CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 18671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7093-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 14/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7093/2021 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 4764/2022Numero di raccolta generale 18671/2022 Con ricorso depositato il 25.1.2020 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Nuoro, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 20.000 a titolo di compensi per l’opera professionale svolta dal ricorrente in favore della società resistente nell’ambito di una controversia giudiziale civile. Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condananndo la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del minor importo di € 4.487,84 oltre accessori. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Nuoro, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condannava la società [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare al predetto professionista la somma residua di € 4.487,84 oltre interessi. Il Tribunale, in particolare, accertava il compenso dovuto al ricorrente in relazione all’attività dal medesimo svolta, per conto della società resistente, in un giudizio civile, detraeva dall’importo liquidato gli acconti versati ed indicava il saldo ancora dovuto dalla cliente. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7093/2021 Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4764/2022Numero di raccolta generale 18671/2022 Paolo, affidandosi a quattro motivi. Data pubblicazione 09/06/2022 Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2233 c.c. perché il Tribunale avrebbe liquidato il compenso in misura inferiore al minimo, in particolare relativamente alla somma riconosciuta per la fase istruttoria. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe erroneamente calcolato, in acconto, somme in effetti mai versate dalla società odierna intimata. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, perché il Tribunale isolano avrebbe erroneamente limitato il compenso per la fase istruttoria. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2233 c.c. perché il giudice di merito avrebbe liquidato il compenso in misura inferiore al minimo tariffario. Le quattro censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale di Nuoro ha individuato il valore della controversia nella quale l’Allena aveva fornito la sua prestazione professionale (€ 77.000) ed ha determinato l’importo dovuto in complessivi € 8.165 per tutte e quattro le fasi indicate dal D.M. n. 55 del 2014 e dalla tabella ad esso allegata. Detto importo è superiore a quello che deriverebbe dall’applicazione dei valori di tariffa, con le massime decurtazioni previste dall’art. 4 del richiamato D.M. n. 55 del 2014, pari ad € 7.795,00 (€ 1,215 per la fase di studio; € 775 per quella di introduzione; € 3.780 per quella istruttoria; € 2.025 per quella di decisione). Non si configura, quindi, alcun pregiudizio concreto derivante dalla decisione impugnata, poiché comunque –al di là degli importi riconosciuti per ciascuna fase – la somma totale liquidata dal giudice di merito è addirittura superiore al valore minimo indicato dalla tariffa, inderogabile per effetto delle modifiche apportate dal D.M. n. 55 del 2014 dal successivo D.M. n. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7093/2021 37 del 2018”. Numero sezionale 4764/2022Numero di raccolta generale 18671/2022 [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, osservando che il Data pubblicazione 09/06/2022 Tribunale ha determinato i compensi per la fase istruttoria, tenendo conto del fatto che l’Alleva aveva presentato una sola memoria, e per quella decisoria, considerando la sostituzione del procuratore avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente afferma (cfr. pag. 3) che nella proposta del relatore si farebbe riferimento ad un profilo di mancanza di interesse al ricorso, poiché l’importo liquidato sarebbe inferiore al minimo tariffario; il che non corrisponde alla realtà, visto che –al contrario– la proposta evidenzia che la somma liquidata dal giudice di merito è superiore al compenso che risulterebbe dall’applicazione dei minimi di tariffa. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P