CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30364/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati pr esso lo Studio del secondo in Roma, Via dei Gracchi n.29/b; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dei crediti s.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], subentrato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.101; - controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.101; - controricorrente - avverso la sentenza n.2506/2020 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 25/9/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedelle controricorrent i ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c om unica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22 febbraio 2