CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02940/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibili per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato e di trattamento sanzionatorio, hanno proposto gli imputati e che non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, i giudici di appello, ai fini della ricostruzione dei fatti e della responsabilità del Langella in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 hanno richiamato il contenuto delle conversazioni intercettate insuscettibili (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) di altro ragionevole riferimento se non a quello di ritiro di somme pagate per la vendita di stupefacenti. I motivi svolti sul punto dal Langella (motivi sub 1, 2 e 3) al di là della evocazione dei vizi di motivazione e conseguenti vizio di legge, involgono la richiesta di una diversa rivalutazione della prove, non consentita in sede di legittimità ove la valutazione della Corte di arresta alla valutazione della motivazione del provvedimento impugnato. IL riferimento a elevati valori delle sottese transazioni economiche ha, del tutto ragionevolmente, sorretto anche la decisione della Corte di merito di non qualificare come ipotesi lieve il fatto contestato. Incensurabile anche la decisione della Corte di appello di denegare la esclusione della recidiva e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato la ricorrenza della recidiva apprezzando a carico dell'imputato la reiterazione di condotte illecite anche mentre si trovava in regime di espiazione di pena e, quindi, idonei a comprovare un giudizio di accresciuta pericolosità sociale in occasione del reato commesso e ostativi a formulare un giudizio di meritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l'aggravamento della pena e, nel caso, espresse con ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun c:ollegannento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorso ripropone, altresì, la rilettura degli elementi di prova, operazione, come noto, indeducibile in sede di legittimità in presenza di motivazione, in punto di responsabilità, non illogica e congruamente argomentata. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al paciamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]