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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 10003/2026

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n calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA;- intimato -avverso il DECRETO N. 138/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/3/2026;lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo della Liquidazione coatta amministrativa dell’EnteNumero r2eg istro generale 3251/2024Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026Strumentale alla [OSCURATO:PERSONA], insistendo perl’ammissione della “somma di €. 30.013”.1.2.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dopo averrilevato che: - la prima comunicazione dello stato passivodepositato in data 20/12/2018 era stata inviata dal commissarioliquidatore con nota prot. n. 0000759 del 15/1/2019, “come sievince dalla Comunicazione del 8.02.2019 Prot. n. 0002587,allegata da parte opponente”; - l’oggetto di tale comunicazionerecava la seguente dicitura: “trasmissione ai creditori di copiaconforme dello stato passivo depositato in data 20/12/2018come già comunicato con nota prot. n. 0000759 del15/01/2019”; ha ritenuto che: - ai sensi dell’art. 209, comma 1°e 2°, l.fall., con il deposito in cancelleria lo stato passivopredisposto dal commissario liquidatore diventa esecutivo e puòessere impugnato con le forme e nei termini previsti dagli artt.98 e 99 l.fall.; - tale ultima norma prevede che le opposizioniallo stato passivo divenuto esecutivo debbano proporsi entrotrenta giorni dalla comunicazione dell’elenco dei creditoriammessi o respinti.1.3.

Nel caso in esame, ha proseguito il tribunale: - “conpec dell’8 Febbraio 2019 allegata da parte opponente ilCommissario Liquidatore, facendo seguito alla comunicazione exarticolo 209 già inviata via pec in data 15 gennaio 2019” ha“trasmesso al patrocinatore del creditore copia conforme delloStato passivo integrale dando avviso che da tale comunicazionisarebbero decorsi i termini previsti dagli articoli 98 e seguentilegge fallimentare”; - “tuttavia tale ultima indicazione dev(e)imputarsi a un suo errore di interpretazione della leggeconcorsuale”; - “i termini per le impugnazioni dello Stato passivodecorrono”, infatti, “dalla comunicazione del deposito incancelleria ex articolo 209 l.fall. e non possono essere differiti oRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu3m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026prorogati dal commissario liquidatore in virtù di successiveintegrazioni o modifiche, peraltro illegittime”.1.4.

Il tribunale, quindi, “considerato che la presenteopposizione è stata depositata nei 30 giorni decorrenti da questaseconda comunicazione, inviata all’opponente in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e precisamente in data 7.03.2019”, ha ritenuto chel’opposizione allo stato passivo proposta dall’istante fossetardiva e, dunque, inammissibile.1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 9/2/2024,illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazionedel decreto.1.6.

L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa è rimasto intimato.1.7.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 19/2/2026,ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente,lamentando, rispettivamente, la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 207, 209 e 97 l.fall. nonché degli artt.141 e 170 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.93, 95, 97, 98, 99, 207 e 209 l.fall. e la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 153 e 294 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cuiil tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione allostato passivo che la stessa aveva proposto in quanto tardiva sulrilievo che la comunicazione da cui far decorrere il termine ditrenta giorni per la proposizione di tale impugnazione fossecostituita da una missiva del 15/1/2019 con la quale ilcommissario liquidatore aveva comunicato all’istante l’avvenutodeposito dello stato passivo presso la cancelleria del tribunale diRoma.Ric. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu4m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2.

Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, cosìopinando, ha erroneamente omesso di considerare che: -nessuna comunicazione dell’avvenuto deposito dello statopassivo era pervenuta all’[OSCURATO:PERSONA], quale procuratoredell’istante, all’indirizzo pec presso il quale, come indicatonell’istanza di ammissione, la stessa aveva eletto domicilio; - lamissiva del 15/1/2019, del resto, aveva avuto ad oggetto solo ilprogetto di stato passivo ma non lo stato passivo definitivo,avendo, infatti, riconosciuto ai creditori “la facoltà di presentareosservazioni, istanze o documenti integrativi alla PEC dellaliquidazione in ordine alle decisioni assunte dal CommissarioLiquidatore, anche al fine di prevenire un eventuale contenziosogiudiziario»”; - lo stato passivo definitivo era stato, invece,comunicato solo con la missiva trasmessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui datale comunicazione decorrevano i termini per l’opposizione; -l’istante, del resto, a causa delle inesattezze commesse dalcommissario liquidatore nelle comunicazioni ex art. 209 l.fall.,era incorso in un errore scusabile; - “con la pec del 15 gennaio2019”, infatti, “il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato aicreditori (ma … non alla Modesti) di avere depositato inCancelleria il progetto/lo stato passivo in data 20 dicembre 2018e li aveva altresì avvisati, ai sensi del secondo comma dell’art.209 l.fall., che le impugnazioni sarebbero state regolate dagliartt. 98 e 99 l.fall., indicando, al contempo, la possibilità dipresentare osservazioni, istanze o documenti integrativi inordine alle decisioni assunte, anche al fine di prevenire uneventuale contenzioso giudiziario”; - “con successiva pec dell’8febbraio 2019”, inoltre, “il [OSCURATO:PERSONA] avevatrasmesso ai creditori copia conforme dello stato passivointegrale, avvisandoli che da tale comunicazione sarebberodecorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguenti l.fall.”, in talRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu5m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026modo contraddicendo quanto comunicato con la prima missivaed ingenerando, di conseguenza, un incolpevole affidamentocirca i tempi e modi del gravame da proporre avverso ledeterminazioni dell’organo commissariale.2.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati,con assorbimento delle residue censure.2.4.

Questa Corte, infatti, con argomentazionipienamente condivisibili, ha già avuto modo di ritenere, in unacontroversia relativa ad un’opposizione allo stato passivo dellastessa procedura concorsuale qui resistente, che: - “col depositodello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà dirivolgersi al giudice, al fine di ottenere l’accertamento dei crediti(e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie chelamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestarel’ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08)”; - “l’art. 209, secondo comma,l.fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99,101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori,fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento diverifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, deimedesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un.,n. 13142/22)”; - “la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittoriocollettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hannointeresse a conoscere non solo l’esito della propria domanda, maanche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti)concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo olimitativo rispetto a quello degli altri”; - “ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Ilcommissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti aRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero r6eg istro generale 3251/2024Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzoposta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quartocomma»”; - “è quest’ultima notizia, infatti, che consente alsingolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine allealtre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2)”; - “peril profilo in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., anorma del quale «Il curatore, immediatamente dopo ladichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dàcomunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso dimancato accoglimento della domanda»”; - “è dunque ilricevimento di una comunicazione così allestita che, in base allacombinazione degli artt. 99 e 209 l.fall., fa scattare il decorsodel termine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché leesigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armonichecon la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono aritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine perl’instaurazione della fase giurisdizionale”; - “erronea è quindi lastatuizione del decreto impugnato, che ha ridotto acomunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario hatrasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendorilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”(Cass. n. 34821 del 2022).2.5.

Il caso in esame è del tutto identico a quello comesopra deciso.2.6.

Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione allostato passivo, proposta dall’istante con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA],fosse tardiva e, dunque, inammissibile dando esclusivo rilievoalla missiva, inviata con nota prot. n. 0000759 del 15/1/2019,Ric. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu7m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026con la quale il commissario liquidatore aveva provveduto a darealla stessa la mera “comunicazione del deposito in cancelleria”dello stato passivo a norma dell’art. 209 l.fall., senza, tuttavia,accertare, in fatto, e così cadendo nel denunciato vizio di falsaapplicazione dell’art. 209 l.fall., se tale comunicazionecontenesse, o meno, anche la “trasmissione ai creditori di copiaconforme dello stato passivo depositato in data 20/12/2018”,dichiaratamente operata, invece, a mezzo della successivamissiva con la quale, in data 8/2/2019, il commissario avevasenz’altro “trasmesso al patrocinatore del creditore copiaconforme dello Stato passivo integrale dando avviso che da talecomunicazioni sarebbero decorsi i termini previsti dagli articoli98 e seguenti legge fallimentare”.3.

Il ricorso, nei termini esposti, dev’essere, pertanto,accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio,per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato conrinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, indifferente composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COATTA AMMINISTRATIVA;- intimato -avverso il DECRETO N. 138/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/3/2026;lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo della Liquidazione coatta amministrativa dell’EnteNumero r2eg istro generale 3251/2024Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026Strumentale alla [OSCURATO:PERSONA], insistendo perl’ammissione della “somma di €. 30.013”.1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dopo averrilevato che: - la prima comunicazione dello stato passivodepositato in data 20/12/2018 era stata inviata dal commissarioliquidatore con nota prot. n. 0000759 del 15/1/2019, “come sievince dalla Comunicazione del 8.02.2019 Prot. n. 0002587,allegata da parte opponente”; - l’oggetto di tale comunicazionerecava la seguente dicitura: “trasmissione ai creditori di copiaconforme dello stato passivo depositato in data 20/12/2018come già comunicato con nota prot. n. 0000759 del15/01/2019”; ha ritenuto che: - ai sensi dell’art. 209, comma 1°e 2°, l.fall., con il deposito in cancelleria lo stato passivopredisposto dal commissario liquidatore diventa esecutivo e puòessere impugnato con le forme e nei termini previsti dagli artt.98 e 99 l.fall.; - tale ultima norma prevede che le opposizioniallo stato passivo divenuto esecutivo debbano proporsi entrotrenta giorni dalla comunicazione dell’elenco dei creditoriammessi o respinti.1.3. Nel caso in esame, ha proseguito il tribunale: - “conpec dell’8 Febbraio 2019 allegata da parte opponente ilCommissario Liquidatore, facendo seguito alla comunicazione exarticolo 209 già inviata via pec in data 15 gennaio 2019” ha“trasmesso al patrocinatore del creditore copia conforme delloStato passivo integrale dando avviso che da tale comunicazionisarebbero decorsi i termini previsti dagli articoli 98 e seguentilegge fallimentare”; - “tuttavia tale ultima indicazione dev(e)imputarsi a un suo errore di interpretazione della leggeconcorsuale”; - “i termini per le impugnazioni dello Stato passivodecorrono”, infatti, “dalla comunicazione del deposito incancelleria ex articolo 209 l.fall. e non possono essere differiti oRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu3m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026prorogati dal commissario liquidatore in virtù di successiveintegrazioni o modifiche, peraltro illegittime”.1.4. Il tribunale, quindi, “considerato che la presenteopposizione è stata depositata nei 30 giorni decorrenti da questaseconda comunicazione, inviata all’opponente in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], e precisamente in data 7.03.2019”, ha ritenuto chel’opposizione allo stato passivo proposta dall’istante fossetardiva e, dunque, inammissibile.1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 9/2/2024,illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazionedel decreto.1.6. L’[OSCURATO:PERSONA] strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa è rimasto intimato.1.7. Il Pubblico Ministero, con memoria del 19/2/2026,ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente,lamentando, rispettivamente, la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 207, 209 e 97 l.fall. nonché degli artt.141 e 170 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.93, 95, 97, 98, 99, 207 e 209 l.fall. e la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 153 e 294 c.p.c., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cuiil tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione allostato passivo che la stessa aveva proposto in quanto tardiva sulrilievo che la comunicazione da cui far decorrere il termine ditrenta giorni per la proposizione di tale impugnazione fossecostituita da una missiva del 15/1/2019 con la quale ilcommissario liquidatore aveva comunicato all’istante l’avvenutodeposito dello stato passivo presso la cancelleria del tribunale diRoma.Ric. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu4m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, cosìopinando, ha erroneamente omesso di considerare che: -nessuna comunicazione dell’avvenuto deposito dello statopassivo era pervenuta all’[OSCURATO:PERSONA], quale procuratoredell’istante, all’indirizzo pec presso il quale, come indicatonell’istanza di ammissione, la stessa aveva eletto domicilio; - lamissiva del 15/1/2019, del resto, aveva avuto ad oggetto solo ilprogetto di stato passivo ma non lo stato passivo definitivo,avendo, infatti, riconosciuto ai creditori “la facoltà di presentareosservazioni, istanze o documenti integrativi alla PEC dellaliquidazione in ordine alle decisioni assunte dal CommissarioLiquidatore, anche al fine di prevenire un eventuale contenziosogiudiziario»”; - lo stato passivo definitivo era stato, invece,comunicato solo con la missiva trasmessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui datale comunicazione decorrevano i termini per l’opposizione; -l’istante, del resto, a causa delle inesattezze commesse dalcommissario liquidatore nelle comunicazioni ex art. 209 l.fall.,era incorso in un errore scusabile; - “con la pec del 15 gennaio2019”, infatti, “il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato aicreditori (ma … non alla Modesti) di avere depositato inCancelleria il progetto/lo stato passivo in data 20 dicembre 2018e li aveva altresì avvisati, ai sensi del secondo comma dell’art.209 l.fall., che le impugnazioni sarebbero state regolate dagliartt. 98 e 99 l.fall., indicando, al contempo, la possibilità dipresentare osservazioni, istanze o documenti integrativi inordine alle decisioni assunte, anche al fine di prevenire uneventuale contenzioso giudiziario”; - “con successiva pec dell’8febbraio 2019”, inoltre, “il [OSCURATO:PERSONA] avevatrasmesso ai creditori copia conforme dello stato passivointegrale, avvisandoli che da tale comunicazione sarebberodecorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguenti l.fall.”, in talRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu5m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026modo contraddicendo quanto comunicato con la prima missivaed ingenerando, di conseguenza, un incolpevole affidamentocirca i tempi e modi del gravame da proporre avverso ledeterminazioni dell’organo commissariale.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati,con assorbimento delle residue censure.2.4. Questa Corte, infatti, con argomentazionipienamente condivisibili, ha già avuto modo di ritenere, in unacontroversia relativa ad un’opposizione allo stato passivo dellastessa procedura concorsuale qui resistente, che: - “col depositodello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà dirivolgersi al giudice, al fine di ottenere l’accertamento dei crediti(e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie chelamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestarel’ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08)”; - “l’art. 209, secondo comma,l.fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99,101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori,fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento diverifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, deimedesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un.,n. 13142/22)”; - “la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittoriocollettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hannointeresse a conoscere non solo l’esito della propria domanda, maanche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti)concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo olimitativo rispetto a quello degli altri”; - “ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Ilcommissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti aRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero r6eg istro generale 3251/2024Numero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzoposta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quartocomma»”; - “è quest’ultima notizia, infatti, che consente alsingolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine allealtre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2)”; - “peril profilo in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., anorma del quale «Il curatore, immediatamente dopo ladichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dàcomunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso dimancato accoglimento della domanda»”; - “è dunque ilricevimento di una comunicazione così allestita che, in base allacombinazione degli artt. 99 e 209 l.fall., fa scattare il decorsodel termine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché leesigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armonichecon la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono aritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine perl’instaurazione della fase giurisdizionale”; - “erronea è quindi lastatuizione del decreto impugnato, che ha ridotto acomunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario hatrasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendorilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”(Cass. n. 34821 del 2022).2.5. Il caso in esame è del tutto identico a quello comesopra deciso.2.6. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione allostato passivo, proposta dall’istante con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA],fosse tardiva e, dunque, inammissibile dando esclusivo rilievoalla missiva, inviata con nota prot. n. 0000759 del 15/1/2019,Ric. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 3251/2024Nu7m ero sezionale 1350/2026Numero di raccolta generale 10003/2026Data pubblicazione 17/04/2026con la quale il commissario liquidatore aveva provveduto a darealla stessa la mera “comunicazione del deposito in cancelleria”dello stato passivo a norma dell’art. 209 l.fall., senza, tuttavia,accertare, in fatto, e così cadendo nel denunciato vizio di falsaapplicazione dell’art. 209 l.fall., se tale comunicazionecontenesse, o meno, anche la “trasmissione ai creditori di copiaconforme dello stato passivo depositato in data 20/12/2018”,dichiaratamente operata, invece, a mezzo della successivamissiva con la quale, in data 8/2/2019, il commissario avevasenz’altro “trasmesso al patrocinatore del creditore copiaconforme dello Stato passivo integrale dando avviso che da talecomunicazioni sarebbero decorsi i termini previsti dagli articoli98 e seguenti legge fallimentare”.3. Il ricorso, nei termini esposti, dev’essere, pertanto,accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio,per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato conrinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, indifferente composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteRic. 2024, n. 3251, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026
Decreto Cassazione n. 10003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris