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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34707/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafei.emessa ex art. 444 cod. proc. pen, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei suoi confronti la pena di gg. 14 di arresto ed euro 1000 di ammenda per reato di cui all'art. 186/comma 2 e 2 sexies, lett. b) CdS, disponendo la messa alla prova dell'imputato ed applicando le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e della confisca del veicolo.

2. Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale applicato le sanzioni accessorie pentiste dall'art. 186, comma 2, lett. c), e non quelle stabilite per la più lieve ipotesi di cui alla lett. b).

Deduce, in particolare, che il reato cc L7 il. a c)4 di cui all'art. 1861 1ett. b) ekie non è sanzionato con la confisca del veicolo e che la durata della sanzione accessoria è ricompresa nei termini edittali del minimo di sei mesi tg t7n-kaigsimo di un anno, laddove, per la più grave fattispecie di cui alla lett. c) la durata della sospensione della patente è fissata da uno a due anni.

Era quindi stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima senza alcuna motivazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) (t 9,1 A tA) i — Il citato art. 186, comma 2, lett. b) prevede che K 1! detta ipotesix consegue all'accertamento del reato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata fissata dai sei mesi ad un anno.

Non è prevista invece la sanzione della confisca del veicolo, stabilita per la più grave ipotesi di cui alla lett. c).

Riguardo alla confisca deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, eliminando la relativa statuizione.

3. Quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, va rilevato che l'art. 218, comma 2, C.d.S., stabilisce che la fissazione della durata della sospensione nei limiti minimo e massimo fissati dalla norma è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Su tali aspetti il giudice di merito deve rendere motivazione (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661), con obbligo di fornire una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01; Sez.

F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02).4.

Nel provvedimento impugnato non si rinviene motivazione alcuna riguardo alla durata della sospensione della patente di guida fissata per il periodo di un anno.

Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo esame sul punto.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del102aes 11/1 Panda targato [OSCURATO:TARGA], statuizione che elimina.

Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione fisica.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A L redi iana M alvo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafei.emessa ex art. 444 cod. proc. pen, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei suoi confronti la pena di gg. 14 di arresto ed euro 1000 di ammenda per reato di cui all'art. 186/comma 2 e 2 sexies, lett. b) CdS, disponendo la messa alla prova dell'imputato ed applicando le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e della confisca del veicolo. 2. Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale applicato le sanzioni accessorie pentiste dall'art. 186, comma 2, lett. c), e non quelle stabilite per la più lieve ipotesi di cui alla lett. b). Deduce, in particolare, che il reato cc L7 il. a c)4 di cui all'art. 1861 1ett. b) ekie non è sanzionato con la confisca del veicolo e che la durata della sanzione accessoria è ricompresa nei termini edittali del minimo di sei mesi tg t7n-kaigsimo di un anno, laddove, per la più grave fattispecie di cui alla lett. c) la durata della sospensione della patente è fissata da uno a due anni. Era quindi stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima senza alcuna motivazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) (t 9,1 A tA) i — Il citato art. 186, comma 2, lett. b) prevede che K 1! detta ipotesix consegue all'accertamento del reato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata fissata dai sei mesi ad un anno. Non è prevista invece la sanzione della confisca del veicolo, stabilita per la più grave ipotesi di cui alla lett. c). Riguardo alla confisca deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, eliminando la relativa statuizione. 3. Quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, va rilevato che l'art. 218, comma 2, C.d.S., stabilisce che la fissazione della durata della sospensione nei limiti minimo e massimo fissati dalla norma è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Su tali aspetti il giudice di merito deve rendere motivazione (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661), con obbligo di fornire una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01; Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02).4. Nel provvedimento impugnato non si rinviene motivazione alcuna riguardo alla durata della sospensione della patente di guida fissata per il periodo di un anno. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo esame sul punto. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del102aes 11/1 Panda targato [OSCURATO:TARGA], statuizione che elimina. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione fisica. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A L redi iana M alvo
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