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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22146/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3348/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reai:i di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura, nel primo motivo di ricorso, la ritenuta responsabilità in relazione al reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto coni gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pagg. 3,4); Ritenuto inoltre che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'eccessività delle pene inflitte a titolo di continuazione, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3348/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reai:i di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura, nel primo motivo di ricorso, la ritenuta responsabilità in relazione al reato di resistenza sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto coni gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pagg. 3,4); Ritenuto inoltre che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'eccessività delle pene inflitte a titolo di continuazione, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 22146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris