CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa inforza di procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026per la cassazione della Sentenza della Commissione tributaria regionaledel Molise n. 252/01/2021 depositata in data 10/06/2021, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoA seguito di PVC della GDF l’Ufficio notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento con cui rettificava per il periodo d'imposta 2011 ladichiarazione iva con un recupero di imposta pari ad euro 870.460,00 perimposta sugli acquisti portata in detrazione a seguito di irregolaritàsintomatiche di violazioni per i periodi di imposta dal 2004 al 2009.Ritenendo i comportamenti contrari alla legge commessi anche nel corsodel periodo di imposta 2011, nel dettaglio, era emesso l'avviso diaccertamento per tale annualità, che oggetto del presente giudizio.La contribuente impugnava tale atto; il giudice di primo gradoaccoglieva il ricorso.Appellava l'Amministrazione finanziaria.Con la sentenza gravata di fronte a questa Corte il giudice di appelloha rigettato l’l’impugnazione dell'Agenzia delle entrate confermando lasentenza di primo grado.Ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato aquattro motivi di censura.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.Ragioni della decisioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il primo motivo lamenta la violazione che falsa applicazione dell'art.2909 c.c., per avere la pronuncia di appello violato il giudicato esternoformatosi per effetto del passaggio in giudicato della sentenza della CTR delMolise n. 618/02/2016, depositata in data 28 novembre 2016, favorevoliall'Ufficio nel giudizio promosso da parte della società avverso gli avvisi diaccertamento analoghi a quello oggetto del presente giudizio e relativi alperiodo d'imposta dal 2006 al 2009.Il motivo è infondato.Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche irapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta,in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazionerelativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificatial di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventicaratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (adesempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche conriferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridichepreliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumonocarattere tendenzialmente permanente (tra molte, Cass. n. 37/2019).Questa Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il giudicatoesterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementiconsiderati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile otendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabilidestinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 25516/2019; Cass. n.5766/2021). Nel caso in giudizio la sentenza passata in giudicato riguardanon elementi della fattispecie stabili o tendenzialmente permanenti, purerimessi in discussione nel ricorso in cassazione da parte della contribuente,ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono per loro naturasuscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise. Va ricordatoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026infatti che in tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle normegiuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attivitàesegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allostesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli,non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, ilprincipio dello stare decisis.Il secondo motivo denuncia la nullità della decisione per motivazioneapparente della sentenza, violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992e dell’art. 132 n. 4 c.p.c.; secondo la parte ricorrente la carenzamotivazionale si ravvisa nel fatto che il giudice di appello non ha verificatol'assolvimento da parte della società contribuente dell'onere di specifichenunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere i servizi diamministrativo.Il motivo è privo di fondamento.Per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019; Cass. Sez.Un. n. 8053/2014; Cass. Sez. Un. n. 9558/2018; Cass. n. 27935/2022) «nelgiudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione».Nel presente caso, dalla lettura della sentenza impugnata si evincel'iter logico giuridico che ha condotto il giudice a decisione; pertanto, laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026motivazione è rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” e non sussistequindi il vizio denunciato.Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 10 e 12 della L. n. 212 del 2000 nonché dell’art. 2697 c.c. e 155c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto dedotta lac.d. “prova di resistenza”, mentre invece la società mai avrebbe espostoquali ragioni avrebbe potuto far valere al momento del contraddittorio nonesperito.Il motivo è infondato.Alla luce delle recenti considerazioni esposte da questa Corte nellacomposizione massimamente nomofilattica, con riguardo ai tributiarmonizzati, va ricordato (si veda Cass. Sez. Un. n. 21271/2025) che intema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d."a tavolino" (come qui è avvenuto, trattandosi di verifica fondata sullerisultanze di indagini finanziarie) nella disciplina applicabile primadell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della L. n. 212 del 2000 (introdottodall'art. 1, comma 1, lett. e, del d. Lgs. n. 219 del 2023, a sua voltarichiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.L. n. 39 del 2024,convertito con modd. dalla L. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd.armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purchéil contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementiin fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, Ai fini della predetta prova (di resistenza), non èsufficiente che, in giudizio, chi si dolga del mancato espletamento delcontraddittorio nella fase amministrativa, si limiti alla relativa formalisticaeccezione, ma è, invece, necessario che esso assolva l'onere di prospettarein concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora ilCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione didette ragioni, valutate con riferimento al momento del mancatocontraddittorio, si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare,in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principiodi lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto allafinalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le qualil'ordinamento lo ha predisposto. Anche da ultimo, d’altronde, si è ribaditoche spetta al giudice di merito, secondo una valutazione probabilistica exante, stabilire se il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare inconcreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbiaproposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo (così sempre Cass. Sez. Un. n. 21271/2025).Ciò precisato, nella sentenza impugnata si sostiene – senza che possa,come sostiene la ricorrente, ritenere che il giudice abbia demandato taleaccertamento all’Ufficio - che la mancata attivazione del contraddittorio daparte dell’Amministrazione finanziaria “… ha quindi impedito alla societàcontribuente di far valere in tale sede le sue ragioni ed in particolare dievidenziare come la situazione operativa relativa all'area di imposta 2011avesse registrato significative modifiche in quanto, a differenza di quantoavveniva in precedenza, la società esercitava direttamente intere fasi dellaproduzione avvalendosi dell'opera di proprio personale dipendente nellagestione di alcuni rami di azienda, circostanza questa che era indicata sianel bilancio e nei suoi allegati che nelle relazioni che l'ufficio operando conmaggiore avvedutezza, avrebbe potuto agevolmente verificare".Tale circostanza, sia pure in modo essenziale, risulta – diversamenteda quanto sostiene la ricorrente – esser stata dedotto nel ricorso in primogrado, come si evince dalla trascrizione del ricorso in argomento operata daparte ricorrente in particolare a pag. 19 dell’atto, quando si fa riferimentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026alla errata assimilazione dell’annualità oggetto di controversia rispetto allealtre (primo periodo di pag. 19).Orbene, ritiene il Collegio che la valutazione effettuata dallaCommissione tributaria regionale riguardo le «deduzioni avanzate dalcontribuente» sia rispettosa dei sopradetti principi.Al riguardo deve annotarsi che la c.d. “prova di resistenza” non devecerto condurre - in termini probatori - all’annullamento certo dell’attoimpositivo, ma molto più semplicemente non deve tradursi in elementi deltutto vacui, puramente fittizi o strumentali.L’affermazione espressa sul punto dalla sentenza di merito dimostradi aver vagliato la non pretestuosità degli argomenti, con ciò avendo inconcreto preso correttamente in esame la c.d. “prova di resistenza”: inveronon può ritenersi, come si adombra in ricorso, che il riferimento inmotivazione all’onere di verifica in capo all’Ufficio della “situazioneoperativa” costituisca un erroneo rimando da parte del giudice dell’attivitàistruttoria dell’Amministrazione finanziaria.In quanto in realtà tale affermazione si riferisce al fatto che – a frontedelle deduzioni, non pretestuose, del contribuente, già emerse nella primafase della verifica – a maggior ragione dovevasi attivare il prescrittocontraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, fermorestando che quando si controverte in materia di tributi armonizzati, ilprincipio del contraddittorio endoprocedimentale non esaurisce i proprieffetti nella mera constatazione della sua omissione, ma richiede al giudicedel merito una verifica puntuale circa l’effettiva incidenza che la mancatainterlocuzione ha avuto sull’iter formativo dell’atto.Se allora è vero che la nullità non consegue in via automatica, inquanto occorre accertare sul piano sostanziale, se il contribuente fosse ingrado di prospettare elementi idonei a determinare una differentevalutazione amministrativa e se tali elementi siano stati dedotti e individuatiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026in modo specifico (Cass. n. 11275/2026), è altrettanto vero che a fronte ditale deduzione e individuazione da parte del contribuente sussiste l’obbligo– ed è questo che ha affermato la sentenza di merito, correttamenteinterpretata – da parte dell’Ufficio di esaminare e vagliare tali elementiprima dell’emissione dell’avviso di accertamento, dando corso alla fase delcontraddittorio endoprocedimentale.Effettivamente, invero, l’opposizione di dette ragioni - valutate conriferimento al momento del mancato contraddittorio - si rivela nonpuramente pretestuosa e quindi tale da non configurare, in relazione alcanone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtàprocessuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità dicorretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo hapredisposto.Di qui il rigetto della censura.Il quarto motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsaapplicazione degli artt. 34 c. 2 lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2135c.c. per avere il giudice di appello erroneamente fondato il recupero sullaillegittima applicazione del regime speciale agricolo al calcolo dell'iva per ilperiodo d'imposta 2011 laddove per le caratteristiche dell'attività accertatein sede di verifica la società svolgeva non già attività agricola macommerciale.Alla luce della decisione in ordine il motivo che precede, il motivo inargomento diviene inammissibile per difetto di interesse, non potendocomunque il suo eventuale accoglimento mutare il contenuto della presentedecisione.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza P.Q.MCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 1850/2022Numero sezionale 4460/2026Numero di raccolta generale 16706/2026Data pubblicazione 28/05/2026rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 13.000,00oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva comeper legge.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.La PresidenteTania HmeljakCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9