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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28120/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e all'omessa riqualificazione nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale - sono entrambi inammissibili in quanto caratterizzati da censure reiterative di profili di doglianza già adeguatamente trattati dalla corte territoriale che ha evidenziato come il ricorrente abbia apportato un rilevante contributo alla realizzazione del proposito criminoso della precedente amministratrice, impedendo, in danno dei creditori, la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società.

Di qui la provata sussistenza del dolo specifico di arrecare danno ai creditori depone a favore della corretta qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale e non semplice; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e all'omessa riqualificazione nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale - sono entrambi inammissibili in quanto caratterizzati da censure reiterative di profili di doglianza già adeguatamente trattati dalla corte territoriale che ha evidenziato come il ricorrente abbia apportato un rilevante contributo alla realizzazione del proposito criminoso della precedente amministratrice, impedendo, in danno dei creditori, la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società. Di qui la provata sussistenza del dolo specifico di arrecare danno ai creditori depone a favore della corretta qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale e non semplice; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 28120/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris