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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20929/2026

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–controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], n. 2409/2020, depositata il 4 agosto 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Latinal’intimazione, n. 057 2016 90 040658050 000, notificata in data 8Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026aprile 2017, con la quale le si chiedeva il pagamento delle sommedovute in ragione di cinque cartelle (057 2001 00865160444 000, 0572002 0037188503 000, 057 2002 0037257765 001, 057 20030038652344 000, 057 2004 0006075639 001) relative a tributi di varianatura e per diverse annualità.

La contribuente deduceva, tra l’altro, lanullità della notifica di queste ultime e la prescrizione del creditoerariale.La C.t.p. accoglieva il ricorso, rilevando che le cartelle dipagamento non erano mai state notificate e che l’intimazione era daritenersi nulla in quanto emessa su atti inesistenti.

Aggiungeva che ilcredito era comunque prescritto in quanto non vi era stata la validanotifica di un avviso di accertamento idoneo ad interrompere i termini.Infine, precisava che il credito era prescritto anche per decorso deltermine tra la data di notifica delle cartelle e la data di notificadell’intimazione di pagamento.

Rilevava, sul punto, che il termine diprescrizione– salva l’ipotesi di cartelle emesse a seguito di sentenza dicondanna passata in giudicato – era quinquennale.2.

Spiegavano appello entrambe le parti.L’Ente di riscossione censurava la sentenza per aver erroneamenteritenuto che le cartelle non fossero state notificate e che il termine diprescrizione fosse quinquennale, anziché decennale, e per non averrilevato che il decorso della prescrizione era stato interrotto dallanotificazione di successivi atti esattoriali.La contribuente, invece, ribadite nel merito le proprie ragioni,spiegava appello incidentale dolendosi della liquidazione delle spese.La C.t.r., dopo aver dichiarato la propria «incompetenzagiurisdizionale per le cartelle di pagamento non afferenti a tributi»,accoglieva l’appello principale dell’Ente di riscossione mentre rigettavaquello incidentale della contribuente.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026Per quanto ancora di rilievo, in merito all’accoglimento dell’appelloprincipale, rilevava che la notifica delle cartelle era avvenutaregolarmente, tant’è che le stesse risultavano «notificate e ritirate dallacontribuente» e che non era maturata «alcuna prescrizione dellesomme pretese sussistendo il termine prescrizionale decennale».3.

Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso percassazione, illustrato da successiva memoria, nei confronti dell’Agenziadelle entrate-Riscossione che si difende a mezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia (punto 1.) inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., error inprocedendo per omesso esame dell’eccezione di inutile decorso deitermini di prescrizione e, ancora, (punto 1.1.) violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in ragione dell’omesso e/o carente esameafferente al decorso del termine di prescrizione decennale tra la datadi notifica delle cartelle e quella dell’intimazione di pagamentoimpugnata.Censura la sentenza per non aver esaminato l’eccezione diprescrizione del credito, per decorso del termine decennale tra la datadi notifica (presunta) delle cartelle di pagamento impugnate – cheassume avvenuta, al più tardi, nel mese di aprile 2004 – e la data dinotifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta nel mese di aprile2017.

In particolare, osserva che la cartella 057 2002 0037257765 001era stata notificata il 19 settembre 2002; la cartella 057 20030038652344 000, il 19 giugno 2003; la cartella 057 2004 0006075639001, il 3 aprile 2004, con inutile decorso del decennio.

Rileva, inparticolare, che la C.t.r. avrebbe dovuto vagliare per intero la propriadomanda atteso che «alla data di notifica dell’avviso di intimazione dipagamento impugnato risultava essere inutilmente decorso il decennioex art. 2946 c.c.»Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026Chiede, pertanto, a questa Corte di chiarire «se l’impugnatasentenza è affetta da nullità […] allorquando il giudice del gravameomette completamente di vagliare parte della domanda delcontribuente avente ad oggetto la maturata decorrenza dei termini diprescrizione della pretesa fiscale portata nelle cartelle di pagamentoimpugnate».2.

Il motivo è fondato.2.1.

La ricorrente, con riferimento a tre delle cartelle sotteseall’intimazione di pagamento (n. 057 2002 0037257765 001, n. 0572003 0038652344 000, n. 057 2004 0006075639 001), fa valere unvizio di omesso o carente esame dell’eccezione di prescrizionematurata tra la notifica delle stesse – di cui l’ultima, in ordinetemporale, risalente all’aprile 2004 – e la notifica dell’intimazione dipagamento, avvenuta, invece, nell’aprile 2017.Detta specifica questione non è stata affrontata dal giudice delsecondo grado, il quale si è limitato ad affermare che le cartelle eranostate regolarmente notificate e che non era decorso il termine diprescrizione decennale.

La C.t.r., infatti, nulla ha statuito su quantospecificamente allegato dalla parte in odine alla prescrizione maturata,per decorso del termine decennale, successivamente alla notifica dellecartelle – anche a ritenerne la validità – e prima della notificadell’intimazione di pagamento.La motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione.Una volta affermato che le cartelle erano state regolarmente notificatee che il termine di prescrizione era decennale, la C.t.r. non ha chiaritoperché abbia escluso che il medesimo fosse decorso, nonostante laspecifica eccezione di parte.

In particolare, a fronte della incontroversanotificazione dell’intimazione in data 8 aprile 2017, non vi è cennoalcuno alle date in cui si era perfezionata la notifica delle cartelle e/oall’eventuale esistenza di atti interruttivi – che, invece, erano statiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026allegati dalla difesa dell’Ente di riscossione – idonei ad interrompere ilcorso della prescrizione, se del caso valutando pure il minore terminedi prescrizione previsto per sanzioni ed interessi.3.

Con il secondo motivo la ricorrente, dopo una generica censura(par. 2), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c. diviolazione e falsa applicazione delle norme di diritto, denuncia, nellospecifico (punto 2.1.), la violazione e falsa applicazione dell’art. 26d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.«in ordine alla omessa e/o carente prova della notifica delle cartelle dipagamento impugnate, finanche di altri atti interruttivi dei termini».Assume, con riferimento alle medesime cartelle di cui al motivoprecedente, che il concessionario non aveva offerto alcuna prova dellaregolare e tempestiva notifica, non avendo prodotto i «referti dinotifica»; che, invece, aveva ritenuto di provarne la ritualità in ragionedi quanto emergeva dall’estratto di ruolo.

Aggiunge che erainsufficiente la produzione in giudizio di «”altri” referti di notificaafferenti ad avvisi di intimazione di pagamento aventi ad oggetto quellestesse cartelle di pagamento».Chiede, pertanto, a questa Corte di chiarire «se l’impugnatasentenza è affetta da nullità […] allorquando il giudice del gravamedichiara la ritualità e tempestività della notifica delle cartelle dipagamento impugnate dal Contribuente (per mezzo di un avviso diintimazione di pagamento) in difetto di qualsivoglia prova attestantel’attività compiuta dall’Ufficiale postale (referto di notifica)».4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

In primo luogo, la censura è confusamente prospettata siacome violazione di legge sia come omesso esame di fatti decisivi; vi è,infatti, il promiscuo riferimento ai numm. 3 e 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.c.

Non è chiaro, tuttavia, se parte ricorrente – a frontedella sentenza che ha attestato la regolare notifica delle cartelle inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026quanto «ritirate» – abbia inteso censurare quest’ultima per averritenuto regolare la notifica in ragione di un errore in fatto o perl’erronea applicazione delle regole che presiedono la notifica.L’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita overimetta al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo devepermettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicchéqueste devono essere prospettate in maniera tale da consentirnel'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. n.26790/2018).Nel caso in esame, la ricorrente ha mosso censure nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (Cass. n. 16488/2024).4.2.

A ciò deve aggiungersi che la censura non si rapporta allasentenza impugnata, la quale ha riferito che le cartelle risultavanoregolarmente «notificate e ritirate» ed ha ribadito che il concessionarioaveva dimostrato la circostanza.

Dalla sentenza, diversamente daquanto sostenuto in ricorso, non si evince affatto che la ritualità dellanotifica sia stata valutata solo in ragione di quanto riportato negliestratti di ruolo.I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni cheabbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondogrado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: inparticolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se essepostulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice delmerito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualorauna determinata questione giuridica - che implichi un accertamento diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qualecontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarenel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019 Cass. n.24821/2025).Nel caso di specie, il motivo non risponde a questi requisiti.In particolare, la ricorrente non indica in quale parte degli atti dimerito avesse mosso questa specifica contestazione, ovvero che nonvi erano agli atti le relate di notifica e che la prova si fondava sul meroriferimento contenuto nell’estratto di ruolo.Deve evidenziarsi, infine, che, sebbene la ricorrente insistasull’omessa notifica delle cartelle, dalla stessa esposizione relativa allosvolgimento del processo contenuta in ricorso emerge che, in primogrado, aveva fatto riferimento alla nullità della notifica (che nepresuppone l’esistenza); in appello, invece, aveva insistito sul difettodi notifica, evidenziando, però, che l’Ente di riscossione non avevaprovveduto a versare in atti la documentazione in originale e/o in copiaconforme.

Non è chiaro, pertanto, quale fosse la specifica censuramossa e quale sia, di conseguenza, l’errore (in fatto o in diritto)asseritamente commesso dal giudice dell’appello nel ritenere provatala notifica stessa.4.3.

In conclusione, poiché la cartella di pagamento è attosostanziale, il motivo si risolve nella richiesta di un nuovo ed integraleesame del merito, precluso in sede di legittimità, volto a verificare idocumenti prodotti dall’Amministrazione, in originale o in copia, e avalutare la regolarità dell’intero procedimento di notifica.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/20265.

In ragione di quanto esposto, va accolto il primo motivo diricorso, inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondogrado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione,che procederà a nuovo esame e si pronuncerà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, indiversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale delloStato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, [OSCURATO:PERSONA], n. 2409/2020, depositata il 4 agosto 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Latinal’intimazione, n. 057 2016 90 040658050 000, notificata in data 8Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026aprile 2017, con la quale le si chiedeva il pagamento delle sommedovute in ragione di cinque cartelle (057 2001 00865160444 000, 0572002 0037188503 000, 057 2002 0037257765 001, 057 20030038652344 000, 057 2004 0006075639 001) relative a tributi di varianatura e per diverse annualità. La contribuente deduceva, tra l’altro, lanullità della notifica di queste ultime e la prescrizione del creditoerariale.La C.t.p. accoglieva il ricorso, rilevando che le cartelle dipagamento non erano mai state notificate e che l’intimazione era daritenersi nulla in quanto emessa su atti inesistenti. Aggiungeva che ilcredito era comunque prescritto in quanto non vi era stata la validanotifica di un avviso di accertamento idoneo ad interrompere i termini.Infine, precisava che il credito era prescritto anche per decorso deltermine tra la data di notifica delle cartelle e la data di notificadell’intimazione di pagamento. Rilevava, sul punto, che il termine diprescrizione– salva l’ipotesi di cartelle emesse a seguito di sentenza dicondanna passata in giudicato – era quinquennale.2. Spiegavano appello entrambe le parti.L’Ente di riscossione censurava la sentenza per aver erroneamenteritenuto che le cartelle non fossero state notificate e che il termine diprescrizione fosse quinquennale, anziché decennale, e per non averrilevato che il decorso della prescrizione era stato interrotto dallanotificazione di successivi atti esattoriali.La contribuente, invece, ribadite nel merito le proprie ragioni,spiegava appello incidentale dolendosi della liquidazione delle spese.La C.t.r., dopo aver dichiarato la propria «incompetenzagiurisdizionale per le cartelle di pagamento non afferenti a tributi»,accoglieva l’appello principale dell’Ente di riscossione mentre rigettavaquello incidentale della contribuente.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026Per quanto ancora di rilievo, in merito all’accoglimento dell’appelloprincipale, rilevava che la notifica delle cartelle era avvenutaregolarmente, tant’è che le stesse risultavano «notificate e ritirate dallacontribuente» e che non era maturata «alcuna prescrizione dellesomme pretese sussistendo il termine prescrizionale decennale».3. Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso percassazione, illustrato da successiva memoria, nei confronti dell’Agenziadelle entrate-Riscossione che si difende a mezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia (punto 1.) inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., error inprocedendo per omesso esame dell’eccezione di inutile decorso deitermini di prescrizione e, ancora, (punto 1.1.) violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in ragione dell’omesso e/o carente esameafferente al decorso del termine di prescrizione decennale tra la datadi notifica delle cartelle e quella dell’intimazione di pagamentoimpugnata.Censura la sentenza per non aver esaminato l’eccezione diprescrizione del credito, per decorso del termine decennale tra la datadi notifica (presunta) delle cartelle di pagamento impugnate – cheassume avvenuta, al più tardi, nel mese di aprile 2004 – e la data dinotifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta nel mese di aprile2017. In particolare, osserva che la cartella 057 2002 0037257765 001era stata notificata il 19 settembre 2002; la cartella 057 20030038652344 000, il 19 giugno 2003; la cartella 057 2004 0006075639001, il 3 aprile 2004, con inutile decorso del decennio. Rileva, inparticolare, che la C.t.r. avrebbe dovuto vagliare per intero la propriadomanda atteso che «alla data di notifica dell’avviso di intimazione dipagamento impugnato risultava essere inutilmente decorso il decennioex art. 2946 c.c.»Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026Chiede, pertanto, a questa Corte di chiarire «se l’impugnatasentenza è affetta da nullità […] allorquando il giudice del gravameomette completamente di vagliare parte della domanda delcontribuente avente ad oggetto la maturata decorrenza dei termini diprescrizione della pretesa fiscale portata nelle cartelle di pagamentoimpugnate».2. Il motivo è fondato.2.1. La ricorrente, con riferimento a tre delle cartelle sotteseall’intimazione di pagamento (n. 057 2002 0037257765 001, n. 0572003 0038652344 000, n. 057 2004 0006075639 001), fa valere unvizio di omesso o carente esame dell’eccezione di prescrizionematurata tra la notifica delle stesse – di cui l’ultima, in ordinetemporale, risalente all’aprile 2004 – e la notifica dell’intimazione dipagamento, avvenuta, invece, nell’aprile 2017.Detta specifica questione non è stata affrontata dal giudice delsecondo grado, il quale si è limitato ad affermare che le cartelle eranostate regolarmente notificate e che non era decorso il termine diprescrizione decennale. La C.t.r., infatti, nulla ha statuito su quantospecificamente allegato dalla parte in odine alla prescrizione maturata,per decorso del termine decennale, successivamente alla notifica dellecartelle – anche a ritenerne la validità – e prima della notificadell’intimazione di pagamento.La motivazione non rende percepibile il fondamento della decisione.Una volta affermato che le cartelle erano state regolarmente notificatee che il termine di prescrizione era decennale, la C.t.r. non ha chiaritoperché abbia escluso che il medesimo fosse decorso, nonostante laspecifica eccezione di parte. In particolare, a fronte della incontroversanotificazione dell’intimazione in data 8 aprile 2017, non vi è cennoalcuno alle date in cui si era perfezionata la notifica delle cartelle e/oall’eventuale esistenza di atti interruttivi – che, invece, erano statiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026allegati dalla difesa dell’Ente di riscossione – idonei ad interrompere ilcorso della prescrizione, se del caso valutando pure il minore terminedi prescrizione previsto per sanzioni ed interessi.3. Con il secondo motivo la ricorrente, dopo una generica censura(par. 2), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c. diviolazione e falsa applicazione delle norme di diritto, denuncia, nellospecifico (punto 2.1.), la violazione e falsa applicazione dell’art. 26d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.«in ordine alla omessa e/o carente prova della notifica delle cartelle dipagamento impugnate, finanche di altri atti interruttivi dei termini».Assume, con riferimento alle medesime cartelle di cui al motivoprecedente, che il concessionario non aveva offerto alcuna prova dellaregolare e tempestiva notifica, non avendo prodotto i «referti dinotifica»; che, invece, aveva ritenuto di provarne la ritualità in ragionedi quanto emergeva dall’estratto di ruolo. Aggiunge che erainsufficiente la produzione in giudizio di «”altri” referti di notificaafferenti ad avvisi di intimazione di pagamento aventi ad oggetto quellestesse cartelle di pagamento».Chiede, pertanto, a questa Corte di chiarire «se l’impugnatasentenza è affetta da nullità […] allorquando il giudice del gravamedichiara la ritualità e tempestività della notifica delle cartelle dipagamento impugnate dal Contribuente (per mezzo di un avviso diintimazione di pagamento) in difetto di qualsivoglia prova attestantel’attività compiuta dall’Ufficiale postale (referto di notifica)».4. Il motivo è inammissibile.4.1. In primo luogo, la censura è confusamente prospettata siacome violazione di legge sia come omesso esame di fatti decisivi; vi è,infatti, il promiscuo riferimento ai numm. 3 e 5 dell’art. 360, primocomma, c.p.c. Non è chiaro, tuttavia, se parte ricorrente – a frontedella sentenza che ha attestato la regolare notifica delle cartelle inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026quanto «ritirate» – abbia inteso censurare quest’ultima per averritenuto regolare la notifica in ragione di un errore in fatto o perl’erronea applicazione delle regole che presiedono la notifica.L’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita overimetta al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo devepermettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicchéqueste devono essere prospettate in maniera tale da consentirnel'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. n.26790/2018).Nel caso in esame, la ricorrente ha mosso censure nonautonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (Cass. n. 16488/2024).4.2. A ciò deve aggiungersi che la censura non si rapporta allasentenza impugnata, la quale ha riferito che le cartelle risultavanoregolarmente «notificate e ritirate» ed ha ribadito che il concessionarioaveva dimostrato la circostanza. Dalla sentenza, diversamente daquanto sostenuto in ricorso, non si evince affatto che la ritualità dellanotifica sia stata valutata solo in ragione di quanto riportato negliestratti di ruolo.I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni cheabbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondogrado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: inparticolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se essepostulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice delmerito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualorauna determinata questione giuridica - che implichi un accertamento diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/2026fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qualecontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarenel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019 Cass. n.24821/2025).Nel caso di specie, il motivo non risponde a questi requisiti.In particolare, la ricorrente non indica in quale parte degli atti dimerito avesse mosso questa specifica contestazione, ovvero che nonvi erano agli atti le relate di notifica e che la prova si fondava sul meroriferimento contenuto nell’estratto di ruolo.Deve evidenziarsi, infine, che, sebbene la ricorrente insistasull’omessa notifica delle cartelle, dalla stessa esposizione relativa allosvolgimento del processo contenuta in ricorso emerge che, in primogrado, aveva fatto riferimento alla nullità della notifica (che nepresuppone l’esistenza); in appello, invece, aveva insistito sul difettodi notifica, evidenziando, però, che l’Ente di riscossione non avevaprovveduto a versare in atti la documentazione in originale e/o in copiaconforme. Non è chiaro, pertanto, quale fosse la specifica censuramossa e quale sia, di conseguenza, l’errore (in fatto o in diritto)asseritamente commesso dal giudice dell’appello nel ritenere provatala notifica stessa.4.3. In conclusione, poiché la cartella di pagamento è attosostanziale, il motivo si risolve nella richiesta di un nuovo ed integraleesame del merito, precluso in sede di legittimità, volto a verificare idocumenti prodotti dall’Amministrazione, in originale o in copia, e avalutare la regolarità dell’intero procedimento di notifica.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 6978/2021Numero sezionale 5022/2026Numero di raccolta generale 20929/2026Data pubblicazione 20/06/20265. In ragione di quanto esposto, va accolto il primo motivo diricorso, inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondogrado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione,che procederà a nuovo esame e si pronuncerà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, indiversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8
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