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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 21021/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1'11 settembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Novara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 16.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 81, comma 1, cod. pen. e art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Novara il 9 febbraio 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto generici.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali vr.17aLlyersament'Odella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1'11 settembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Novara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 16.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 81, comma 1, cod. pen. e art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Novara il 9 febbraio 2024. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto generici. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali vr.17aLlyersament'Odella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.