Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:514
Testo integrale del provvedimento
62020TJ0751_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022 –
KL / BEI
(causa T‑751/20) (
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)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Congedo di malattia – Non accettazione di certificati medici – Assenze ingiustificate – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto di un ricorso amministrativo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)
(V. punti 34-38)
2.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso diretto contro un atto non revocato dall’amministrazione e che continua a produrre effetti giuridici – Conservazione dell’interesse ad agire
(V. punti 39, 40)
Dispositivo
1)
La decisione del 18 maggio 2020 con la quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha respinto i certificati medici presentati da KL per giustificare le sue assenze dal 18 marzo al 18 aprile e dal 20 aprile al 20 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 3.3 dell’allegato X delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI, adottate in attuazione del regolamento del personale della BEI, è annullata.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La BEI è condannata alle spese.
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GU C 53 del 15.2.2021
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