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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1985

Cassazione n. 24213/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1985 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2022 dalla Corte d'appello di Firenze che l' ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.

Con unico motivo deduce che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1985 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa il 3 giugno 2022 dalla Corte d'appello di Firenze che l' ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. Con unico motivo deduce che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela. Il ricorrente ha depositato memoria. La prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 24213/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris