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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20395/2026

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pello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata il 12settembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente lasentenza emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],assolvendolo per non aver commesso il fatto da altri addebiti e confermando lacondanna solo per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso qualeamministratore della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita dal Tribunale diLa distrazione era consistita in un’operazione realizzata il 2 maggio 2007,ossia la concessione di un finanziamento ad un’altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]− la [OSCURATO:SOCIETA]. – per 4.800.000 euro, la cui provvista era stata ricavata daun finanziamento bancario, benché l’operazione non fosse stata previstacontrattualmente, fosse priva di garanzie e la società ricevente fosse priva dicapacità restitutiva perché versava in una condizione di dissesto.Per questa condotta, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto lacircostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. e la sentenzadi appello, pur non facendone espressa menzione, non l’ha esclusa.2.

L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva dell’operazione.Il ricorrente esordisce puntualizzando che, contrariamente a quantosostenuto nella sentenza impugnata, nel primo motivo di appello si era affrontatol’addebito sub 5).

In particolare, si era contestata la conclusione del Tribunalesecondo cui la MEM casa sarebbe stata in una condizione di dissesto al momentodella ricezione del finanziamento, giacché il patrimonio netto era positivo,l’esercizio 2007 si era concluso con un utile di 1.500.000 euro e la società avevaun patrimonio immobiliare di 14 milioni di euro.Di fronte a questi dati, la decisione avversata si presenta illogica nelritenere la natura distrattiva dell’operazione anche perché, trattandosi dioperazione infragruppo, sarebbe stato necessario dimostrare che l’operazione nonfosse accompagnata da un risultato economico positivo, documentato e concreto,in grado di neutralizzare il danno arrecato alla massa dei creditori.2.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazionedi legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto, che aveva assunto la caricadi amministratore della fallita solo quattordici giorni prima del finanziamento, acausa dell’arresto del padre (per un’accusa per cui quest'ultimo era stato poiprosciolto in udienza preliminare) e che era stato rassicurato circa la bontàdell’operazione dai consulenti societari Giliberti e Pezzati.

Da questo punto di vista,la decisione avversata sarebbe contraddittoria laddove ha prestato fede allasmentita dell’avvenuta rassicurazione da parte dei due consulenti predetti,mentre, pochi passaggi prima, li aveva ritenuti inattendibili in quanto interessati asottrarsi ad eventuali responsabilità penali e professionali.Data l’estrema vicinanza temporale tra avvicendamento dell’imputato alpadre nell’amministrazione e sottoscrizione del bonifico, la Corte distrettualeavrebbe dovuto vagliare con maggiore attenzione la sentenza di primo gradoquanto alla costruzione del coefficiente soggettivo, anche in punto di conoscenzadella condizione di dissesto della società.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

É inammissibile innanzitutto il primo motivo di ricorso per dueconcorrenti ragioni.2.1.

La prima è che, come sostenuto dalla Corte di appello, non vi eraspecifico motivo di appello quanto alla sussistenza oggettiva o soggettiva del reatodi cui al capo 5).L’atto di appello, infatti, pur a fronte di una puntuale motivazione dellasentenza di primo grado (pagg. 66-71), riguardava altri aspetti e altri addebiti,registrandosi solo un fugace accenno alla MEM casa s.r.l. e solo nell’ambito dellacensura generale riguardante l’epoca di insorgenza delle difficoltà economichedelle società del gruppo.

Ne consegue che l’appello era, in parte qua, inammissibileperché privo dei requisiti di puntualità critica richiesti all’epoca dalla giurisprudenzadi questa Corte a Sezioni Unite e oggi dall’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.Va infatti ricordato, a questo proposito, che, secondo Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, l'appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragionidi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restandoche tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato.Il deficit di specificità dell’appello ha un diretto riverbero sull’odierno giudiziodi legittimità, dal momento che l’inammissibilità dell’impugnazione di merito puòessere rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo,in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell'impugnazione nonrilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, qualiche siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedentefase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette asanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado delprocedimento, come sancito dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.

U,[OSCURATO:PERSONA] cit., in motivazione, § 1.2; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021,Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694– 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo,Rv. 176912).2.2.

La seconda ragione che oggi conduce ad un giudizio di inammissibilità delricorso è legata ai suoi contenuti, giacché esso appare apodittico, in quantoportatore di una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata, sorda agliinsegnamenti di questa Corte secondo cui, per escludere la natura distrattiva diun'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegaretale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulterioredimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce ildepauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cuiessa appartiene.

In altri termini, l’imputato, a fronte della natura oggettivamentedistrattiva dell'operazione, avrebbe dovuto documentare ─ e non lo ha fatto ─l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizionepatrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per lafallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si fossero rivelati concretamente idoneia compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazionestessa in danno della “[OSCURATO:SOCIETA].” (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni,Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del30/06/2016, P.G. e altro in proc.

Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, CecchiGori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536).3.

Il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione eviolazione di legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto – è del pariinammissibile in quanto, anche in relazione alla partecipazione consapevoledell’imputato, quale neoamministratore, all’operazione specifica oggettodell’addebito, non si registrano specifiche censure che vadano oltre l’esaltazionein bonam partem dell’atteggiamento dirigistico del padre per tutte le società delgruppo.

É già tanto basterebbe a escludere l’ammissibilità di questa doglianza.Ad ogni buon conto, si osserva che l’imputato era amministratore dellaHappyland s.r.l. quando aveva autorizzato il bonifico verso la MEM e gli estremidell’operazione e le sue caratteristiche anomale erano chiare, donde, quand’anchei due consulenti della società lo avessero rassicurato, ciò non gioverebbe alla suaposizione perché non lo esonererebbe dalla responsabilità che egli aveva assuntoquando aveva dato corso ad finanziamento senza un contratto e senza garanzie,a fronte di un massiccio onere economico che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto peracquisire la provvista da trasferire alla MEM.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma diEuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamentedeterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000n.186).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata il 12settembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente lasentenza emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],assolvendolo per non aver commesso il fatto da altri addebiti e confermando lacondanna solo per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso qualeamministratore della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita dal Tribunale diLa distrazione era consistita in un’operazione realizzata il 2 maggio 2007,ossia la concessione di un finanziamento ad un’altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]− la [OSCURATO:SOCIETA]. – per 4.800.000 euro, la cui provvista era stata ricavata daun finanziamento bancario, benché l’operazione non fosse stata previstacontrattualmente, fosse priva di garanzie e la società ricevente fosse priva dicapacità restitutiva perché versava in una condizione di dissesto.Per questa condotta, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto lacircostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. e la sentenzadi appello, pur non facendone espressa menzione, non l’ha esclusa.2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla ritenuta natura distrattiva dell’operazione.Il ricorrente esordisce puntualizzando che, contrariamente a quantosostenuto nella sentenza impugnata, nel primo motivo di appello si era affrontatol’addebito sub 5). In particolare, si era contestata la conclusione del Tribunalesecondo cui la MEM casa sarebbe stata in una condizione di dissesto al momentodella ricezione del finanziamento, giacché il patrimonio netto era positivo,l’esercizio 2007 si era concluso con un utile di 1.500.000 euro e la società avevaun patrimonio immobiliare di 14 milioni di euro.Di fronte a questi dati, la decisione avversata si presenta illogica nelritenere la natura distrattiva dell’operazione anche perché, trattandosi dioperazione infragruppo, sarebbe stato necessario dimostrare che l’operazione nonfosse accompagnata da un risultato economico positivo, documentato e concreto,in grado di neutralizzare il danno arrecato alla massa dei creditori.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazionedi legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto, che aveva assunto la caricadi amministratore della fallita solo quattordici giorni prima del finanziamento, acausa dell’arresto del padre (per un’accusa per cui quest'ultimo era stato poiprosciolto in udienza preliminare) e che era stato rassicurato circa la bontàdell’operazione dai consulenti societari Giliberti e Pezzati. Da questo punto di vista,la decisione avversata sarebbe contraddittoria laddove ha prestato fede allasmentita dell’avvenuta rassicurazione da parte dei due consulenti predetti,mentre, pochi passaggi prima, li aveva ritenuti inattendibili in quanto interessati asottrarsi ad eventuali responsabilità penali e professionali.Data l’estrema vicinanza temporale tra avvicendamento dell’imputato alpadre nell’amministrazione e sottoscrizione del bonifico, la Corte distrettualeavrebbe dovuto vagliare con maggiore attenzione la sentenza di primo gradoquanto alla costruzione del coefficiente soggettivo, anche in punto di conoscenzadella condizione di dissesto della società.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. É inammissibile innanzitutto il primo motivo di ricorso per dueconcorrenti ragioni.2.1. La prima è che, come sostenuto dalla Corte di appello, non vi eraspecifico motivo di appello quanto alla sussistenza oggettiva o soggettiva del reatodi cui al capo 5).L’atto di appello, infatti, pur a fronte di una puntuale motivazione dellasentenza di primo grado (pagg. 66-71), riguardava altri aspetti e altri addebiti,registrandosi solo un fugace accenno alla MEM casa s.r.l. e solo nell’ambito dellacensura generale riguardante l’epoca di insorgenza delle difficoltà economichedelle società del gruppo. Ne consegue che l’appello era, in parte qua, inammissibileperché privo dei requisiti di puntualità critica richiesti all’epoca dalla giurisprudenzadi questa Corte a Sezioni Unite e oggi dall’art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.Va infatti ricordato, a questo proposito, che, secondo Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, l'appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragionidi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restandoche tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato.Il deficit di specificità dell’appello ha un diretto riverbero sull’odierno giudiziodi legittimità, dal momento che l’inammissibilità dell’impugnazione di merito puòessere rilevata ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo,in virtù del principio generale secondo cui l’inammissibilità dell'impugnazione nonrilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, qualiche siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedentefase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette asanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado delprocedimento, come sancito dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U,[OSCURATO:PERSONA] cit., in motivazione, § 1.2; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021,Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694– 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo,Rv. 176912).2.2. La seconda ragione che oggi conduce ad un giudizio di inammissibilità delricorso è legata ai suoi contenuti, giacché esso appare apodittico, in quantoportatore di una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata, sorda agliinsegnamenti di questa Corte secondo cui, per escludere la natura distrattiva diun'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegaretale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulterioredimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce ildepauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cuiessa appartiene. In altri termini, l’imputato, a fronte della natura oggettivamentedistrattiva dell'operazione, avrebbe dovuto documentare ─ e non lo ha fatto ─l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizionepatrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per lafallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si fossero rivelati concretamente idoneia compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazionestessa in danno della “[OSCURATO:SOCIETA].” (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni,Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, CecchiGori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536).3. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione eviolazione di legge quanto all’apporto concorsuale del prevenuto – è del pariinammissibile in quanto, anche in relazione alla partecipazione consapevoledell’imputato, quale neoamministratore, all’operazione specifica oggettodell’addebito, non si registrano specifiche censure che vadano oltre l’esaltazionein bonam partem dell’atteggiamento dirigistico del padre per tutte le società delgruppo. É già tanto basterebbe a escludere l’ammissibilità di questa doglianza.Ad ogni buon conto, si osserva che l’imputato era amministratore dellaHappyland s.r.l. quando aveva autorizzato il bonifico verso la MEM e gli estremidell’operazione e le sue caratteristiche anomale erano chiare, donde, quand’anchei due consulenti della società lo avessero rassicurato, ciò non gioverebbe alla suaposizione perché non lo esonererebbe dalla responsabilità che egli aveva assuntoquando aveva dato corso ad finanziamento senza un contratto e senza garanzie,a fronte di un massiccio onere economico che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto peracquisire la provvista da trasferire alla MEM.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma diEuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamentedeterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000n.186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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