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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46674/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23781/24 Briki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23781/24 Briki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 46674/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris