n. 18693 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- Nel caso di specie, in difetto di dichiarazione relativa all'annualità in cui si sono verificate le perdite, la società contribuente avrebbe quindi dovuto, avendo l'Ufficio disconosciute le perdite riportate nella successiva dichiarazione, dimostrare in concreto la sussistenza di tali perdite. Dal contenuto del ricorso non emerge - di contro - che la contribuente abbia fornito siffatta prova, avendo la ricorrente operato un generico riferimento alla documentazione che, secondo il proprio assunto, avrebbe dimostrato l'esistenza delle perdite, senza tuttavia - come invece ric:hiesto dal principio di autosufficienza - riprodurla nel ricorso né allegarla allo stesso. Pertanto, la CTR ha correttamente ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse legittima mente disconosciuto, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, le perdite relative all'annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione. Alla stregua delle considerazioni svolte restano disattesi i rilievi formulati in memoria dalla ricorrente. Va al riguardo precisato che la memoria è destinata unicamente ad illustrare ulteriormente difese già svolte e non può pertanto sopperire ad un deficit di autosufficienza del ricorso, nella specie in relazione alla indicazione degli elementi probatori addotti nel giudizio di merito riguardo alle perdite dell'anno precedente. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, Ric. 2020 n. 18693 sez. MT - ud. 27-04-2022 -5- che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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