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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05007/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via Cola di Rienzo n. 212 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempor e , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1189/14/2018, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Socio ed amministratore occulto - Società di persone - Violazione del litisconsorzio necessario -Conseguenze.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 31.10.2014 (ric., p. 1) a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TF502AD04208/2014, attinente ad Irpef, Iva, Irap ed accessori (sent.

CTR, p.

II), in relazione all’anno di imposta 2007, per l’importo dichiarato di Euro 729.236,00.

Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria attribuiva al contribuente la qualità di socio nonché amministratore occulto della FG [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di cui erano soci di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal registro delle imprese il 10.10.2008.

L’Amministrazione finanziaria, sul fondamento di dati emergenti anche da procedimenti penali, riteneva accertata la partecipazione della società ad operazioni oggettivamente inesistenti per un valore di Euro 2.863.365,00 (sent.

CTR, p.

II).

2. L’avviso di accertamento era impugnato da [OSCURATO:PERSONA], insieme con il consocio [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, mentre non proponeva impugnazione il socio [OSCURATO:PERSONA].

I soci ricorrenti contestavano, tra l’altro, la violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, la violazione dello Statuto del contribuente in materia di garanzie difensive, l’illegittimità dell’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, l’invalidità dell’atto impositivo perché emesso nei confronti di società già estinta, la violazione dell’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, ma censuravano pure il calcolo della ripartizione dei proventi come arbitrariamente operato dall’Amministrazione finanziaria.

La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, non potendo avvalersi del raddoppio dei termini conseguente alla ipotizzata commissione di reati, a causa della mancata produzione della denuncia presentata all’autorità giudiziaria competente.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la pronuncia interamente sfavorevole conseguita, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

Si costituivano per resistere i soci Maiorano e Minerva, che domandavano la conferma della pronuncia di primo grado, e comunque rinnovavano tutte le loro censure.

Il giudice dell’appello riformava la decisione della CTP ritenendo, innanzitutto, che ricorressero i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, la cui operatività doveva però escludersi con riferimento al tributo dell’Irap.

Reputava peraltro corretta la ripartizione del provento dell’attività illecita così come operato dall’Ente impositore.

La CTR accoglieva pertanto, parzialmente, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, riaffermando la piena legittimità ed efficacia dell’accertamento tributario, ad eccezione di quanto preteso a titolo di Irap.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR, per non aver pronunciato sulla specifica domanda relativa alla nullità dell’accertamento tributario, perché emesso nei confronti di una società già estinta, in violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza emessa dal giudice dell’appello, per non essersi pronunciato su specifica domanda, relativa alla nullità dell’intero procedimento in conseguenza della violazione del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 cod. proc. civ.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica sempre la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, per non aver pronunciato sulla domanda di voler dichiarare l’invalidità dell’accertamento tributario a causa della violazione del disposto di cui all’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, perché alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ed associazioni occorre procedere con un unico atto, nei confronti dell’ente collettivo e dei partecipi.

4. Mediante il suo quarto strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR per non aver pronunciato sulla specifica domanda relativa alla violazione del contraddittorio preventivo nei suoi confronti.

5. Con il suo primo strumento d’impugnazione il contribuente censura la nullità della sentenza emessa dal giudice dell’appello per non essersi pronunciato sulla specifica domanda relativa alla nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società quando la stessa era già estinta, ed era stata cancellata dal registro delle imprese, dato incontestato nel presente giudizio.

Mediante il secondo motivo di ricorso la società lamenta ancora l’omessa pronuncia della CTR su una domanda, in particolare quella relativa alla violazione del litisconsorzio necessario nel giudizio sull’accertamento tributario del maggior reddito societario, tra la società di persone e tutti i soci.

Con il terzo strumento d’impugnazione il contribuente lamenta la violazione della regola che ritiene applicabile, secondo cui alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ed associazioni deve procedersi con un unico atto, nei confronti dell’ente collettivo e dei partecipi.

Mediante il quarto motivo di ricorso contesta ancora la nullità della decisione adottata dalla CTR, per non aver pronunciato in materia di ritenuta violazione del contraddittorio pre-dibattimentale nei suoi confronti.

6. Tutti gli strumenti di impugnazione presentano motivi di connessione e pure omogeneità della contestazione proposta, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.

Occorre quindi osservare come appaia indubbio che le contestazioni relative alla ritenuta invalidità di un avviso di accertamento emesso nei confronti di società estinta, alla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i suoi soci, alla violazione dell’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, ed alla violazione dei diritti così come disciplinati dallo Statuto del contribuente, siano state proposte dai ricorrenti in grado di appello, tra cui l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel corso del primo grado del giudizio, le riporta anche la CTR nel suo riassunto dello svolgimento del processo (sent.

CTR, p.

II).

6.1. Deve anche prendersi atto che i contribuenti hanno riproposto in sede di appello tutte le contestazioni introdotte nel primo grado del giudizio.

Scrive infatti la CTR che i contribuenti, nel loro atto di impugnazione hanno richiesto, “ritenendo attuali e pertinenti gli altri motivi di ricorso, in subordine, invitano la CTR a tenerne conto, rinviando a quanto interamente rappresentato e contestato nell’atto introduttivo” (sent.

CTR, p.

V).

Nella decisione della CTR non vi è però traccia di pronuncia sulle domande, neppure implicita, come ipotizzato dalla difesa dell’Ente impositore.

In conseguenza le contestazioni di omessa pronuncia proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono fondate e devono essere accolte.

7. Tanto premesso, nel presente giudizio l’intervenuta celebrazione dei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso di accertamento attinente al reddito percepito da una società di persone, esclusivamente nei confronti di alcuni soci, ma non di tutti, risulta pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

La censura relativa alla violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci, peraltro, individua una questione di puro diritto, rilevabile anche d’ufficio, che è stata decisa in questo giudizio solo dalla CTP la quale, seguendo il riassunto della decisione proposto dalla CTR, ha sostenuto che la violazione del litisconsorzio necessario non si sarebbe verificata, nel caso di specie, “non avendo prodotto alcuna autonoma impugnativa né il sig. [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:SOCIETA]” (sent, CTR, p.

III).

Questa decisione non risulta conforme alla condivisibile valutazione ripetutamente espressa da questa Corte regolatrice, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l'una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell'unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari”, Cass. sez.

V, 27.7.2016, n. 15566; e non si è mancato, più di recente, di ribadire che “il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti”, Cass. sez.

V, 3.10.2018, n. 24025.

Da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado.

8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto accolto, annullandosi l’intero processo, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che procederà a nuovogiudizio.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli perché, in diversa composizione, proceda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via Cola di Rienzo n. 212 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempor e , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1189/14/2018, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Socio ed amministratore occulto - Società di persone - Violazione del litisconsorzio necessario -Conseguenze. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 31.10.2014 (ric., p. 1) a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF502AD04208/2014, attinente ad Irpef, Iva, Irap ed accessori (sent. CTR, p. II), in relazione all’anno di imposta 2007, per l’importo dichiarato di Euro 729.236,00. Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria attribuiva al contribuente la qualità di socio nonché amministratore occulto della FG [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di cui erano soci di diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal registro delle imprese il 10.10.2008. L’Amministrazione finanziaria, sul fondamento di dati emergenti anche da procedimenti penali, riteneva accertata la partecipazione della società ad operazioni oggettivamente inesistenti per un valore di Euro 2.863.365,00 (sent. CTR, p. II). 2. L’avviso di accertamento era impugnato da [OSCURATO:PERSONA], insieme con il consocio [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, mentre non proponeva impugnazione il socio [OSCURATO:PERSONA]. I soci ricorrenti contestavano, tra l’altro, la violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, la violazione dello Statuto del contribuente in materia di garanzie difensive, l’illegittimità dell’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, l’invalidità dell’atto impositivo perché emesso nei confronti di società già estinta, la violazione dell’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, ma censuravano pure il calcolo della ripartizione dei proventi come arbitrariamente operato dall’Amministrazione finanziaria. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, non potendo avvalersi del raddoppio dei termini conseguente alla ipotizzata commissione di reati, a causa della mancata produzione della denuncia presentata all’autorità giudiziaria competente. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la pronuncia interamente sfavorevole conseguita, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. Si costituivano per resistere i soci Maiorano e Minerva, che domandavano la conferma della pronuncia di primo grado, e comunque rinnovavano tutte le loro censure. Il giudice dell’appello riformava la decisione della CTP ritenendo, innanzitutto, che ricorressero i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, la cui operatività doveva però escludersi con riferimento al tributo dell’Irap. Reputava peraltro corretta la ripartizione del provento dell’attività illecita così come operato dall’Ente impositore. La CTR accoglieva pertanto, parzialmente, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, riaffermando la piena legittimità ed efficacia dell’accertamento tributario, ad eccezione di quanto preteso a titolo di Irap. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il solo [OSCURATO:PERSONA], che si affida a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR, per non aver pronunciato sulla specifica domanda relativa alla nullità dell’accertamento tributario, perché emesso nei confronti di una società già estinta, in violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della sentenza emessa dal giudice dell’appello, per non essersi pronunciato su specifica domanda, relativa alla nullità dell’intero procedimento in conseguenza della violazione del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 cod. proc. civ. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica sempre la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello, per non aver pronunciato sulla domanda di voler dichiarare l’invalidità dell’accertamento tributario a causa della violazione del disposto di cui all’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, perché alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ed associazioni occorre procedere con un unico atto, nei confronti dell’ente collettivo e dei partecipi. 4. Mediante il suo quarto strumento di impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR per non aver pronunciato sulla specifica domanda relativa alla violazione del contraddittorio preventivo nei suoi confronti. 5. Con il suo primo strumento d’impugnazione il contribuente censura la nullità della sentenza emessa dal giudice dell’appello per non essersi pronunciato sulla specifica domanda relativa alla nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società quando la stessa era già estinta, ed era stata cancellata dal registro delle imprese, dato incontestato nel presente giudizio. Mediante il secondo motivo di ricorso la società lamenta ancora l’omessa pronuncia della CTR su una domanda, in particolare quella relativa alla violazione del litisconsorzio necessario nel giudizio sull’accertamento tributario del maggior reddito societario, tra la società di persone e tutti i soci. Con il terzo strumento d’impugnazione il contribuente lamenta la violazione della regola che ritiene applicabile, secondo cui alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ed associazioni deve procedersi con un unico atto, nei confronti dell’ente collettivo e dei partecipi. Mediante il quarto motivo di ricorso contesta ancora la nullità della decisione adottata dalla CTR, per non aver pronunciato in materia di ritenuta violazione del contraddittorio pre-dibattimentale nei suoi confronti. 6. Tutti gli strumenti di impugnazione presentano motivi di connessione e pure omogeneità della contestazione proposta, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva. Occorre quindi osservare come appaia indubbio che le contestazioni relative alla ritenuta invalidità di un avviso di accertamento emesso nei confronti di società estinta, alla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i suoi soci, alla violazione dell’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, ed alla violazione dei diritti così come disciplinati dallo Statuto del contribuente, siano state proposte dai ricorrenti in grado di appello, tra cui l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel corso del primo grado del giudizio, le riporta anche la CTR nel suo riassunto dello svolgimento del processo (sent. CTR, p. II). 6.1. Deve anche prendersi atto che i contribuenti hanno riproposto in sede di appello tutte le contestazioni introdotte nel primo grado del giudizio. Scrive infatti la CTR che i contribuenti, nel loro atto di impugnazione hanno richiesto, “ritenendo attuali e pertinenti gli altri motivi di ricorso, in subordine, invitano la CTR a tenerne conto, rinviando a quanto interamente rappresentato e contestato nell’atto introduttivo” (sent. CTR, p. V). Nella decisione della CTR non vi è però traccia di pronuncia sulle domande, neppure implicita, come ipotizzato dalla difesa dell’Ente impositore. In conseguenza le contestazioni di omessa pronuncia proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono fondate e devono essere accolte. 7. Tanto premesso, nel presente giudizio l’intervenuta celebrazione dei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso di accertamento attinente al reddito percepito da una società di persone, esclusivamente nei confronti di alcuni soci, ma non di tutti, risulta pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto. La censura relativa alla violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci, peraltro, individua una questione di puro diritto, rilevabile anche d’ufficio, che è stata decisa in questo giudizio solo dalla CTP la quale, seguendo il riassunto della decisione proposto dalla CTR, ha sostenuto che la violazione del litisconsorzio necessario non si sarebbe verificata, nel caso di specie, “non avendo prodotto alcuna autonoma impugnativa né il sig. [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:SOCIETA]” (sent, CTR, p. III). Questa decisione non risulta conforme alla condivisibile valutazione ripetutamente espressa da questa Corte regolatrice, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l'una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell'unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari”, Cass. sez. V, 27.7.2016, n. 15566; e non si è mancato, più di recente, di ribadire che “il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti”, Cass. sez. V, 3.10.2018, n. 24025. Da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado. 8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto accolto, annullandosi l’intero processo, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che procederà a nuovogiudizio. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli perché, in diversa composizione, proceda