CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 37169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna respingeva la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa non fosse corredata dalla procura speciale. Respingeva, altresì, l'istanza di restituzione in termini per proporre appello, sia perché tardiva - ove presentata ai sensi dell'art. 175, comma 1 cod. proc. pen. - sia perché infondata ove presentata ai sensi dell'art. 175, comma 2 cod. proc.pen.. Si riteneva infatti non dimostrata la incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen.): si deduceva che il ricorrente non aveva avuto conoscenza del procedimento in quanto sebbeneakri-o-rreiliter fosse stato notificato il decreto di citazione a giudizio, il 7 gennaio 2022, immediatamente dopo, - il 12 gennaio del 2022, lo stesso veniva arrestato nell'ambito di un altro procedimento; a ciò si aggiungeva che, in data 5 aprile del 2022, il precedente difensore di fiducia rinunciava al mandato; tali circostanze non avrebbero consentito che Touzouz avesse la effettiva conoscenza della pendenza del processo; 2.2. violazione di legge (art. 629-bis cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, il ricorrente aveva la procura speciale per chiedere la rescissione del giudicato; tale procura sarebbe stata depositata presso il tribunale di Ferrara. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. La conoscenza della "pendenza" del processo si valuta in relazione alla effettività della comunicazione e della vocatio in ius, nulla rilevando gli eventuali impedimenti alla partecipazione al giudizio, che possono insorgere nel corso del processo e che devono essere eccepiti durate il suo svolgimento. E' stato autorevolmente chiarito, infatti, che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in ludicium sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). Nel caso in esame il decreto di citazione a giudizio è stato regolarmente notificato al ricorrente, che, dunque, era perfettamente a conoscenza della pendenza del processo. 2. E' infondato anche il secondo motivo ricorso con il quale si deduceva che la procura speciale per chiedere la rescissione del giudicato era stata allegata. Invero nella procura in atti non risulta lo specifico mandato a proporre l'istanza di rescissione del giudicato, conferito ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., sicché, sul punto, le valutazioni della Corte di appello non siprestano ad alcuna censura. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 25 se