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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18907/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteissuatke le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale accoglimento dell'appello ex art.680 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 4 maggio 2023, ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva dichiarato non cessata la pericolosità sociale di Longo e, per l'effetto, aveva disposto nei suoi confronti la predetta misura di sicurezza per la durata di anni uno e mesi sei, come da sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2016, definitiva il 13 marzo 2017, in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. 2.

Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 133 e 203 cod. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe confermato il giudizio di pericolosità offerto dal Magistrato di sorveglianza in forza del fatto che non era stata allegata una stabile attività lavorativa, senza tenere conto che la difesa aveva dimostrato che Longo aveva tenuto una regolare condotta carceraria aveva già reciso i legami con l'ambiente criminale di appartenenza, avendo trasferito la propria residenza fuori dal territorio di operatività della realtà associativa di riferimento.

Così facendo, il giudice di merito non avrebbe correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure di sicurezza e di prevenzione, la pericolosità sociale dell'interessato non può discendere in via automatica dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione di tipo mafioso: il giudicante, quindi, avrebbe dovuto tener conto non solo della gravità dei fatti commessi, ma anche dei successivi fatti e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'appello non poteva trovare accoglimento, non solo in forza delle vicende legate al procedimento 2 (14 pendente per il reato ex art. 416-bis cod. pen., ma anche dell'assenza di una stabile attività lavorativa e di elementi idonei a superare la prognosi di pericolosità sociale derivante dalla misura disposta in sede di cognizione.

I giudici hanno evidenziato in modo ineccepibile la mera regolarità della condotta carceraria, durante la quale non erano stati concessi benefici penitenziari, e l'allontanamento dalla provincia di origine non erano elementi idonei a dimostrare la rescissione dei legami con l'ambiente criminale di appartenenza.

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha correttamente applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, posto che non vi erano agli atti elementi idonei ad escludere in concreto la pericolosità di Longo.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che, nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata solo quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268678).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteissuatke le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale accoglimento dell'appello ex art.680 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 4 maggio 2023, ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva dichiarato non cessata la pericolosità sociale di Longo e, per l'effetto, aveva disposto nei suoi confronti la predetta misura di sicurezza per la durata di anni uno e mesi sei, come da sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2016, definitiva il 13 marzo 2017, in ordine al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 133 e 203 cod. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe confermato il giudizio di pericolosità offerto dal Magistrato di sorveglianza in forza del fatto che non era stata allegata una stabile attività lavorativa, senza tenere conto che la difesa aveva dimostrato che Longo aveva tenuto una regolare condotta carceraria aveva già reciso i legami con l'ambiente criminale di appartenenza, avendo trasferito la propria residenza fuori dal territorio di operatività della realtà associativa di riferimento. Così facendo, il giudice di merito non avrebbe correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure di sicurezza e di prevenzione, la pericolosità sociale dell'interessato non può discendere in via automatica dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione di tipo mafioso: il giudicante, quindi, avrebbe dovuto tener conto non solo della gravità dei fatti commessi, ma anche dei successivi fatti e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'appello non poteva trovare accoglimento, non solo in forza delle vicende legate al procedimento 2 (14 pendente per il reato ex art. 416-bis cod. pen., ma anche dell'assenza di una stabile attività lavorativa e di elementi idonei a superare la prognosi di pericolosità sociale derivante dalla misura disposta in sede di cognizione. I giudici hanno evidenziato in modo ineccepibile la mera regolarità della condotta carceraria, durante la quale non erano stati concessi benefici penitenziari, e l'allontanamento dalla provincia di origine non erano elementi idonei a dimostrare la rescissione dei legami con l'ambiente criminale di appartenenza. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha correttamente applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, posto che non vi erano agli atti elementi idonei ad escludere in concreto la pericolosità di Longo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato che, nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, al riguardo, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata solo quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto tale pericolosità (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268678). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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