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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 05301/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOda~45e-a4e-Pafti-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 14 marzo 2024 la Corte di Appello dì Salerno ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la sentenza emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza, con atto del 24 luglio 2024 è stato proposto ricorso per cassazione.

In data 4 settembre 2024 i difensori del ricorrente - muniti di procura speciale - hanno rinunziato al ricorso.

3. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia.

La rinunzia al ricorso, validamente formulata, è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen. .

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOda~45e-a4e-Pafti-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 14 marzo 2024 la Corte di Appello dì Salerno ha confermato - quanto alla affermazione di responsabilità - la sentenza emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza, con atto del 24 luglio 2024 è stato proposto ricorso per cassazione. In data 4 settembre 2024 i difensori del ricorrente - muniti di procura speciale - hanno rinunziato al ricorso. 3. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia. La rinunzia al ricorso, validamente formulata, è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen. . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05301/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris