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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17705/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10188-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 140, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 avverso la sentenza n. 2659/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5185/2022Numero di raccolta generale 17705/2022 BOLOGNA, depositata il 09/10/2020; Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.3.2017 [OSCURATO:PERSONA] interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4074/2016, emesso dal Tribunale di Modena, notificatogli in data 22.1.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 21.975,00 oltre accessori.

Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 644/2018, dichiarava inammissibile l’opposizione, perché proposta con citazione, anziché con ricorso, ed iscritta al ruolo generale oltre la scadenza del termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto opposto.

Interponeva appello avverso detta decisione il Borghi e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 2659/2020, resa nella resistenza del Manzini, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 2011 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta, e ritiene fondata la Numero sezionale 5185/2022Numero di raccolta generale 17705/2022 censura, poiché il ricorrente aveva introdotto l’opposizione avverso Data pubblicazione 31/05/2022 il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena con atto di citazione notificato in forma telematica il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto opposto (cfr. pag. 8 del ricorso).

Solo in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, e precisamente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Modena, ritenendo che alla controversia si applicasse il rito delle locazioni, aveva disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale (cfr. pag. 3 del ricorso).

Da tale statuizione, che peraltro l’odierno ricorrente aveva specificamente censurato in appello, sostenendo che il giudizio non aveva ad oggetto un rapporto locativo, ma un diritto di credito traente origine da una articolata vicenda successoria, il giudice di prime cure non avrebbe potuto far discendere l’applicabilità delle decadenze previste dagli art. 414 e ss. c.p.c. anche in relazione al segmento processuale svoltosi anteriormente alla modifica.

Infatti “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua del rito ordinario, ma, sul piano formale, gli atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito speciale devono essere valutati in base alle regole di quello ordinario” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27519 del 30/12/2014, Rv. 633940).

L’opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, avrebbe dovuto essere considerata tempestivamente introdotta con notificazione di atto di citazione nell’ultimo giorno utile e successiva iscrizione della causa al ruolo generale nei termini previsti dal rito ordinario di cognizione.

La Corte di Appello, anziché scrutinare i motivi di gravame, ha erroneamente ritenuto che l’impugnazione non si confrontasse adeguatamente con la statuizione di tardività dell’opposizione, senza avvedersi che il Borghi, nel contestare in radice l’applicabilità del rito del lavoro alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 Numero sezionale 5185/2022 contestava evidentemente anche la richiamata affermazione di Numero di raccolta generale 17705/2022Data pubblicazione 31/05/2022 tardività dell’opposizione da egli interposta al decreto ingiuntivo notificatogli dal Manzini.

Ne deriva la fondatezza della censura in esame, con la quale l’odierno ricorrente si duole, in sostanza, proprio della omessa pronuncia sul reale contenuto delle doglianze che egli aveva proposto in seconda istanza, in relazione alla violazione della norma processuale derivante dalla scorretta individuazione del rito applicabile alla fattispecie.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione, anche per le spese del presente ghiudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio avrà cura di esaminare nel merito le doglianze che il Borghi aveva formulato in relazione alla decisione del Tribunale di Modena, verificando se, in concreto, la fattispecie oggetto del giudizio sia assoggettabile al rito speciale delle locazioni, ed in ogni caso applicando le regole e le decadenze previste da detto rito, ove ritenuto applicabile, soltanto a decorrere dalla data del provvedimento di mutamento adottato dal giudice di prima istanza (29.9.2017).

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10188-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 140, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 avverso la sentenza n. 2659/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5185/2022Numero di raccolta generale 17705/2022 BOLOGNA, depositata il 09/10/2020; Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3.3.2017 [OSCURATO:PERSONA] interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4074/2016, emesso dal Tribunale di Modena, notificatogli in data 22.1.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 21.975,00 oltre accessori. Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 644/2018, dichiarava inammissibile l’opposizione, perché proposta con citazione, anziché con ricorso, ed iscritta al ruolo generale oltre la scadenza del termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto opposto. Interponeva appello avverso detta decisione il Borghi e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 2659/2020, resa nella resistenza del Manzini, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. 150 del 2011 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta, e ritiene fondata la Numero sezionale 5185/2022Numero di raccolta generale 17705/2022 censura, poiché il ricorrente aveva introdotto l’opposizione avverso Data pubblicazione 31/05/2022 il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena con atto di citazione notificato in forma telematica il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto opposto (cfr. pag. 8 del ricorso). Solo in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, e precisamente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Modena, ritenendo che alla controversia si applicasse il rito delle locazioni, aveva disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale (cfr. pag. 3 del ricorso). Da tale statuizione, che peraltro l’odierno ricorrente aveva specificamente censurato in appello, sostenendo che il giudizio non aveva ad oggetto un rapporto locativo, ma un diritto di credito traente origine da una articolata vicenda successoria, il giudice di prime cure non avrebbe potuto far discendere l’applicabilità delle decadenze previste dagli art. 414 e ss. c.p.c. anche in relazione al segmento processuale svoltosi anteriormente alla modifica. Infatti “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua del rito ordinario, ma, sul piano formale, gli atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito speciale devono essere valutati in base alle regole di quello ordinario” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27519 del 30/12/2014, Rv. 633940). L’opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, avrebbe dovuto essere considerata tempestivamente introdotta con notificazione di atto di citazione nell’ultimo giorno utile e successiva iscrizione della causa al ruolo generale nei termini previsti dal rito ordinario di cognizione. La Corte di Appello, anziché scrutinare i motivi di gravame, ha erroneamente ritenuto che l’impugnazione non si confrontasse adeguatamente con la statuizione di tardività dell’opposizione, senza avvedersi che il Borghi, nel contestare in radice l’applicabilità del rito del lavoro alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 Numero sezionale 5185/2022 contestava evidentemente anche la richiamata affermazione di Numero di raccolta generale 17705/2022Data pubblicazione 31/05/2022 tardività dell’opposizione da egli interposta al decreto ingiuntivo notificatogli dal Manzini. Ne deriva la fondatezza della censura in esame, con la quale l’odierno ricorrente si duole, in sostanza, proprio della omessa pronuncia sul reale contenuto delle doglianze che egli aveva proposto in seconda istanza, in relazione alla violazione della norma processuale derivante dalla scorretta individuazione del rito applicabile alla fattispecie. Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione, anche per le spese del presente ghiudizio di legittimità. Il giudice del rinvio avrà cura di esaminare nel merito le doglianze che il Borghi aveva formulato in relazione alla decisione del Tribunale di Modena, verificando se, in concreto, la fattispecie oggetto del giudizio sia assoggettabile al rito speciale delle locazioni, ed in ogni caso applicando le regole e le decadenze previste da detto rito, ove ritenuto applicabile, soltanto a decorrere dalla data del provvedimento di mutamento adottato dal giudice di prima istanza (29.9.2017). PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E
Decreto Cassazione n. 17705/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris