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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01899/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Latina del 18 maggio 2022 che aveva disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di ricettazione, della misura cautelare della custodia in carcere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale e vizio della motivazione, illogica contraddittoria e apparente, in relazione all'affermata sussistenza della gravità indiziaria relativamente al contestato delitto di ricettazione, pur a fronte delle plausibili giustificazioni fornite dall'indagato sulla provenienza degli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità; erronea era la valutazione di inattendibilità di quelle indicazioni, anche in ragione della circostanza del rinvenimento nella disponibilità dell'indagato, da parte della polizia giudiziaria, solo di una parte degli oggetti denunciati come rubati, trattandosi di dato rilevante nel contrastare la denunciata inattendibilità; egualmente errata la motivazione in punto di accertamento dell'elemento soggettivo, così come illogica era la motivazione con cui era stata esclusa la configurabilità della meno grave ipotesi prevista dall'art.712 cod. pen. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, illogica, contraddittoria e apparente, per ciò che riguarda la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della misura ritenuta idonea a soddisfare tali esigenze.

Il provvedimento censurato non aveva tenuto conto del parametro della proporzionalità della misura rispetto alla concreta gravità del fatto, né aveva considerato che l'unico precedente a carico del ricorrente era risalente nel tempo e non poteva dirsi espressivo della capacità a delinquere dell'indagato, esprimendo così in modo contraddittorio la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte contro il patrimonio per l'asserita pervicacia nel commettere reati di quella specie.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso reitera le medesime doglianze sollevate con l'istanza di riesame, riproponendo una differente ricostruzione in fatto (il ritrovamento fortuito dei beni oggetto del furto subito dalla persona offesa, in un contenitore di raccolta dei rifiuti) che il Tribunale del riesame ha esaminato, smentendone la verosimiglianza sulla scorta dei dati obiettivi rilevati (dimostrativi della disponibilità di più oggetti, custoditi sula persona, nell'abitazione e in uno zaino che l'indagato aveva ammesso essere il proprio) e dell'assenza di indici attestanti la volontà dell'indagato di denunciare il ritrovamento dei documenti personali del derubato.

Si tratta di motivazione coerente con gli elementi indiziari considerati e che non risulta affetta da alcun vizio logico; sicché ogni differente ricostruzione dei fatti, così come una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, si pone al di fuori del perimetro delle censure ammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 0; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 0).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico nella misura in cui, nel censurare la sussistenza delle ritenute esigenze cautelari e il criterio di scelta eseguito nell'individuazione della misura idonea a contrastare tali esigenze, d'un lato ripropone valutazioni in fatto riguardanti gli elementi considerati dal Tribunale del riesame nel ravvisare le esigenze di cautela (ancorate dal provvedimento impugnato alle caratteristiche del fatto e all'esistenza non solo di una precedente condanna, ma anche di "numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio"), dall'altro non si confronta con il dato indicato dal provvedimento circa l'indisponibilità di un'abitazione idonea all'esecuzione degli arresti domiciliari (art. 275, comma 2 bis, ult. parte, cod. proc. pen.), condizione che impediva di adottare misure custodiali domiciliari (avendo contestualmente chiarito le ragioni che impedivano di ritener adeguata una misura meno afflittiva, quale quella dell'obbligo di presentazione, inidonea a fronteggiare il pericolo di recidiva).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Latina del 18 maggio 2022 che aveva disposto l'applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di ricettazione, della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale e vizio della motivazione, illogica contraddittoria e apparente, in relazione all'affermata sussistenza della gravità indiziaria relativamente al contestato delitto di ricettazione, pur a fronte delle plausibili giustificazioni fornite dall'indagato sulla provenienza degli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità; erronea era la valutazione di inattendibilità di quelle indicazioni, anche in ragione della circostanza del rinvenimento nella disponibilità dell'indagato, da parte della polizia giudiziaria, solo di una parte degli oggetti denunciati come rubati, trattandosi di dato rilevante nel contrastare la denunciata inattendibilità; egualmente errata la motivazione in punto di accertamento dell'elemento soggettivo, così come illogica era la motivazione con cui era stata esclusa la configurabilità della meno grave ipotesi prevista dall'art.712 cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione, illogica, contraddittoria e apparente, per ciò che riguarda la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della misura ritenuta idonea a soddisfare tali esigenze. Il provvedimento censurato non aveva tenuto conto del parametro della proporzionalità della misura rispetto alla concreta gravità del fatto, né aveva considerato che l'unico precedente a carico del ricorrente era risalente nel tempo e non poteva dirsi espressivo della capacità a delinquere dell'indagato, esprimendo così in modo contraddittorio la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte contro il patrimonio per l'asserita pervicacia nel commettere reati di quella specie. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso reitera le medesime doglianze sollevate con l'istanza di riesame, riproponendo una differente ricostruzione in fatto (il ritrovamento fortuito dei beni oggetto del furto subito dalla persona offesa, in un contenitore di raccolta dei rifiuti) che il Tribunale del riesame ha esaminato, smentendone la verosimiglianza sulla scorta dei dati obiettivi rilevati (dimostrativi della disponibilità di più oggetti, custoditi sula persona, nell'abitazione e in uno zaino che l'indagato aveva ammesso essere il proprio) e dell'assenza di indici attestanti la volontà dell'indagato di denunciare il ritrovamento dei documenti personali del derubato. Si tratta di motivazione coerente con gli elementi indiziari considerati e che non risulta affetta da alcun vizio logico; sicché ogni differente ricostruzione dei fatti, così come una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, si pone al di fuori del perimetro delle censure ammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 0; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 0). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico nella misura in cui, nel censurare la sussistenza delle ritenute esigenze cautelari e il criterio di scelta eseguito nell'individuazione della misura idonea a contrastare tali esigenze, d'un lato ripropone valutazioni in fatto riguardanti gli elementi considerati dal Tribunale del riesame nel ravvisare le esigenze di cautela (ancorate dal provvedimento impugnato alle caratteristiche del fatto e all'esistenza non solo di una precedente condanna, ma anche di "numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio"), dall'altro non si confronta con il dato indicato dal provvedimento circa l'indisponibilità di un'abitazione idonea all'esecuzione degli arresti domiciliari (art. 275, comma 2 bis, ult. parte, cod. proc. pen.), condizione che impediva di adottare misure custodiali domiciliari (avendo contestualmente chiarito le ragioni che impedivano di ritener adeguata una misura meno afflittiva, quale quella dell'obbligo di presentazione, inidonea a fronteggiare il pericolo di recidiva). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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